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2024

 

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PALAZZO DUCALE

 

Vittore Carpaccio 

Il leone andante di S.Marco (1516)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI COSTITUZIONALI

 

E PRINCIPALI CARICHE

 

DELLO STATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI  ROLANDO MIRKO BORDIN

 

 

 

 

Joseph Heintz der Jüngere (1600-1678)

 

Palazzo ducale, Sala Maggior Consiglio

 

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

Doge

 

Minor Consiglio

 

Pien Collegio

 

Procuratori di S. Marco

 

Cavalieri di S. Marco

 

Maggior Consiglio

 

Senato

 

Consiglio dei Dieci

 

Inquisitori di Stato

 

Consiglio dei Quaranta o Quarantia

 

Avogaria di Comun

 

Correttori alle Leggi

 

Conservatori ed Esecutori alle Leggi

 

Soprintendente al Sommario delle Leggi

 

Compilazione delle Leggi

 

 

 

ORGANI GIUDIZIARI

 

 

 

Auditori vecchi, novi e novissimi

 

Collegio dei XX Savi del Corpo dei XL

 

Collegio dei XII poi XV

 

Corti di Palazzo (Giudici del Proprio — Giudici al

 

Forestier — Giudici di Petizion —

 

Giudici dell'Esaminador — Giudici del

Procurator — Giudici del Mobile)

 

Giudici del Piovego

 

I Cinque alla Pace

 

Signori di Notte al Criminal

 

Signori di Notte al Civil

 

Consoli dei Mercanti

 

Sopraconsoli dei Mercanti

 

Ufficiali al Cattaver

 

Sopragastaldo

 

Sopra Atti del Sopragastaldo

 

Officiali alle Cazude

 

Collegio dei X poi XX Savi del Corpo del Senato

 

Deputati alla Liberazione dei Banditi

 

 

 

ORGANI FINANZIARI

 

 

 

Inquisitore sopra le Appuntature

 

Depositario del Banco-Giro

 

Provveditori e Sopraprovveditori sopra Banchi

 

Provveditori, Sopraprovveditori e Collegio

 

alle Biave

 

Provveditori sopra Camere

 

Camerlenghi di Comun

 

Savio Cassier

 

Sopraconti

 

Inquisitorato all'Esazione dei Crediti Pubblici

 

Provveditori sopra Danaro Pubblico

 

Deputati e Aggiunti alla Provvision

 

del Denaro Pubblico

 

Inquisitore sopra Dazi

 

Officiali al Dazio del Vin

 

Provveditori sopra Dazi

 

Revisori e Regolatori dei Dazi

 

Sopraintendenti alle Decime del Clero

 

X Savi sopra le Decime in Rialto

 

Officiali alla Dogana da Mar

 

Officiali all'Estraordinario

 

Dogana da Terra

 

Governatori delle Entrate — Revisori e Regolatori

delle Entrate Pubbliche in Zecca —

 

Deputati e Aggiunto allo Spoglio dei Libri dei

Governatori delle Entrate —

 

Inquisitori ai Governatori delle Entrate

 

Deputati all'Esazione del Denaro

Pubblico e Presidenti sopra le Vendite

 

Provveditori agli Olii

 

Ufficiali al Frumento

 

Provveditori sopra Offici

 

Officiali alle Rason Vecchie e alle Rason Nuove

 

Scansadori alle Spese Superflue

 

Provveditori al Sal

 

Sindici e Giudici Estraordinari

 

Revisori e Regolatori alla Scrittura

 

Deputati alla Regolazione delle Tariffe Mercantili

 

Ternaria Vecchia

 

Ternaria Nuova

 

Zecca

 

 

ORGANI AMMINISTRATIVI

 

 

Savi Esecutori, Collegio, Aggiunto,

Inquisitore alle Acque

 

Provveditore all'Adige — Deputalo alle

Valli Veronesi — Aggiunto al Magistrato

sopra i Beni Inculti

 

Provveditori all'Armar — Pagatori all'Armamento

Inquisitori all'Armar — Tre sulle

Galee dei Condannati

 

Provveditori, Patroni, Inquisitori

all'Arsenale, Visdomini alla Tana

 

Inquisitore alle Arti

 

Provveditori alle Artiglierie

 

Ufficiali alle Beccherie — Provveditori alle

Beccherie — Collegio dei XII e dei V

alle Beccherie

 

Provveditori sopra Beni Comunali

 

Provveditori sopra Beni Inculti

 

Esecutori contro la Bestemmia

 

Provveditore Soprintendente

 

alla Camera dei Confini

 

Censori

 

Provveditori di Comun

 

Consultori in Jure

 

Inquisitori sopra l'Università degli Ebrei

 

Savi all'Eresia

 

Provveditori sopra Feudi

 

Visdomini al Fontico dei Tedeschi

 

Provveditori alle Fortezze

 

Provveditori e Sopraprovveditori

alla Giustizia Vecchia

 

Provveditori e Sopraprovveditori

alla Giustizia Nuova

 

Provveditori e Sopraprovveditori

alle Legna e Boschi

 

V Savi alla Mercanzia

 

Officiali alla Messetteria

 

Presidenti alla Milizia da Mar ed Aggiunto

 

Deputati alle Miniere

 

Tre Provveditori sopra Monasteri

Aggiunto sopra Monasteri

 

Provveditori al Bosco del Montello

Deputati al Bosco ed alla Valle di Montona

 

Provveditori sopra Ospedali e Luoghi Pii

e al Riscatto degli Schiavi

 

Deputati ad Pias Causas

 

Provveditori, Sopraprovveditori e

Collegio alle Pompe

 

Provveditori alla Fabbrica del Ponte di Rialto

Inquisitori sopra l'Amministrazione

dei Pubblici Ruoli

 

Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità

Savio alla Scrittura — Savio alle Ordinanze —

 

Deputati al Militar

 

Esecutori alle Deliberazioni del Senato

 

Inquisitori e Revisori sopra le Scuole Grandi

 

Riformatori dello Studio di Padova —

Pubblica Libreria — Istoriografo Pubblico

 

Cancelliere Grande

 

Cassiere della Bolla Ducale

 

Segretario alle Voci

 

 

 

 

 

DIZIONARIO VENETO

GIURIDICO AMMINISTRATIVO

 

 

 ACCORDI: SCRITTURE AMICHEVOLI PER POR TERMINE A CONTESE.

 

AVVISI: LETTERE DI CONFIDENTI O ALTRI PRIVATI IN MATERIA POLITICA, DIRETTE AL GOVERNO A MAGISTRATI O PRIVATI.

 

BOLLA D'ORO: VI SONO REGISTRATI I NOMI DEI PATRIZI CHE, AVENDO COMPIUTO 18 ANNI, CONCORREVANO ALLA GRAZIA DELLA BARBARELLA.

 

BOLLI: SEQUESTRI.

 

BREVI LICENZIATI IN COLLEGIO: PARERI DEI CONSULTORI IN JURE CIRCA L'ACCETTAZIONE NELLO STATO DEI BREVI DELLA SANTA SEDE.

 

CALCOLI CON TESTAMENTI: COMPUTI DELLE SOSTANZE TRASMESSE PER LEGATO, DEPURATE DALLE SPESE.

 

CAPPELLO (ANDARE A): ATTO DI TRARRE DALL'URNA LA PALLA PER LA VOTAZIONE.

 

CAPITOLARI: NORME CHE REGOLANO GLI OBBLIGHI E I DIRITTI DEI MAGISTRATI.

 

CAPITOLI PUBBLICATI: DICHIARAZIONI DI EREDI PRESUNTIVI IN CASO DI SUCCESSIONE A INTESTATO.-FATTI AMMESSI ALLA PROVA.

 

CARATI: DIRITTI CORRISPOSTI DALLA PARTE PERDENTE AI GIUDICI E AGLI AVVOCATI.

 

CEDOLONI: AVVISI A STAMPA PER LA VENDITA DI BENI DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE SOPPRESSE DALLA REPUBBLICA.

 

CHIAMORI O CLAMORI: OPPOSIZIONI CONTRO COSTRUZIONI ESEGUITE O INIZIATE, LESIVE DEI DIRITTI DELL'OPPONENTE.

 

CIAMORI EVACUATI: OPPOSIZIONI C. S. RITIRATE.

 

COMMESSO AI SAVI: SUPPLICHE PRESENTATE AL COLLEGIO CHE LE TRASMETTEVA PER L'ISTRUZIONE AI SAVI.

 

COMMESSE O RISPOSTE DI DENTRO: SUPPLICHE PRESENTATE AL COLLEGIO E DA ESSO TRASMESSE AI MAGISTRATI PER INFORMAZIONI.

 

COMMESSE O RISPOSTE DI FUORI: SUPPLICHE PRESENTATE AL COLLEGIO E TRASMESSE PER INFORMAZIONI AGLI ORGANI LOCALI.

 

COMMISSARIA: AMMINISTRAZIONE DELL'ASSE EREDITARIO.

 

COMMISSARIO: ESECUTORE TESTAMENTARIO.

 

COMMISSIONI: CONTENEVANO GLI OBBLIGHI E I DIRITTI GENERALI E SPECIALI CHE AMBASCIATORI E RETTORI DOVEVANO OSSERVARE DURANTE LA LORO CARICA.

 

CONDIZIONI: NOTIFICHE DI BENI IMMOBILIARI FATTI AI X SAVI ALLE DECIME DI RIALTO, PER STABILIRE L'AMMONTARE DELLA DECIMA.

 

COSTITUTI: DICHIARAZIONI FATTE PERSONALMENTE DAVANTI AI MAGISTRATI PER AFFERMARE UN PROPRIO DIRITTO O PER RINUNZIARVI.

 

COSTITUTI DI COLLEGIO: OPPOSIZIONI DI COMUNI E DI PERSONE GIURIDICHE A DELIBERAZIONI DEL GOVERNO.

 

DA MO': DISPOSIZIONE GOVERNATIVA APPLICABILE DAL MOMENTO DELLA SUA ENUNCIAZIONE.

 

DIUDICATO: ATTO DEI GIUDICI DEL PROPRIO CHE RICONOSCEVA IL DIRITTO DELLA VEDOVA ALLA RESTITUZIONE DELLA DOTE.

 

DIVORZI: ORDINI DEI CAPI DEI X CHE INDICAVANO IL CONVENTO IN CUI LA MOGLIE, CHE AVEVA CHIESTO LA SEPARAZIONE DAL MARITO O L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO, DOVEVA RITIRARSI IN ATTESA DELLA DECISIONE ECCLESIASTICA.

 

DOMANDE PER FERMAR: DOMANDE PER CONFERMA DI ATTI CAUZIONALI.

 

DUCALE: ATTO PUBBLICO IN FORMA SOLENNE SCRITTO SU PERGAMENA CON BOLLA PENDENTE D'ORO, D'ARGENTO O DI PIOMBO.

 

ESAMI: SUPPLICHE PER PROVARE MEDIANTE TESTIMONI DAVANTI AI GIUDICI DEL PROPRIO LO AMMONTARE DELLA DOTE ALLA MORTE DELLA DONNA.

 

ESTRAGIUDIZIALI: SCRITTURE INTIMATE ALLA PARTE AVVERSARIA PRIMA DI INIZIARE IL GIUDIZIO.

 

INDOLENZE: QUERELE DI PRIVATI AI SIGNORI DI NOTTE AL CIVIL.

 

INTERDETTI: SEQUESTRI FATTI AD ISTANZA DEI CREDITORI; OPPOSIZIONI DI CREDITORI DEL MARITO AL PAGAMENTO DELLA DOTE.

 

LETTERE POSTE A PARTE: LETTERE RESPONSIVE DEI RETTORI A DUCALI DEI CAPI DEL CONSIGLIO DEI DIECI, CHE RIMANEVANO SENZA RISPOSTA.

 

MARIEGOLA: STATUTO DELLE ARTI E DELLE CORPORAZIONI.

 

MAZZETTI: SUPPLICHE AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

 

MINUTARUM: ASSEGNI DI BENI IMMOBILI FATTI DAI GIUDICI DEL PROPRIO A FAVORE DELLA VEDOVA O DEI FIGLI A PAGAMENTO DELLA DOTE.

 

MISVENDER: MANDATI A FAVORE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO NON COMPLETAMENTE SODDISFATTO DALLA VENDITA DEL PEGNO PEL CONSEGUIMENTO DEL RESIDUO.

 

MODULE: SPECIFICHE DI SPESE GIUDIZIARIE DA LIQUIDARSI IN FAVORE DELLA PARTE VINCITRICE.

 

NOMINE ORDINARI: ASSEGNAZIONI DEGLI AVVOCATI ORDINARI ALLE PARTI.

 

NOTATORIO: ATTI DIVERSI DI CONSIGLI E MAGISTRATI, REGISTRATI GIORNALMENTE.

 

OFFERTE SPONTANEE: OFFERTE FATTE ALLA REPUBBLICA IN GRAVI STRETTEZZE DELL'ERARIO.

 

ORDINI IN FORMA: DIVIETI DEI GIUDICI DI PETIZION DI PROCEDERE NELLA CAUSA SENZA PRIMA AVERE ASCOLTATO LE PARTI.

 

PARTI: DELIBERAZIONI DEI CORPI SOVRANI.

 

PARTITI: APPALTI DI DAZIO.

 

PENDER: TERZO CONSIGLIO O SEDUTA DELLA QUARANTIA CIVIL PER LA DECISIONE DEFINITIVA DELLA CAUSA.

 

PIEDELISTA: PROSPETTI DELLE FORZE MILITARI.

 

POSSESSI: DECRETI DEL SENATO O COLLEGIO CHE INCARICAVANO GLI ORGANI LOCALI DI PORRE NEL POSSESSO DEI BENEFÌCI ECCLESIASTICI GLI AVENTI DIRITTO.

 

PRECES: DICHIARAZIONI DI PRIVATI DELLA STIPULAZIONE DI VENDITA DI IMMOBILI FATTE AL GIUDICE DELL'ESAMINADOR.

 

PROMISSIONE DUCALE: STATUTO CHE REGOLAVA I POTERI DEL DOGE.

 

PROVE DI FORTUNA: PROVE DEI DANNI SUBITI DALLE NAVI PER AVARIE.

 

RASPE: COPIE DELLE SENTENZE CRIMINALI.

 

REQUISITORIALI: LETTERE INVIATE DA MAGISTRATI DI VENEZIA PER LA CITAZIONE DI REI O PER L'ESAME DEI TESTIMONI RESIDENTI NELLO STATO O ALL'ESTERO,

 

RICEVERI: RICEVUTE.

RICEVERI O RACCORDI: PROPOSTE DEI PRIVALI ALLO STATO IN MATERIA ECONOMICA SCIENTIFICA, ECC.

 

RIFERTE: RELAZIONI DEI FANTI O COMANDADORI DI AVERE COMPIUTO ATTI AD ESSI AFFIDATI.

 

SCRITTURE: RELAZIONI DEI MAGISTRATI PROVOCATE DA INTERPELLANZA SUPERIORE.

 

SCRITTURE IN CAUSA: ATTI CON CUI LE PARTI IN CAUSA SVOLGEVANO LA CONTROVERSIA.

 

SEGNI: ATTI (DEI SIGNORI DI NOTTE AL CIVIL) DI ESECUZIONE DI SENTENZE ESTERE.

 

SENTENZA A GIUSTIZIA: E' QUELLA CHE VIENE PRONUNCIATA DAL GIUDICE QUANDO L'ATTORE PROPONE IN GIUDIZIO LA SUA DOMANDA E COL MEZZO D'ESSA CONCLUDE CON QUAL FONDAMENTO VUOL CONVINCERE IL SUO AVVERSARIO ED IL CONVENUTO RISPONDE.

 

SI DICE ANCHE SENTENZA A GIUSTIZIA QUELLA CHE NASCE SOPRA GLI INTERDETTI DELLE SENTENZE A LEGGE O DELLE TERMINAZIONI ED ALTRI ATTI.

 

SENTENZA A LEGGE: RICONOSCE VALIDITÀ ED EFFICACIA AD ATTI PUBBLICI O SCRITTURE PRIVATE, SOTTOSCRITTE DA DUE TESTIMONI.

 

SPAZZI: SENTENZE DELLA QUARANTIA CHE APPROVANO (DI LAUDO) O ANNULLANO (DI TAGLIO) LE SENTENZE DEI TRIBUNALI MINORI.

 

STRIDOR DEI MORTI: CITAZIONI COMPIUTE MEDIANTE STRIDE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A EREDITÀ VACANTI.

 

STRIDOR DEI VIVI: CITAZIONI, COMPIUTE MEDIANTE STRIDE, DI PERSONE DI CUI SI IGNORA IL DOMICILIO.

 

TACCUINI: LIBRI NEI QUALI I FANTI REGISTRAVANO GLI ATTI DA ESSI COMPIUTI.

 

TERMINAZIONI: ATTI ESECUTIVI DEI MAGISTRATI.

VACCHETTE: INDICI.

 

VADIMONII: ATTI DI PROVA DELLA DOTE.

 

 

 

ORGANI COSTITUZIONALI

 

E

 

PRINCIPALI DIGNITÀ DELLO STATO

 

 

DOGE

 

 

L'ORIGINE DELLA DOGALE DIGNITÀ RISALE AL DUCA, ELEVATO PROBABILMENTE DA UN PRONUNCIAMENTO MILITARE A REGGERE IN NOME DELL'IMPERATORE D'ORIENTE IL GOVERNO DELLA VENETA PROVINCIA, STACCATASI DALL'ISTRIA.

 

LA TRADIZIONE LO IDENTIFICA NELL'ERACLEESE PAULUCCIO, MA C'È CHI NEGA LA SUA ESISTENZA, IDENTIFICANDOLO CON L'ESARCA PAOLO DI RAVENNA E RITIENE INVECE CHE FOSSE IL DUCA ORSO.

 

AL PRIMO DUCA SUCCEDE A REGGERE LA PROVINCIA UNA SERIE DI MAESTRI DEI MILITI, CHE DENOTA CERTAMENTE UN RAFFORZAMENTO DELL'AUTORITÀ DELL'ESARCA DI RAVENNA SULLE VENETE LAGUNE.

 

MA È UN BREVE INTERREGNO DOPO IL QUALE, MOLTO PROBABILMENTE PER REAZIONE LOCALE, VIENE PROCLAMATO DOGE DIODATO, CHE INIZIA, SENZA INTERRUZIONE, LA SERIE CONTINUATA DEI DOGI DI VENEZIA.

 

I DUCHI DOPO DI LUI, TENDENDO LENTAMENTE E PROGRESSIVAMENTE A RENDERSI, INDIPENDENTI DA BISANZIO, CONTINUANO A SUCCEDERSI, TRASMETTENDOSI I POTERI CON L'ASSOCIAZIONE DEI SUCCESSORI.

 

IN TALE EPOCA L'ATTIVITÀ POLITICA ED AMMINISTRATIVA È TUTTA CONCENTRATA NELLA PERSONA DEL DUCA, PADRONE ASSOLUTO, CHE SI APPOGGIA SUL PREESISTENTE ORDINAMENTO TRIBUNIZIO DELLE VENETE LAGUNE.

 

SI POSSONO QUASI VEDERE DELLE SPECIE DI PICCOLE DINASTIE COL SUCCEDERSI DELLA DOGALE DIGNITÀ IN ALCUNE FAMIGLIE, COME NEI MAURIZI (GALBAI), NEI PARTECIPAZIO, NEI CANDIANI E NEGLI ORSEOLO.

 

LA SEDE DEL DUCATO PASSA SUCCESSIVAMENTE DA ERACLEA A MALAMOCCO E DA ERACLEA A RIALTO.

 

IL PRIMO DUCA VERAMENTE INDIPENDENTE DA BISANZIO PUÒ DIRSI SIA STATO PIETRO TRADONICO, CHE ELEVÒ LA PROVINCIA DELLA VENEZIA MARITTIMA A DUCATO INDIPENDENTE.

 

POCO DOPO LA FORMAZIONE DEL DUCATO VENETO, ALL'INFLUENZA DELLE CLIENTELE MILITARI SOTTENTRA GRADUALMENTE QUELLA DELLA CONCIO GENERALIS O ARENGO, DI CUI FACEVANO PARTE TUTTI I CETI DEL POPOLO.

 

QUESTO MUTAMENTO SI MANIFESTA PRIMA CON LA RATIFICA PER ACCLAMAZIONE DA PARTE DELLA CONCIO DELL'ASSOCIAZIONE AL DUCATO, FATTA DAL DOGE GIOVANNI II PARTECIPAZIO IN PERSONA DEL FRATELLO PIETRO, POI CON LA DESIGNAZIONE DEL SUO SUCCESSORE IN PERSONA DI PIETRO CANDIANO DOPO LA MORTE DEL FRATELLO ASSOCIATO, E INFINE, CON L'ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE DEL DOGE PIETRO TRIBUNO.

 

LA CONCIO GENERALIS OD ARENGO CHE COMPRENDEVA IN TEORIA TUTTO IL POPOLO DEL DOGADO, MA CHE IN PRATICA SI RIASSUMEVA NEL POPOLO REALTINO, FU BEN PRESTO DOMINATA DA POTENTI FAMIGLIE DI ORIGINE TRIBUNIZIA E POPOLARE, FATTE RICCHE E POTENTI COL COMMERCIO, LE QUALI, CHIAMATE DAL DUCA A COLLABORARE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, RIUSCIRONO GRADATAMENTE NEI SECOLI XI E XII A SCALZARE COMPLETAMENTE LA SUA AUTORITÀ, SOVRAPPONENDOSI AD ESSO E RIDUCENDOLO DA SOVRANO ASSOLUTO A PRIMO MAGISTRATO DELLO STATO.

 

IN SENATU SENATOR, IN FORO CIVIS, IN HABITU PRINCEPS; NON ALTRO, COME VOLGARMENTE DICEVASI, CHE IL SEGNO DI TAVERNA DEL VENETO STATO.

 

NON POTEVA INFATTI RINUNZIARE AL DOGADO SENZA PERMESSO, MA POTEVA ESSERE COSTRETTO A FARLO, COME SUCCESSE A FRANCESCO FOSCARI; NON POTEVA CERCARE DI AUMENTARE I SUOI POTERI; NON POTEVA SENZA PERMESSO ASSENTARSI DA VENEZIA; NON GLI ERA CONCESSO POSSEDERE BENI O FEUDI FUORI DELLO STATO E PER UN CERTO TEMPO ANCHE FUORI DEL DOGADO; ESPORRE LA SUA ARMA FUORI DEL PALAZZO DUCALE, DOVE POTEVA TENERLA SOLO NELLA COSÌ DETTA SALA DELLO SCUDO; RICEVERE PERSONAGGI CON VESTE UFFICIALE SENZA L'ASSISTENZA DEI SUOI CONSIGLIERI; DARE RISPOSTE AGLI AMBASCIATORI SENZA PRIMA AVERLE CONCORDATE COI CONSIGLIERI O CONCEDERE UDIENZE PRIVATE AD ESSI NELLE SUE CAMERE; SPEDIRE LETTERE DI STATO SENZA PERMESSO DEI CONSIGLIERI E APRIRE QUELLE CHE ARRIVAVANO SENZA L'ASSISTENZA DEGLI STESSI; FAR ESEGUIRE LAVORI IN PIAZZA E NELLA CHIESA DI S. MARCO; RICEVERE DONI. 

 

AI SUOI FAMIGLIARI ERA INTERDETTO PURE DI RICEVERE DONI, DI AVERE SPECIALI PREMINENZE, DI RICEVERE BENEFICI ECCLESIASTICI, DI VOTARE E DI METTER PARTE NELLE DIGNITÀ O CARICHE PUBBLICHE AD ESSI ESPLICITAMENTE PERMESSE DALLE LEGGI.

 

COMUNQUE AL DOGE DI NON COMUNE LEVATURA RIMASE SEMPRE POSSIBILE DI ESERCITARE NELL'AMBITO DELLA LEGGE UNA NOTEVOLE INFLUENZA NEGLI AFFARI DI STATO.

 

INFATTI POTEVA PROPORRE SOLO E SENZA PREVENTIVE CONSULTAZIONI QUALUNQUE LEGGE IN QUALUNQUE CONSIGLIO E PERORARE A SOSTEGNO DELLE SUE PROPOSTE: IN TAL CASO SI LEVAVA IN PIEDI TOGLIENDOSI IL CORNO DUCALE DAL CAPO, MENTRE TUTTI I PATRIZI RADUNATI DOVEVANO PURE ALZARSI.

 

PRESIEDEVA TUTTI I CONSIGLI ED IN SUO NOME SI SPEDIVANO TUTTI GLI ATTI, SI PROCLAMAVANO LE LEGGI, SI SCRIVEVANO LE LETTERE PUBBLICHE AI SOVRANI E GOVERNI STRANIERI, AGLI AMBASCIATORI, AI RETTORI, AI GENERALI E A TUTTI GLI UFFICI. IL SUO NOME FIGURAVA SULLE MONETE E SULLE BOLLE DUCALI.

 

ERA TENUTO AD INVIGILARE SUL BUON ANDAMENTO DELLE MAGISTRATURE E AD ESIGERE CHE AMMINISTRASSERO LA GIUSTIZIA SECONDO LE LEGGI.

 

VERSO IL 1172 L'ELEZIONE DEL DOGE È AFFIDATA AD 11 ELETTORI,

SCELTI DAL MAGGIOR CONSIGLIO ALLORA ISTITUITO; MENTRE LA CONCIONE POPOLARE SI RISERBA SOLO IL DIRITTO DI APPROVARNE O MENO LA NOMINA.

 

NEL 1178 IL SISTEMA ELETTORALE DEL DOGE VIENE CAMBIATO: AGLI 11 ELETTORI SE NE SOSTITUISCONO 4, CHE A LORO VOLTA DEVONO ELEGGERE 40, CHE SARANNO GLI ELETTORI DEL DOGE.

 

FRA IL 1229 E IL 1249 GLI ELETTORI DA 40 SONO PORTATI A 41 PER EVITARE CHE I VOTI POSSANO DIVIDERSI IN DUE PARTI UGUALI.

 

 

TALE SISTEMA SI TROVA SINO ALL'ANNO 1268, IN CUI FU STABILITO IL COMPLICATO SISTEMA ELETTORALE, CHE DURÒ, CON POCHE E LEGGERE VARIANTI, FINO ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA.

 

 

NOVE DI TRENTA E POI QUARANTA SONO POI DODICI, POI VENTI E CINQUE APPRESSO, NOVE, QUARANTACINQUE, UNDICI, ET MESSO DAI QUARANTUNO È IL SOMMO DUCE IN TRONO.

 

NEL 1328 VENNE STABILITA L'ETÀ DI TRENT'ANNI PER TUTTI I NOMINATI NEI COLLEGI ELETTORALI (NUMERI), ATTRAVERSO I QUALI AVEVA LUOGO L'ELEZIONE; CHE CI VOLESSERO 25 DEI 41 ELETTORI FAVOREVOLI PER LA NOMINA DEL DOGE; CHE I 41 DOVESSERO ESSERE PRESIEDUTI DA TRE ELETTI NEL PROPRIO SENO E CHE I VOTI FOSSERO ESTRATTI DALLE URNE DA UN FANCIULLO DETTO BALLOTTINO DUCALE.

 

NEL 1473 VENNE TOLTA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE DEI QUARANTUNO AI PARENTI DEI CONCORRENTI ED A PIÙ DI UNO PER LO STESSO CASATO.

 

INFINE NEL 1538 IL CONSIGLIO DEI X DECRETÒ CHE CIASCUNO DEI 41 DOVESSE ESSERE APPROVATO A MAGGIORANZA IN MAGGIOR CONSIGLIO.

 

LA SERRATA DEL MAGGIOR CONSIGLIO, AVVENUTA NEL 1297, NULLA MUTÒ NELLA CONDIZIONE GIURIDICA DEL DOGE.

 

SI CONTINUÒ A PRESENTARLO AL POPOLO FINO AL 1423 CON LA FORMULA: «QUESTO È IL VOSTRO DOGE, SE VI PIACE», E POI CON LA FORMULA: «ABBIAMO ELETTO DOGE IL TALE DEI TALI».

 

DOPO ELETTO, IN CHIESA DI S. MARCO, RICEVEVA LO STENDARDO DI S. MARCO, E DOPO AVER PERCORSO LA PIAZZA SUL COSÌ DETTO POZZETTO, SPARGENDO DENARO AL POPOLO, SI RECAVA IN PALAZZO DUCALE, DOVE IL CONSIGLIERE PIÙ GIOVANE GLI IMPONEVA IL CAMAURO E IL PIÙ ANZIANO IL CORNO DUCALE GIOELLATO.

 

POI SI AFFACCIAVA ALLA LOGGIA DEL PALAZZO COL DIADEMA IN CAPO PER FARSI VEDERE DAL POPOLO.

 

IL DOGE AL MOMENTO DELLA SUA NOMINA ERA TENUTO DI GIURARE L'OSSERVANZA DELLA PROMISSIONE DUCALE, CHE REGOLAVA I SUOI POTERI.

 

E' INTERESSANTE LA LETTURA DELLE PROMISSIONI, IN CUI APPARISCE LA CONTINUA E GRADUALE RESTRIZIONE DEI SUOI POTERI, ANCHE NEI PIÙ MINUTI PARTICOLARI.

 

ESSE RIGUARDANO NON SOLO LA SUA PERSONA, MA ANCHE I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA.

 

LA PIÙ ANTICA CONOSCIUTA È QUELLA DI ENRICO DANDOLO E LA TIPICA, SULLA QUALE SI MODELLARONO TUTTE LE ALTRE, QUELLA DI GIACOMO TIEPOLO.

 

UNA MAGISTRATURA SPECIALE, CHE SEMBRA ABBIA AVUTO ORIGINE NEL SECOLO XIII, SI OCCUPAVA DI MODIFICARLA SECONDO LE NECESSITÀ DEL MOMENTO ALLA MORTE DI OGNI DOGE.

 

ERANO QUESTI I CORRETTORI DELLA PROMISSIONE DUCALE, AI QUALI SI AGGIUNSERO NEL 1501 GLI INQUISITORI DEL DOGE DEFUNTO, CHE DOVEVANO INVESTIGARE SE IL DOGE SI FOSSE ATTENUTO ALL'OSSERVANZA DELLA PROMISSIONE.

 

IL SOLO TENTATIVO DI RIBELLIONE ALLE FERREE LEGGI, CHE LIMITAVANO I POTERI DEL DOGE, È STATO QUELLO DI MARIN FALIERO.

 

IL  DOGE LORENZO CELSI, PER ESSERSI PERMESSO DI FAR PORTARE NELLE CERIMONIE UNA SPECIE DI PICCOLO SCETTRO, FU SOGGETTO AD UNA INCHIESTA, CHE FINÌ NEL NULLA, MA TANTO LO ADDOLORÒ DA ACCELERARE LA SUA FINE.

 

ALTRE INCHIESTE, PER ABUSI VENNERO FATTE DOPO LA MORTE DEI DOGI AGOSTINO BARBARIGO E LEONARDO LOREDAN. CONTRO LE VIOLAZIONI DELLA PROMISSIONE, COMMESSE DAL DOGE GIOVANNI CORNER A FAVORE DEI FIGLI E DEL COGNATO, INSORSE NEL 1625 RENIER ZENO, CHE LO AMMONÌ PUBBLICAMENTE COME CAPO DEL CONSIGLIO DEI X.

 

NOTEVOLE FU PURE NEL 1676 LA MANCATA CONFERMA DELLA NOMINA DI GIOVANNI SAGREDO DA PARTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO, PER I BROGLI SUCCESSI NELLA ELEZIONE.

 

SE IL DOGE LASCIAVA VENEZIA PER ASSUMERE COMANDI MILITARI, COME SUCCESSE NEI TEMPI RECENTI CON FRANCESCO MOROSINI, DUE DEI CONSIGLIERI LO SEGUIVANO E LO ASSISTEVANO NEL SUO MANDATO.

 

SPECIALI ONORI AVEVA LA DOGARESSA, CHE, VENIVA INCORONATA COME IL MARITO.

 

LO SFARZO DELL'INCORONAZIONE DELLE DOGARESSE, PORTATO ALL'ECCESSO NEGLI ULTIMI TEMPI, DETERMINÒ LA PROIBIZIONE NEL 1643.

 

PER ECCEZIONE VENNE PERMESSA, NEL 1695, QUELLA DELLA DOGARESSA ELISABETTA QUERINI, MOGLIE DEL DOGE SILVESTRO VALIER, CHE COSI FU L'ULTIMA DELLE DOGARESSE INCORONATE.

 

IL DOGE SI INTITOLAVA NEI PRIMI TEMPI: HUMILIS DUX PROVINCIAE VENECIARUM DIVINA GRATIA VENETIAE DUX.

 

DOPO LA CONQUISTA DELLA DALMAZIA: DUX VENETIAE ET DALMATIAE, DUX VENETICORUM ET DALMATIANORUM E POCO DOPO: DUX VENETIAE DALMATIAE CHROATIAE.

 

DA ENRICO DANDOLO SI INTITOLA: DUX VENETIAE, DALMATIAE ET CHROATIAE ET DOMINUS QUARTAE PARTIS ET DIMIDIAE TOTIUS IMPERII ROMANI.

 

NEL 1356, REGNANDO GIOVANNI DOLFIN, SPARISCE L'ULTIMA PARTE DELL'INTITOLAZIONE RIGUARDANTE IL DOMINIO SULL'IMPERO D'ORIENTE.

 

DALLA CORTE DI BISANZIO I PRIMI DOGI EBBERO I TITOLI ONORIFICI DI: IMPERIALIS YPATHUS, DUX AC SPATARIUS VENETICORUM, IMPERIALIS PATRICIUS ARCHISPATUS IMPERIALIS PROTOSEVASTOS O PROTOSEBASTE.

 

DEL TITOLO DI SPATARIO RIMASE IL RICORDO NELLO SPADONE, CHE VENIVA PORTATO DA UN PATRIZIO NEL CORTEO DEL DOGE, II TITOLO CHE PREVALSE FU IN SEGUITO QUELLO DI SERENITÀ E DI SERENISSIMO, CHE DURÒ FINO ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA.

 

 

A CHE FOSSE RIDOTTO IL POTERE DEL DOGE LO DIMOSTRA CHIARAMENTE LA PICCOLA ATTIVITÀ PERSONALE A LUI CONCESSA RELATIVA A IUSPATRONATI SULLA CHIESA DI S. MARCO E SU ALTRE CHIESE AD ESSA ANNESSE, SU MONASTERI E OSPEDALI, AI CAVALIERI DI S. MARCO ECC., COME APPARISCE DALL'INVENTARIO DELLA CANCELLERIA INFERIORE DI SUA SPETTANZA.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DEI DOGI

 

 

 

 

 

 

PAULUCCIO ANAFESTO (697, A  ERACLEA -717)

 

MARCELLO TAGALLIANO (717-726)

 

ORSO IPATO (726-737)

 

TEODATO IPATO (742-755)

 

GALLA GAULO (755-756)

 

DOMENICO MONEGARIO (756-764)

 

MAURIZIO GALBAJO (764-787)

 

GIOVANNI GALBAJO (787-804)

 

OBELERIO ANTONOREO (804-810)

 

AGNELLO O ANGELO PARTECIPAZIO (810-827)

 

GIUSTINIANO PARTECIPAZIO (827-829)

 

GIOVANNI I PARTECIPAZIO (829-837)

 

PIETRO TRADONICO (837-864)

 

ORSO I PARTECIPAZIO (864-881)

 

GIOVANNI II PARTECIPAZIO (881-887)

 

PIETRO I CANDIANO (17 APRILE 887-? SETTEMBRE 987)

 

GIOVANNI II PARTECIPAZIO (887) REGGENTE

 

PIETRO TRIBUNO (888-912)

 

ORSO II PARTECIPAZIO (912-932)

 

PIETRO II CANDIANO (932-939)

 

PIETRO PARTECIPAZIO (939-942)

 

PIETRO III CANDIANO (942-959)

 

PIETRO IV CANDIANO (959-976)

 

PIETRO I ORSEOLO (976-978)

 

VITALE CANDIANO (978-979)

 

TRIBUNO MEMMO (979-991)

 

PIETRO II ORSEOLO (991-1008)

 

OTTONE ORSEOLO (1008-1026)

 

PIETRO CENTRANICO (1026-1032) DEPOSTO

 

ORSO ORSEOLO (1031-1032)

 

DOMENICO ORSEOLO (1032) DEPOSTO DOPO UN GIORNO                                                       DI GOVERNO

 

DOMENICO FLABANICO (1032-1042)

 

DOMENICO CONTARINI (1043-1070)

 

DOMENICO SELVO (1071-1085) DEPOSTO

 

VITALE FALIERO O FALIER (1085-1096)

 

VITALE I MICHIEL (1096-1102)

 

ORDELAFO FALIERO O FALIER (1102-1118)

 

DOMENICO MICHIEL (1118-1129)

 

PIETRO POLANI (1130-1148)

 

DOMENICO MOROSINI (1148-1155)

 

VITALE II MICHIEL (1156-1172)

 

SEBASTIANO ZIANI (1172-1178)

 

ORIO MASTROPIERO (1178-1192 CIRCA) RINUNCIA

 

ENRICO DANDOLO (1193-1205)

 

PIETRO ZIANI (1205-1229) RINUNCIA

 

JACOPO TIEPOLO (1229-1249) RINUNCIA

 

MARINO MOROSINI (1249-1253)

 

RAINIERO O RANIER ZENO (1253-1268)

 

LORENZO TIEPOLO (1268-1275)

 

JACOPO CONTARINI (1275-1280)

 

GIOVANNI DANDOLO (1280-1289)

 

PIER O PIERO GRADENIGO (1289-1311)

 

MARINO ZORZI (1311-1312)

 

GIOVANNI SORANZO (1312-1328)

 

FRANCESCO DANDOLO (1329-1339)

 

BARTOLOMEO GRADENIGO (1339-1342)

 

ANDREA DANDOLO (1343-1354)

 

MARINO FALIERO O FALIER (1354-1355)

 

GIOVANNI GRADENIGO (1355-1356)

 

GIOVANNI DELFINO O DOLFIN (1356-1361)

 

LORENZO CELSI (1361-1365)

 

MARCO CORNARO O CORNER (1365-1368)

 

ANDREA CONTARINI (1368-1382)

 

MICHIEL MOROSINI (10 GIUGNO 1382-15 OTTOBRE 1382)

 

ANTONIO VENERIO O VENIER (1382-1400)

 

MICHELE STENO (1400-1413)

 

TOMMASO MOCENIGO (1414-1423)

 

FRANCESCO FOSCARI (1423-1457)

 

PASQUALE MALIPIERO (1457-1462)

 

CRISTOFORO MORO (1462-1471)

 

NICOLÒ TRON (1471-1473)

 

NICOLÒ MARCELLO (1473-1474)

 

PIETRO MOCENIGO (1474-1476)

 

ANDREA VENDRAMINO O VENDRAMIN (1476-1478)

 

GIOVANNI MOCENIGO (1478-1485)

 

MARCO BARBARIGO (1485-1486)

 

AGOSTINO BARBARIGO (1486-1501)

 

LEONARDO LOREDAN {1501-1521)

 

ANTONIO GRIMANI (1521-1523)

 

ANDREA GRITTI (1523-1538)

 

PIETRO LANDO (1539-1545)

 

FRANCESCO DONATO O DONA' (1545-1553)

 

MARCANTONIO TREVISANO O TREVISAN (1553-1554)

 

FRANCESCO VENERIO O VENIER (1554-1556)

 

LORENZO PRIULI (1556-1559)

 

GIROLAMO PRIULI (1559-1567)

 

PIETRO LOREDANO O LOREDAN (1567-1570)

 

ALVISE I MOCENIGO (1570-1577)

 

SEBASTIANO VENERIO O VENIER (1577-1578)

 

NICOLÒ DA PONTE (1578-1585)

 

PASQUALE CICOGNA (1585-1595)

 

MARINO GRIMANI (1595-1605)

 

LEONARDO DONATO O DONA' (1606-1612)

 

MARCANTONIO MEMMO (1612-1615)

 

GIOVANNI BEMBO (1615-1618)

 

NICOLÒ DONATO O DONA' (1618)

 

ANTONIO PRIULI (1618-1623)

 

FRANCESCO CONTARINI (1623-1024)

 

GIOVANNI I CORNARO (1625-1629)

 

NICOLO' CONTARINI (1630-1631)

 

FRANCESCO ERIZZO (1631-1646)

 

FRANCESCO MOLINO O MOLIN (1646-1655)

 

CARLO CONTARINI (1655-1656)

 

FRANCESCO CORNARO (17 MAGGIO 1656-5 GIUGNO 1656)

 

BERTUCCIO VALERIO (1656-1658)

  

GIOVANNI PESARO (1658-1659)

 

DOMENICO II CONTARINI (1659-1675)

 

NICOLÒ SAGREDO (1675-1676)

 

ALVISE II CONTARINI (1676-1684)

 

MARC'ANTONIO GIUSTINIANI (1684-1688)

 

FRANCESCO MOROSINI (1688-1694)

 

SILVESTRO VALERIO O VALIER (1694-1700)

 

ALVISE II MOCENIGO (1700-1709)

 

GIOVANNI II CORNARO O CORNER (1709-1722)

 

ALVISE III DETTO SEBASTIANO MOCENIGO (1722-1732)

 

 

CARLO RUZZINI (1732-1735)

 

ALVISE PISANI (1735-1741)

 

PIETRO GRIMANI (1741-1752)

 

FRANCESCO LOREDANO O LOREDAN (1752-1762)

 

MARCO FOSCARINI (1762-1763)

 

ALVISE  IV MOCENIGO (1763-1778)

 

PAOLO RENIER (1779-1789)

 

LODOVICO MANIN (1789-1797)

 

 

 

 

PALAZZO DUCALE

SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

  

 

 

 

MINOR CONSIGLIO

 

 

 IL MINOR CONSIGLIO SORSE, NON DIVERSAMENTE DAL MAGGIORE, DAI «SAPIENTES», POSTI DALL'ARISTOCRAZIA RIALTINA ACCANTO AL DOGE.

 

INCERTO E' L'ANNO DELLA SUA NASCITA; PROBABILMENTE FRA IL 1172 E IL 1178.

 

I CONSIGLIERI, ELETTI IN MAGGIOR CONSIGLIO IN NUMERO DI DUE, DIVENTARONO IN SEGUITO SEI, UNO PER SESTIERE.

 

L'ELETTO NON POTEVA SOTTO GRAVI PENE RIFIUTARE LA CARICA; DURAVA IN UFFICIO UN ANNO ED ERA SOTTOPOSTO AD UNA CONTUMACIA D'ALTRETTANTO, PORTATA POI A 16 MESI.

 

DALLA NOMINA A CONSIGLIERE ERANO ESCLUSI I PARENTI DEL DOGE E DEI SUOI FIGLI.

 

AL MINOR CONSIGLIO FIN DAI PRIMI ANNI DELLA SUA COSTITUZIONE DOVETTERO ESSERE AGGREGATI I CAPI DEI QUARANTA, CHIAMATI PURE IN CERTI CASI A COMPIERE LE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI MANCANTI.

 

UNA PARTE DEL 1231 PROVA CHE, GIÀ IN QUEST'ANNO, L'AGGREGAZIONE È COMPIUTA E RICONOSCIUTA.

 

CONSIGLIERI E CAPI DI QUARANTA INSIEME FORMANO LA SIGNORIA (DOMINIUM).

 

NEL 1437, VENNERO ISTITUITI I TRE CONSIGLIERI INFERIORI, CHE ERANO I TRE DEI SEI CONSIGLIERI DUCALI USCENTI DI CARICA.

 

ESSI NON FACEVANO PARTE DEL MINOR CONSIGLIO, MA RAPPRESENTAVANO LA SIGNORIA IN SENO ALLA QUARANTIA CRIMINALE.

 

FUNZIONE PRINCIPALE DEL MINOR CONSIGLIO ERA QUELLA DI MODERARE L'AUTORITÀ DEL DOGE, ASSISTERLO E CONSIGLIARLO.

 

DURANTE LA VACANZA DUCALE IL GOVERNO SI RESTRINGEVA NELLE SUE MANI; CURAVA GLI AFFARI IN CORSO E PRESIEDEVA ALLE OPERAZIONI PER LA NOMINA DEL NUOVO DOGE E UNO DEI CONSIGLIERI, CHE NON FU SEMPRE IL PIÙ ANZIANO, ASSUMEVA LE FUNZIONI DI DOGE (VICE DOGE).

 

MA ANCORA PIÙ IMPORTANTI ERANO LA FUNZIONE DI PRESIEDERE INSIEME AL DOGE — CON CUI QUASI SI CONFONDEVA — TUTTI I CONSIGLI DELLA REPUBBLICA ED IL DIRITTO D'INIZIATIVA, CIOÈ DI METTERE PARTE, RICONOSCIUTO DAPPRIMA ALLA MAGGIORANZA DEL MINOR CONSIGLIO, POI PURE ALLA MINORANZA, AI SINGOLI CONSIGLIERI ED AI TRE CAPI DI QUARANTA.

 

A QUESTI ULTIMI ERA, PERÒ, FATTO OBBLIGO DI DARE LETTURA DEL PROGETTO DI PARTE, IN PRECEDENZA, A TUTTO IL MINOR CONSIGLIO, IL QUALE POTEVA STABILIRE UNA DILAZIONE DI TRE GIORNI ALLA PRESENTAZIONE DI ESSO.

 

CONNESSO A QUESTO POTERE, ERA QUELLO DI CONVOCARE IL MAGGIOR CONSIGLIO QUANDO LO RITENESSE OPPORTUNO; POTEVA FARLO ANCHE UN SOLO CONSIGLIERE.

 

ATTENDEVA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA CAPITALE, VIGILANDO SULL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI UFFICIALI E CURANDO L'ELEZIONE DEI NUOVI.

 

RISOLVEVA I CONFLITTI DI COMPETENZA CHE FOSSERO SORTI TRA ORGANI SIA AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI, E INDICAVA, IN CASO DI DUBBIO, QUALE FOSSE IL TRIBUNALE COMPETENTE, PRIMA ANCORA CHE IL CONFLITTO SI MANIFESTASSE.

 

UNA LIMITATA COMPETENZA IN MATERIA FINANZIARIA, LA FACOLTÀ DI DISPORRE DEL DANARO PUBBLICO FINO A 10 LIBBRE DI ORO, FU ABOLITA NEL 1441.

 

E ALCUNI ANNI DOPO, NEL 1446, IL MINOR CONSIGLIO DOVEVA RINUNZIARE ALL'ALTRA, IMPORTANTISSIMA, OVVERO QUELLA D'INTERPRETARE AUTENTICAMENTE LE LEGGI.

 

 

 

PIEN COLLEGIO

 

 

 

 

ERA COSTUME DI TUTTI I CORPI GOVERNANTI DELLA REPUBBLICA, IN OCCASIONE DI AFFARI IMPORTANTI, CREARE NEL PROPRIO SENO OD AGGIUNGERSI COMMISSIONI SPECIALI DESTINATE A STUDIARE O A PROVVEDERE AGLI AFFARI STESSI; I LORO COMPONENTI SOLEVANO CHIAMARSI «SAVI» (SAPIENTES).

 

ALCUNE DI QUESTE COMMISSIONI O GIUNTE (ZONTE; ADDITIONES), SIA PER LA CONTINUITÀ DELLE CIRCOSTANZE, PER PROVVEDERE ALLE QUALI ERANO STATE ISTITUITE, SIA PER ALTRE RAGIONI, DIVENNERO STABILI.

 

TALI FURONO QUELLE CHE, AGGREGATE ALLA SERENISSIMA SIGNORIA, COSTITUIRONO IL COLLEGIO.

 

 

 

SAVI DEL CONSIGLIO

 

 

 

I SAVI GRANDI O SAVI DEL CONSIGLIO DEI PREGADI DIVENNERO ORGANO STABILE INTORNO AL 1380; IL LORO NUMERO, VARIO NEI PRIMI TEMPI, RIMASE IN VIA DEFINITIVA FISSATO A SEI.

 

DURAVANO IN CARICA SEI MESI, MA VENIVANO MUTATI A TRE PER VOLTA, PERCHÉ I NUOVI FOSSERO DAI VECCHI ISTRUITI NELLE COSE DEL SAVIATO.

 

SI ALTERNAVANO NEL LORO UFFICIO OGNI SETTIMANA, ED IL SAVIO IN FUNZIONE ERA PERCIÒ DETTO DI SETTIMANA.

 

LE LORO FUNZIONI ERANO AMPLISSIME; DOVEVANO PROVVEDERE, COME DICE UNA PARTE DEL 27 MARZO 1396, «OMNIBUS ET SINGULIS SPECTANTIBUS ET PERTINENTIBUS CONSILIO ROGATORMN AC DEPENDENTIBUS ET CONNEXIS AB EIS».

 

LA QUAL COSA SI ESPLICAVA, TANTO NELL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEI PREGADI, QUANTO — ED ANCORA DI PIÙ — NELLA TRATTAZIONE PREVENTIVA DEGLI AFFARI CHE DOVEVANO DECIDERSI IN SENATO.

 

A QUESTA ALTISSIMA CARICA ERANO CHIAMATI SOLO I PIÙ CONSIDERATI E STIMATI PATRIZI.

 

 

 

SAVI DI TERRA FERMA

 

 

 

DEI SAVI DI TERRA FERMA CI PARLA UNA PARTE DEL 1420, E DERIVARONO PROBABILMENTE DA QUEI SAVI STRAORDINARI ALLA GUERRA ELETTI NEL 1412.

 

ERANO CINQUE, E VENIVANO ELETTI IN PREGADI, PARZIALMENTE, COME I SAVI GRANDI, ALLA FINE DI OGNI SEMESTRE DI CARICA: ALTERNATIVAMENTE TRE E DUE.

 

FURONO AGGREGATI AL SENATO NEL 1432. PER GLI INCARICHI SPECIALI CHE VENNERO LORO ASSEGNATI VEDI: SAVIO ALLA SCRITTURA, SAVIO ALLE ORDINANZE, SAVIO CASSIER.

 

DEGLI ALTRI DUE, UNO SI OCCUPAVA DEI CERIMONIALI E L'ALTRO DELLA SPEDIZIONE DEI DA MO'.

 

 

 

SAVI AGLI ORDINI

 

 

 

DEI SAVI AGLI ORDINI SI TROVA TRACCIA CERTA NEL COLLEGIO SOLO NEL 1402.

 

FURONO AGGREGATI AL SENATO NEL 1442. ERANO CINQUE E VENIVANO ELETTI COME I SAVI DI T. F.. MA NON ERA NECESSARIO CHE FACESSERO PARTE DEL SENATO, COME UNA CONSUETUDINE AVEVA FISSATO PER I MEMBRI DELLE ALTRE DUE MANI.

 

NEI PRIMI TEMPI ERA AFFIDATA AD ESSI L'ATTIVITÀ MARINARA DELLA REPUBBLICA E LA CURA DELLE COSE DELLO STATO DA MAR, MA POI IL SAVIATO AGLI ORDINI DIVENTÒ UNA SPECIE DI PALESTRA PER AVVIARE I GIOVANI PATRIZI AL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA.

 

NON AVEVANO VOTO DELIBERATIVO NEI CONSESSI.

 

LE TRE MANI DI SAVI, RIUNITE E PRESIEDUTE DALLA SIGNORIA, FORMAVANO IL PIEN COLLEGIO, IL QUALE AVEVA SUE PROPRIE ATTRIBUZIONI. ANZITUTTO L'ATTIVITÀ PRE CONSULTIVA DEI VARI SAVIATI, OLTRE CHE SINGOLARMENTE, VENIVA SVOLTA NEL  COLLEGIO.

 

NORMALMENTE LE PARTI DA PROPORRE IN PREGADI ERANO SOTTOPOSTE ALLA DISCUSSIONE PREVENTIVA DEL COLLEGIO.

 

I SAVI COMPETENTI, PERÒ, NON ERANO TENUTI A SEGUIRE IL SUO PARERE.

 

POTERI DELIBERATIVI NE AVEVA POCHI: NON POTEVA DISPORRE DI SOMME SUPERIORI A 25 DUCATI; E POTEVA CONCEDERE GRAZIE SOLO ENTRO QUESTO LIMITE.

 

PIÙ AMPIE FACOLTÀ AVEVA NEI RAPPORTI CON LA CHIESA, PERCHÉ ERA PROPRIO AL PIEN COLLEGIO DEFERITO L'ESAME DEGLI ATTI RELATIVI, COADIUVATO IN QUESTO GELOSO INCARICO DAI CONSULTORI IN IURE.

 

NEL CAMPO GIUDIZIARIO DOVEVA RISOLVERE LE CONTROVERSIE, SORTE IN MATERIA DI BENEFICI ECCLESIASTICI E DI GIUSPATRONATI, QUELLE IN MATERIA DI PRIVILEGI DELLE CITTÀ SUDDITE, E QUELLE SUI DAZI E GLI APPALTI DI GABELLE. MA QUESTE ULTIME INSIEME AD ALTRI ORGANI.

 

DAVA CORSO ALLE LETTERE PUBBLICHE, ALLE DUCALI ED AI DECRETI DELLO STATO.

 

UN AUMENTO DELL'IMPORTANZA DEL COLLEGIO SI EBBE, NEL 1526, QUANDO GLI FU DATA FACOLTÀ, SIA PURE SOTTO CERTE FORMALITÀ, DI NON COMUNICARE AL SENATO ATTI CHE RITENESSE OPPORTUNO TENER SEGRETI.

 

COMUNICATE MA NON LETTE FACOLTÀ, CHE INSIEME ALL'ALTRA DI EMANARE DECRETI DURANTE LE VACANZE DEL SENATO (DECRETI MANDANTIBUS SAPIENTIBUS) E A QUELLA DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLE PARTI DEL PREGADI.

 

ALLO STESSO TEMPO, CON L'OBBLIGO DI GIUSTIFICARNE I MOTIVI NELLA SEDUTA SUCCESSIVA, FECERO DEL COLLEGIO, SPECIE NEL 1700, IN CERTO MODO L'ARBITRO DELLA POLITICA DELLA REPUBBLICA.

 

IL COLLEGIO RICEVEVA GLI AMBASCIATORI DEGLI STATI ESTERI, I NUNZI DELLE CITTÀ SUDDITE E I VESCOVI E PRELATI, SIA SUDDITI PER GLI AFFARI DELLE LORO DIOCESI, SIA ESTERI QUANDO VENISSERO A VENEZIA PER RAGIONI DELLA LORO CARICA.

 

 

 

PROCURATORI DI S. MARCO




 

LA DIGNITÀ DI PROCURATORE DI S. MARCO ERA A VITA.

 

ESSA ERA LA PIÙ EMINENTE NELLA VENETA REPUBBLICA, DOPO QUELLA DUCALE.

 

VENIVA CONCESSA, AI PATRIZI DI FAMIGLIE COSPICUE PER CENSO E POSIZIONE, CHE SI ERANO DISTINTI CON I SERVIZI PRESTATI NELLE AMBASCIATE, NEL COMANDO DELLE ARMATE, NEL LUNGO ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI CARICHE DELLO STATO.

 

PARE CHE UN PRIMO PROCURATORE SIA STATO NOMINATO DAL DOGE NEL IX SECOLO, CON L'INCARICO DI ATTENDERE ALLA FABBRICA E ALLA CUSTODIA DELLA CHIESA DI SAN MARCO.

 

NEL 1231, SE NE AGGIUNSE UN ALTRO E VENNE DEFERITA LA NOMINA AL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

NEL 1259, SE NE AGGIUNSE UN TERZO, NEL 1261, UN QUARTO, NEL 1319, ALTRI DUE E NEL 1442, INFINE VENNERO PORTATI A NOVE.

 

NEL 1269, FU DELEGATA AI PROCURATORI LA TUTELA DEI PUPILLI E DEI MENTECATTI, LA SOPRINTENDENZA ALL'ESECUZIONE DEI TESTAMENTI E ALLA TUTELA E RECUPERO DEI BENI EREDITARI DA ESSI AMMINISTRATI.

 

AL PRINCIPIO DEL SEC. XIV, I PROCURATORI VENNERO DIVISI IN TRE  PROCURATIE.

 

LA PRIMA, DETTA DE SUPRA, ATTENDEVA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA BASILICA DI S. MARCO; LA SECONDA, DETTA DE CITRA, ATTENDEVA ALLE TUTELE, COMMISSARIE E TESTAMENTI DEI SESTIERI DI S. MARCO, CASTELLO E CANNAREGIO; LA TERZA, DETTA DE ULTRA, ALLE TUTELE, COMMISSARIE E TESTAMENTI DEI SESTIERI DI DORSODURO, SAN POLO E S. CROCE.

 

PERCHÉ MEGLIO POTESSERO ATTENDERE AI LORO COMPITI VENNE STABILITO NEL 1305 CHE NON POTESSERO PRENDERE PARTE AI CONSIGLI SENZA UN DECRETO DEL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

NEL 1388 VENNE STABILITO CHE SOLO UN PROCURATORE PER PROCURATIA POTESSE ESSERE CHIAMATO A SOSTENERE PUBBLICI UFFICI. NEL 1442 SI STABILÌ CHE DOVESSERO RISIEDERE IN PUBBLICHE CASE NELLA PIAZZA DI S. MARCO.

 

NEL 1444 VENNERO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO, PURCHÉ NON SI FOSSE TRATTATO DI DISCUTERE DECRETI CONCERNENTI LE PROCURATIE.

 

NEL 1453 VENNERO DICHIARATI SENATORI PERPETUI CON DIRITTO AL VOTO.

 

NEL 1523 VENNE STABILITO CHE NELLE RIUNIONI DEL MAGGIOR CONSIGLIO TRE PROCURATORI PER TURNO OCCUPASSERO CON ARSENALOTTI ARMATI LA LOGGETTA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL CORPO SOVRANO.

 

NEL 1569 VENNE AMMESSO CHE I PROCURATORI POTESSERO ASSUMERE LA CARICA DI SAVIO GRANDE DEL CONSIGLIO IN RAGIONE DI DUE PER PROCURATIA.

 

POI VENNE LORO CONCESSO DI ASSUMERE ANCHE ALTRE CARICHE. VENIVANO MANDATI ALL'ESTERO SOLO COME AMBASCIATORI STRAORDINARI A TESTE CORONATE.

 

DAL 1516 IN POI, IN PIÙ OCCASIONI, PER SOPPERIRE AI BISOGNI DELLO STATO VENNE CONCESSA QUESTA DIGNITÀ A PATRIZI SENZA MERITI SPECIALI E CON LA SOLA OBLAZIONE DI INGENTI SOMME DI DENARO, CHE VARIARONO SECONDO I TEMPI DA 12.000 A 100.000 DUCATI.

 

QUESTI PROCURATORI, CHE AVEVANO GLI STESSI DIRITTI DEGLI ALTRI, ERANO IN SOPRANNUMERO E NON AVEVANO SUCCESSIONE. IN CERTE EPOCHE ARRIVARONO, CON QUELLI PER MERITO, AL NUMERO DI QUARANTA.

 

 

 

CAVALIERI DI SAN MARCO

 

 

 

LA VENETA REPUBBLICA AVEVA UN SOLO ORDINE CAVALLERESCO, QUELLO DI S. MARCO. NON SI SA BENE QUANDO FOSSE ISTITUITO.

 

CERTO, GIÀ NEL SECOLO XV, VENIVA CONCESSO DAL VENETO GOVERNO.

 

AI PATRIZI E AI PERSONAGGI DI MAGGIOR IMPORTANZA ERA CONFERITO DAL SENATO O DAL MAGGIOR CONSIGLIO E ALLE PERSONE DI MINOR  RIGUARDO DAL DOGE.

 

L'INSEGNA CONFERITA DAL DOGE CONSISTEVA IN UNA CROCE BIFORCATA ALLE ESTREMITÀ DI SMALTO AZZURRO ORLATO D'ORO CON NEL CENTRO IL LEONE DI S. MARCO IN MAESTÀ E VENIVA PORTATO AL COLLO CON UNA CATENINA D'ORO VENEZIANA (DETTA MANIN) CON FERMAGLI LAVORATI.

 

INVECE QUELLA CHE VENIVA CONFERITA DAL MAGGIOR CONSIGLIO O DAL SENATO CONSISTEVA SPESSO, OLTRE CHE NELLA CROCE, IN UNA RICCA COLLANA CON MEDAGLIA, CHE AVEVA NEL DRITTO IL LEONE ALATO E NEL ROVESCIO UN'ISCRIZIONE RICORDO.

 

LE COLLANE PIÙ RICCHE ERANO DEL VALORE DI PIÙ MIGLIAIA DI DUCATI.

 

I PATRIZI VENETI QUANDO VESTIVANO LA TOGA NON POTEVANO FREGIARSI DELLE INSEGNE, ED INVECE DI QUESTE USAVANO PORTARE LA STOLA DELLA TOGA ORDINARIA FILETTATA D'ORO O LA STOLA DELLA TOGA DI CERIMONIA DI STOFFA D'ORO.

 

DA QUESTO USO VENNE LA DENOMINAZIONE PER I CAVALIERI PATRIZI DI CAVALIERI DELLA STOLA D'ORO.

 

NON SEMPRE LA STOLA D'ORO INDICAVA, NEI PATRIZI L'ORDINE DI S. MARCO, PERCHÉ LA PORTAVANO ANCHE COME INSEGNA DEL CAVALIERATO AVUTO DA PRINCIPI E SOVRANI STRANIERI NELLE AMBASCIATE E RICONOSCIUTO DAL VENETO GOVERNO AL LORO RITORNO IN PATRIA.

 

 

  

 

 

MAGGIOR CONSIGLIO

 

 

 ANCHE SE LA CRITICA STORICA HA POSTO IN DUBBIO LA TRADIZIONE  CHE IL MAGGIOR CONSIGLIO SIA SORTO NEL 1172, È TUTTAVIA CERTA LA SUA DERIVAZIONE DAL «CONSILIUM SAPIENTUM» (DI «SAPIENTES» SI PARLA GIÀ NEL 1141), ORGANO DEL «COMUNE VENECIARUM», POSTO ACCANTO AL DOGE A FRENARNE LA POTENZA.

 

I MEMBRI DEL NUOVO ORGANO VENIVANO NOMINATI DA TRE ELETTORI.

 

COME E DA CHI QUESTI, A LOR VOLTA, VENISSERO ELETTI NON SI PUÒ DIRE  CON PRECISIONE.

 

MA È LOGICO RITENERE, CHE, SE NON PROPRIO DALLO STESSO MAGGIOR CONSIGLIO, ESSI VENISSERO DESIGNATI DALLA «CONCIO», IN SENO ALLA QUALE, IN DEFINITIVA, A DOMINARE ERANO SEMPRE LE STESSE FAMIGLIE RIALTINE, CHE AVEVANO I LORO RAPPRESENTANTI NEL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

GIÀ, QUINDI, APPENA ALL'INIZIO O POCO DOPO (QUANTO È STATO DETTO RISULTA DALLA LEGGE 1207) L'ARISTOCRAZIA VENEZIANA SI È ASSICURATA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO ORGANO.

 

NÈ LE MAGISTRATURE CHE «EX OFFICIO» ENTRAVANO A FAR PARTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO POTEVANO — SOTTO QUESTO RISPETTO — TURBARNE LA COMPOSIZIONE, POICHÉ QUELLE, COME FU OSSERVATO, O VENIVANO ELETTE PROPRIO DAI SAPIENTES, O SOTTO L'INFLUENZA DI QUESTI.

 

LA PROCEDURA ELETTORALE SUBISCE DELLE MODIFICHE NEL 1230: IN QUEST'ANNO SI TROVANO SETTE ELETTORI IN CARICA DALL'UNO ALL'ALTRO S.MICHELE, E TRE ELETTORI CHE ESERCITAVANO IL LORO UFFICIO DAL 29 MARZO AL 29 SETTEMBRE.

 

E' IGNOTA LA RAGIONE DELLA DISTINZIONE.

 

NÉ D'ALTRA PARTE IL NUMERO DEGLI ELETTORI FU SEMPRE FISSO, ANCHE A NON VOLER CREDERE CHE NON SIA MAI STATO FISSATO.

 

MA DI FRONTE ALLA SCISSURA, MANIFESTATASI IN SENO ALL'ARISTOCRAZIA, FRA CONSERVATORI E INNOVATORI NEL CORSO DEL SECOLO XIII, CHE MINACCIAVA DI APRIRE, COL TRIONFO DI QUESTI, LE PORTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO ALLA GENTE NUOVA, SI VOLLE ASSICURARE, ANCHE DI DIRITTO, AD UN CERCHIO RISTRETTO DI FAMIGLIE L'INGRESSO NEL CORPO SOVRANO.

 

MA LA COSA NON SI OTTENNE FACILMENTE E SENZA LOTTA.

 

SOTTO GIOVANNI DANDOLO, IL 5 OTTOBRE 1286, I CAPI DELLA QUARANTIA PROPOSERO CHE AVESSERO DIRITTO DI ENTRARE NEL MAGGIOR CONSIGLIO SOLO COLORO CHE AVESSERO AVUTO IN ESSO UN ASCENDENTE PATERNO E CHE TUTTI GLI ALTRI PER ESSERVI AMMESSI DOVESSERO VENIRE APPROVATI DAL DOGE E DAI CONSIGLI MAGGIORE E MINORE.

 

LA PROPOSTA ALLORA NON RIUSCÌ A PASSARE. NEMMENO ESITO FELICE EBBE UN'ALTRA, MENO RADICALE, DEL 17 OTTOBRE SUCCESSIVO, CHE VOLEVA SOTTOPOSTA LA ELEZIONE DEI MEMBRI ALL'APPROVAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

ELETTO DOGE PIETRO GRADENIGO, DIVENUTO IL CAPO DEL PARTITO CONSERVATORE, FU DI NUOVO PRESENTATA, IL 6 MARZO 1296, LA PROPOSTA DEL 5 OTTOBRE 1286: CADDE ANCHE QUESTA VOLTA, MA MENO CLAMOROSAMENTE. SOLTANTO IL 28 FEBBRAIO 1297 M. V.) LA RIFORMA VENIVA APPROVATA.

 

SI DETTE INCARICO ALLA QUARANTIA DI COMPILARE UN ELENCO DI COLORO CHE, NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI, AVEVANO APPARTENUTO AL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

QUESTI AVEVANO DIRITTO DI FAR PARTE DELL'ASSEMBLEA SOVRANA, A CONDIZIONE DI ESSER BALLOTTATI OGNI ANNO IN QUARANTIA E DI OTTENERE ALMENO DODICI VOTI.

 

NON SI ESCLUDEVA, TUTTAVIA, LA POSSIBILITÀ DI ELEZIONE DI MEMBRI NUOVI, GIACCHÉ VENIVA DATA FACOLTÀ AL MAGGIOR CONSIGLIO DI ELEGGERE TRE ELETTORI, I QUALI, A LORO VOLTA, POTEVANO PROPORRE NUOVI CANDIDATI, DA ESSERE SOTTOPOSTI COME GLI ALTRI ALLA BALLOTTAZIONE IN QUARANTIA.

 

INFINE ERA RICONOSCIUTO IL DIRITTO A COLORI CHE, PUR AVENDO APPARTENUTO AL MAGGIOR CONSIGLIO GLI ANNI PRECEDENTI, AVEVANO PERDUTO LA CARICA PER ESSERE USCITI DA VENEZIA, DI ESSERE RIAMMESSI PREVIA LA SOLITA BALLOTTAZIONE NELLA QUARANTIA.

 

MA L'INGRESSO DEGLI UOMINI NUOVI FU RESO SEMPRE PIÙ DIFFICILE CON NORME SUCCESSIVE (1307-1316).

 

IL 19 LUGLIO 1315, LO STESSO MAGGIOR CONSIGLIO ORDINAVA LA ISTITUZIONE DI UN LIBRO IN CUI DOVEVANO ESSERE ISCRITTI TUTTI COLORO CHE, COMPIUTI I DICIOTTO ANNI, AVESSERO DIRITTO DI ENTRARE IN CONSIGLIO.

 

IL LIBRO ERA TENUTO DALLA QUARANTIA.

 

NEL 1319 SI AFFIDÒ AGLI AVOGADORI DI COMUN UN'INCHIESTA SULLA VALIDITÀ DEI TITOLI DEGLI ISCRITTI; SI ABOLIRONO I TRE ELETTORI E SI STABILÌ CHE, DOPO DUE ANNI, TUTTI COLORO, A CUI QUEL MAGISTRATO AVEVA RICONOSCIUTO IL DIRITTO, SECONDO LE PRECEDENTI LEGGI, POTESSERO SENZ'ALTRO, TOCCATI I VENTICINQUE ANNI, ESSERE MEMBRI DEL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

SOLO CON QUESTA NORMA IL MAGGIOR CONSIGLIO DIVENTAVA UN'ASSEMBLEA EREDITARIA.

 

SI ORDINÒ PURE CHE TRA COLORO, I QUALI POTEVANO ENTRARE PER LEGGE, TRENTA OGNI ANNO FOSSERO AMMESSI A VENTI ANNI, MEDIANTE SORTEGGIO DA ESEGUIRSI IL GIORNO DI S. BARBARA (GRAZIA DELLA BARBARELLA).

 

VENNERO POI STABILITE ALTRE NORME PER GARANTIRE LA LEGITTIMITÀ DEI NATALI E LA PUREZZA DEL SANGUE ESCLUDENDO I NATI DA DONNE DI VILE CONDIZIONE.

 

NEL 1498, SI STABILÌ CHE NON VENISSERO AMMESSI I NOBILI CHE AVESSEROINTRAPRESA LA CARRIERA ECCLESIASTICA.

 

FINALMENTE, IL 31 AGOSTO 1506 E IL 26 APRILE 1526, SI ISTITUIRONO I LIBRI COSÌ DETTI DELLE NASCILE E DEI MATRIMONI (LIBRI D'ORO), NEI QUALI GLI AVOGADORI DI COMUN INSCRIVEVANO LE ATTESTAZIONI DELLE NASCITE E DEI MATRIMONI DEI MEMBRI DELL'ARISTOCRAZIA PER FACILITARE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO PERSONALE DI CHI VOLEVA CONSERVARE LA PREROGATIVA DI MEMBRO DEL MAGGIOR CONSIGLIO.

 

DOPO LA SERRATA, L'ACCESSO A QUESTO SUPREMO CORPO VENNE ACCORDATO IN PIÙ OCCASIONI A VARIE FAMIGLIE PER SPECIALI BENEMERENZE VERSO LO STATO, CON L'INTENTO DI RINSANGUARE L'ERARIO O DI SOSTITUIRE LE FAMIGLIE CHE SI ESTINGUEVANO (VEDI AVOGARIA DICOMUN).

 

IL MAGGIOR CONSIGLIO ABDICÒ ALLA SUA LUNGA SOVRANITÀ, CON DECRETO 12 MAGGIO 1797, CHE DICHIARAVA SCIOLTO IL GOVERNO ARISTOCRATICO.

 

IL MAGGIOR CONSIGLIO SI ATTEGGIÒ SIN DALLE ORIGINI COME L'ORGANO SUPREMO DELLA VENETA REPUBBLICA E SVUOTÒ DI CONTENUTO L'ANTICA «CONCIO», CHE AVEVA GIÀ PERDUTO OGNI IMPORTANZA, PRIMA ANCORA CHE, NEL 1423, VENISSE FORMALMENTE SOPPRESSA.

 

IL POTERE LEGISLATIVO E QUELLO ESECUTIVO (PER USARE LA TERMINOLOGIA MODERNA) GLI SONO RICONOSCIUTI SENZA CONTRADDIZIONE.

 

MA TRASFORMATA LA SUA COMPOSIZIONE CON LA SERRATA, E DIVENUTO NON PIÙ UN'ASSEMBLEA DEI PIÙ CAPACI, MA UN CORPO A CUI SI ACCEDEVA PER PRIVILEGIO DI NASCITA, DOVETTE DELEGARE TEMPORANEAMENTE O PERPETUAMENTE LE SUE COMPETENZE AD ALTRI ORGANI PIÙ RISTRETTI E PIÙ ADATTI ALLA FUNZIONE DI GOVERNO, E PRINCIPALMENTE AL SENATO.

 

NEI RIGUARDI DEL POTERE LEGISLATIVO RESTÒ SEMPRE AL MAGGIOR CONSIGLIO LA SUPREMA AUTORITÀ, E — IN FONDO — LE LEGGI PIÙ IMPORTATI FINO ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA VENNERO DISCUSSE O QUANTO MENO RIAPPROVATE IN MAGGIOR CONSIGLIO.

 

MA, A PARTE QUESTO, IL CORPO CHE EFFETTIVAMENTE DIVENNE IL LEGISLATORE VENEZIANO FU IL SENATO.

 

AL MAGGIOR CONSIGLIO, IN ULTIMA ANALISI, RESTÒ ATTRIBUITA QUELLA CHE I VENEZIANI CHIAMAVANO GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA O LA DISTRIBUTIVA SENZ'ALTRO, CIOÈ IL POTERE DI CONCEDERE GRAZIE E DI ELEGGERE GLI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA.

 

I1 PRINCIPIO RELATIVO SI FISSÒ CON COERENTE CHIAREZZA NEL CORSO DEL QUATTRO E CINQUECENTO, IN CUI SENATO E MAGGIOR CONSIGLIO, DI ACCORDO, IN BASE AD ESSO, DIVISERO LE PROPRIE COMPETENZE.

 

 

 

 

 

Franceso Hayez

 

Esecuzione del Doge Marin Faliero

 

 

 

 

PALAZZO DUCALE

 

SALA DELLO SCRUTINIO

 

 

  

 

 

 

ELENCO DELLE MAGISTRATURE ELETTE

 

IN MAGGIOR CONSIGLIO

 

 

 

 SENATO

 

QUARANTIA

 

CONSIGLIO DEI DIECI

 

CANCELLIER GRANDE

 

CORRETTORI DELLA PROMISSIONE DUCALE

 

INQUISITORI AL DOGE DEFUNTO

 

DEGANI OTTUAGENARI IN VITA

 

CONSIGLIERI, PROCURATORI DI S. .MARCO DE SUPRA, DE CITRA, DE ULTRA

 

AVOGADORI DI COMUN

 

CENSORI, AL LOCO DEI PROCURATORI SOPRA I ATTI DEI SOPRA GASTALDI

 

GOVERNATORI DELLE ENTRATE

 

PROVVEDITORI AL SAL

 

PROVVEDITORI ALLE BIAVE

 

PATRONI ALL'ARSENAL

 

PROVVEDITORI DI COMUN

 

CAMERLENGHI DI COMUN

 

PROVVEDITORI SOPRA CAMERE

 

OFFICIALI ALLE RASON NOVE

 

OFFICIALI ALLE RASON VECCHIE

 

OFFICIALI AL CATTAVER

 

COLLEGIO DEI DIECI SAVI SOPRA LE DECIME IN RIALTO

 

PROVVEDITORI SOPRA CONTI

 

PROVVEDITORI SOPRA DAZI

 

PROVVEDITORI AL COTTIMO DI ALESSANDRIA

 

PROVVEDITORI AL COTTIMO DI DAMASCO

 

PROVVEDITORI AL COTTIMO DI LONDRA

 

PROVVEDITORI ALLA SANITÀ

 

OFFICIALI ALLE CAZUDE

 

PROVVEDITORI ALLE POMPE

 

ESECUTORI ALLE ACQUE

 

PROVVEDITORI SOPRA BANCHI

 

AUDITORI NOVI

 

AUDITORI NOVISSIMI

 

AUDITORI VECCHI

 

OFFICIALI DI NOTTE AL CRIMINAL

 

OFFICIALI DI NOTTE AL CIVIL

 

PROVVEDITORI SOPRA GLI UFFICI

 

OFFICIALI AL SOPRA GASTALDO

 

GIUDICI DI PETIZION

 

GIUDICI DEL PROPRIO

 

GIUDICI DEL PROCURATOR

 

GIUDICI DELL'EAAMINADOR

 

GIUDICI DEL FORESTIER

 

GIUDICI DEL MOBILE

 

GIUDICI DEL PIOVEGO

 

SINDICI GIUDICI ESTRAORDINARI

 

SOPRACONSOLI

 

CONSOLI DEI MERCANTI

 

OFFICIALI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

 

PROVVEDITORI ALLA GIUSTIZIA NUOVA

 

PROVVEDITORI ALLE LEGNA

 

OFFICIALI AL DAZIO DEL VIN

 

AVVOCATI AI CONSIGLI

 

AVVOCATI A RIALTO

 

AVVOCATI PER LE CORTI

 

AVVOCATI AI PRIGIONI

 

OFFICIALI AL FORMENTO A S. MARCO

 

OFFICIALI AL FORMENTO A RIALTO

 

MASSARI DELLA ZECCA DELL'ORO

 

MASSARI DELLA ZECCA DELL'ARGENTO

 

PAGADORI ALLA CAMERA DELL’ARMAMENTO

 

OFFICIALI ALLA TAVOLA DELL'INTRADA

 

OFFICIALI ALLA TAVOLA DELL'INSIDIA

 

OFFICIALI ALLA DOANA DA MAR

 

OFFICIALI ALL'ESTRAORDINARIO

 

OFFICIALI ALLA TERNARIA VECCHIA

 

OFFICIALI ALLA TERNARIA NUOVA

 

OFFICIALI ALLA MESSETTARIA

 

VICEDOMINI ALLA TANA

 

OFFICIALI ALLE BECCARIE

 

PROVVEDITORI ALLA PACE

 

VICEDOMINI AL FONDACO DEI TEDESCHI

 

ESATTORI AI GOVERNATORI DELLE ENTRATE

 

ESATTORI ALLE RASON NOVE

 

SOPRACOMILI

 

PROVVEDITOR D'ARMATA

 

CAPITANO IN GOLFO

 

GOVERNATOR DEI CONDANNATI

 

BAILO DI COSTANTINOPOLI

 

TUTTI I CAPITANI

 

PODESTÀ

 

PROVVEDITORI

 

CAMERLENGHI :

                 TUTTI GLI ORGANI LOCALI AD ECCEZIONE DI QUEI POCHI ELETTI IN SENATO (VEDI SENATO),  QUEST'ELENCO È TRATTO DALL'ULTIMO REGISTRO DEL SEGRETARIO ALLE VOCI, E RAPPRESENTA LA SITUAZIONE QUAL'ERA ALLO SPIRAR DELLA REPUBBLICA.

 

NUMEROSE ALTRE CARICHE PERÒ AVEVA ELETTE IL MAGGIOR CONSIGLIO NEI SUOI SECOLI DI VITA IN VARIE CIRCOSTANZE E PER VARIA DURATA.

 

SE NE DÀ QUI UN ELENCO IL PIÙ POSSIBILE COMPLETO MA NON DEFINITIVO.

 

APPUNTADORE PER GLI UFFICI DI RIALTO

 

APPUNTADORE PER GLI UFFICI DI SAN MARCO

 

AVOGADORI FISCALI

 

SAVI PER I CONSIGLI (SAPIENTES PRO CONSILIIS)

 

SAVI IN RIALTO

 

OFFICIALI SOPRA DAZI A S. MARCO E A RIALTO

 

SAVI SULLE CORREZIONI DELLE SUCCESSIONI

 

SAVI SOPRA I BANDITI DELLA CAMERA DEI CINQUE DI PACE

 

NOBILI SOPRA LA REGOLAZIONE DEL PALAZZO

 

SUPER SALA MAIORIS CONSILII

 

SOPRA IL LIDO, SOPRA IL LIDO DI PELLESTRINA

 

CORRETTORI DELLE LEGGI

 

CAPI DI SESTIERE

 

PROVVEDITORI SOPRA GLI OFFICI E LE COSE DEL REGNO DI CIPRO

 

OFFICIALI AI DIECI OFFICI

 

OFFICIALI ALLE CAMERE DEGLI IMPRESTITI

 

PROVVEDITORI SOPRA LE VETTOVAGLIE

 

OFFICIALIS SUPER FRUMENTO RIVOALTI

 

DEPUTATUS IN TERRA NOVA

 

ESATTORI DELL'UFFICIO DEI TRE SAVI A RIALTO

 

PROVISORES SUPER ORNAMENTIS

 

SINDICI SOPRA DAZI, SOPRA LEVANTE, SOPRA SALE E RIALTO, SOPRA RIALTO

 

OFFICIALI SOPRA LE RAGIONI DEL COMUN

 

OFFICIALI SOPRA LE RAGIONI DI DENTRO

 

OFFICIALI SOPRA LE RAGIONI DI FUORI E DEL LEVANTE

 

SAVI SOPRA E PROVVISIONI DELLA TERRA -SUPER GRASSA

 

VISDOMINI DEI LOMBARDI

 

VISDOMINI DELLA TAVOLA DEL MAR.

 

ESATTORI DELL'OFFICIO DEI SOPRA OFFICI

 

SOPRA VENDITE ED ESAZIONI DEI DEBITI DI CASE

 

OFFICIALI SOPRA IL FOGLIO E GETTO DELL'ORO

 

STIMATORI DELL'ORO

 

OFFICIALI AL GETTO DEL RAME

 

MASSARI DELLA MONETA

 

PESATORI DELL'ARGENTO IN RIALTO

 

OFFICIALI AL CANEVO

 

CAPITANO DELLE GALEE DI BEIRUTH

 

CAPITANO DELLE GALEE DI ALESSANDRIA

 

CAPITANO DELLE GALEE DI BARBARIA

 

CAPITANO DELLE GALEE DI FIANDRA

 

CAPITANO DELLE GALEE DI ARMENIA E ROMANIA BASSA

 

CAPITANO DELLE GALEE DI DIVERSI VIAGGI (CANDIA, MODONE, CORONE E CORFÙ)

 

CAPITANO DELLE GALEE DEL TRAFFICO

 

CAPITANO DELLA GALEA DI CIPRO

 

CAPITANO DELLE GALEE DI CRETA

 

CAPITANO DELLE GALEE BASTARDE

 

CAPITANO DELLE GALEAZZE

 

CAPITANO GENERALE DA MAR

 

CAPITANO DELLE FUSTE DEL GOLFO

 

CAPITANO DEL GALEONE E DELLE NAVI ARMATE

 

CAPITANO DELLE ISOLE DEL QUARNERO

 

CAPITANO DELLA RIVIERA DI ISTRIA

 

CAPITANO DELLA RIVIERA DELLA MARCA

 

CAPITANO DELL'ARMATA

 

CAPITANO DELLE QUATTRO GALEE

 

CAPITANO DELLE QUINDICI GALEE

 

CAPITANO DELLE GALEE E NAVI

 

CAPITANO DELLE QUATTRO GALEE DEL GOLFO

 

CAPITANO DELLA GALEA DEL GOLFO

 

GOVERNATORI DELLE TRIREMI

 

GOVERNATORE DELLA QUINQUIREMI

 

PROVVEDITORI DELLE BIREMI DEL LAGO DI GARDA

 

PATRON DEL BARZOTTO

 

PATRONI DELLE DUE COCHE

 

CAMERLENGHI SOPRA L'ARMATA

 

PROVVEDITORI DELLA FLOTTA

 

SOPRACOMITI DELLE DUE GALEE DA ARMARSI

 

CAPITANO DELLE GALEE DI ACQUE MORTE

 

SAVI PER LA TUTELA DEI PATRONI E CAPI DI NAVIGLI.

 

 

 

 

 

PALAZZO DUCALE

 

SALA DEL SENATO

 

 

 

 

 

SENATO

 

 

 

DUE MOTIVI, SECONDO LA MAGGIORANZA DEGLI STORICI, SPINSERO LA  REPUBBLICA VENETA ALLA CREAZIONE DEL SENATO.

 

L'AFFERMARSI CONTINUO IN SENO AD ESSA DEL PARTITO ARISTOCRATICO E LE AUMENTATE NECESSITÀ DI GOVERNO IN UN DOMINIO CHE SI ESTENDEVA SENZA POSA.

 

SE COSÌ È, NON OCCORRE ANDAR CERCANDO DERIVAZIONI E ADDENTELLATI DELL'ORGANO NUOVO IN UN PREESISTENTE CONSIGLIO DEL DOGE.

 

IL NUOVO ORGANISMO EBBE BEN ALTRA VITALITÀ E DIVERSE FUNZIONI.

 

I CRONISTI PIÙ ANTICHI INDICANO IL 1229 COME DATA DI NASCITA DEL SENATO.

 

PER QUANTO NON SIA ILLOGICO ANTICIPARE LA DATA — COME ALCUNI FANNO, LA TRADIZIONE PUÒ APPARIRE ASSICURATA E RAFFORZATA DA ALCUNI FATTI; AD ESEMPIO, DALLA MANCANZA DI MENZIONE DEI ROGATI IN UNA LEGGE DEL 1207 E NELLA PROMISSIONE DEL TIEPOLO DEL 1229.

 

AL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE, IL CONSIGLIO DEI PREGADI O ROGATI (IL NOME DI SENATO VENNE IN USO ALLA FINE DEL SECOLO XIV PER INFLUENZE UMANISTICHE) FU COMPOSTO DI SESSANTA MEMBRI ELETTIVI ED ANNUALI.

 

MA LA CONSUETUDINE DEL GOVERNO VENEZIANO DI DELEGARE A SPECIALI COMMISSIONI LA TRATTAZIONE DI DETERMINATI AFFARI POLITICI OD ECONOMICI PORTÒ AD UN AUMENTO DEL NUMERO DEI SENATORI.

 

INFATTI DA UNA DI TALI COMMISSIONI SORSE LA ZONTA.

 

COMPOSTA DAPPRIMA DI VENTI MEMBRI (17 NOVEMBRE 1363) SI ACCREBBE A QUARANTA AI TEMPI DI MICHIEL STENO (21 MAGGIO 1413) E A SESSANTA SOTTO IL DOGADO DI FRANCESCO FOSCARI (1450).

 

RINNOVATA CON SPECIALE DECRETO DI ANNO IN ANNO DIVENNE ORDINARIA E PERPETUA IL 29 SETTEMBRE 1506.

 

I SESSANTA E LA ZONTA ERANO DUNQUE I MEMBRI ELETTIVI DEL SENATO.

 

MA CONCORREVANO A FORMARLO NUMEROSI ALTRI MAGISTRATI DELLA REPUBBLICA, EX OFFICIO, PER RAGIONE DELLA CARICA CHE RICOPRIVANO, O CHE AVEVANO GIÀ RICOPERTA.

 

ANZI TUTTO IL DOGE ED I SUOI CONSIGLIERI, SUPERIORI ED INFERIORI, ANCHE DOPO USCITI DI CARICA; PER INTERO LA QUARANTIA, FUSASI ADDIRITTURA COL SENATO INSENSIBILMENTE, SÌ DA FORMARE CON QUESTO, COME APPARE DALLA PARTE 21 DICEMBRE 1324, UNUM CORPUS ET UNUM CONSILIUM, E IL CONSIGLIO DEI DIECI (DEFINITIVAMENTE NEL 1321).

 

LE FUNZIONI GIUDIZIARIE  E   LEGISLATIVE   DEL   SENATO GIUSTIFICANO L 'INGRESSO ACCORDATO AGLI AVOGADORI DI COMUN (2 LUGLIO 1293); QUELLE ECONOMICHE, INVECE, DANNO RAGIONE D E L'UGUALE FACOLTÀ ACCORDATA AGLI UFFICIALI AL CATTAVER (26 GENNAIO 1281), AI PROVVEDITORI DI COMUN (28 FEBBRAIO 1312), AI PROVVEDITORI ALLE BIAVE (6 LUGLIO 1365), AGLI OFFICIALES OFFICIORUM RATIONUM, CIOÈ GLI UFFICIALI ALLE RASON VECCHIE E NUOVE, AI PROVVEDITORI SOPRA CAMERE ED AI PROVVEDITORI SOPRA UFFICI (TUTTI IL 29 MAGGIO 1410); AI PROVVEDITORI AL SAL (6 GIUGNO 1428), AI GOVERNATORI DELLE ENTRATE (3 AGOSTO 1433), AI SAVI SOPRA I PROCURATORI (1° DICEMBRE 1452), AI PROCURATORI DI SAN MARCO (17 FEBBRAIO 1454), AI CAMERLENGHI DI COMUN (1° OTTOBRE 1454), AI TRE SAVI IN RIALTO (7 GENNAIO 1472), AI SAVI SOPRA LE DECIME (15 NOVEMBRE 1477), AGLI UFFICIALI ALLE CAZUDE (26 GENNAIO 1481), AI CASSIERI DEL COLLEGIO (9 GENNAIO 1484), AI PROVVEDITORI SOPRA GLI ATTI DEI GASTALDI (11 NOVEMBRE 1484), AI PROVVEDITORI AL POLESINE (24 NOVEMBRE 1486), AI PROVVEDITORI ALLA DOANA DA MAR (6 DICEMBRE 1487), AI PROVVEDITORI ALLA CAMERA DEGLI IMPRESTITI (16 LUGLIO 1489), AI PROVVEDITORI SOPRA DAZI (4 MAGGIO 1501), AI PROVVEDITORI SOPRA BANCHI (12 GIUGNO 1524), AI SAVI SOPRA LA REVISIONE DEI CONTI (22 MARZO 1528), AGLI UFFICIALI ALLA CAMERA DEGLI IMPRESTITI (22 LUGLIO 1557).

 

PER ESSERE AL SENATO AFFIDATA LA DIREZIONE DELLA NAVIGAZIONE E DEI COMMERCI, VI PARTECIPAVANO I SOPRACONSOLI (FINO AL 1319), GLI OFFICIALI DE NAVIGANTIBUS PER I BREVI PERIODI DI TEMPO (1324-'25, 1331-'38, 1361-'63) NEI QUALI FURONO IN VITA, I CINQUE SAVI ALLA MERCANZIA (19 FEBBRAIO 1515), I PROVVEDITORI SOPRA I COTTIMI (18 GENNAIO 1521), I SAVI E GLI ESECUTORI ALLE ACQUE (30 DICEMBRE 1530 E 18 GENNAIO 1531), I PROVVEDITORI AGLI UFFICI E COSE DEL REGNO DI CIPRO (24 SETTEMBRE 1531).  

 

LE ATTRIBUZIONI, POI, IN MATERIA MILITARE GIUSTIFICANO L'AGGREGAZIONE DEI PATRONI ALL'ARSENAL (19 LUGLIO 1444), DEI PROVVEDITORI ALLE LEGNE (20 MAGGIO 1460), DEI PROVVEDITORI  ALL'ARSENAL (26 GENNAIO 1516), DEI PROVVEDITORI SOPRA L'ARMAR (1° MARZO 1519), E QUELLE DEI CASTELLANI DI BRESCIA, DI SAN FELICE DI VERONA (14 GIUGNO 1573), DELLA CAPPELLA DI BERGAMO (7 APRILE 1676), DEI PROVVEDITORI DELLA SUDA (27 SETTEMBRE 1573), DI SPINALUNGA E DELLE GRABUSE, DEI RETTORI DI VICENZA E DI VERONA E DEI CAPITANI GENERALI DA MAR AL LORO RITORNO.

 

LA COMPETENZA DEL SENATO COME SORVEGLIANTE DELL'ISTRUZIONE E DELLA MORALITÀ PUBBLICA E LA SUA VESTE DI ORGANO PRINCIPALE DELLA POLITICA ECCLESIASTICA GIUSTIFICA UN ALTRO GRUPPO DI AGGREGAZIONI: QUELLE DEI PROVVEDITORI ALLE POMPE (17 NOVEMBRE 1476), DEI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA (28 AGOSTO 1517), DEI CENSORI (8 OTTOBRE 1524), DEI PROVVEDITORI SOPRA MONASTERI (31 MAGGIO 1536).

 

PER LA COMPETENZA RELATIVA AL BENESSERE MATERIALE DELLA CITTÀ VENNERO OPPORTUNAMENTE AGGREGATI I PROVVEDITORI ALLA SANITÀ (7 GENNAIO 1486) E I PROVVEDITORI DELLE VITTUAGLIE (2 AGOSTO 1528).

 

AVEVANO, INFINE, INGRESSO TEMPORANEO IN SENATO GLI AMBASCIATORI, DAL GIORNO DELLA NOMINA A QUELLO DELLA PARTENZA, E, DOPO IL LORO RITORNO, FINO AL SUCCESSIVO SAN MICHELE.

 

VENIVANO COSÌ ESSI INFORMATI DELLA POLITICA DELLA REPUBBLICA ED ILLUMINAVANO IL SENATO SULLE CONDIZIONI DEL PAESE PRESSO CUI AVEVANO ESERCITATO LE LORO FUNZIONI.

 

RAGIONI ESTRINSECHE, INVECE, GIUSTIFICARONO L'INGRESSO IN SENATO DEI FIGLI E DEI NIPOTI DEL DOGE CHE AVESSERO COMPIUTO I TRENTA ANNI (11 AGOSTO 1473); IL PRIVILEGIO, ESTESO AI FRATELLI, FU RISTRETTO IL 19 AGOSTO 1623 AD UN SOLO FRATELLO ED A UN SOLO FIGLIO; IN MANCAZA DI QUESTI FU RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI INGRESSO AD UN NIPOTE EX FRATRE (21 AGOSTO 1722); POI A DUE (28 MAGGIO 1762); INFINE AI SUOI DUE FIGLI MAGGIORI (16 APRILE 1763).

 

NATURA DIVERSA DA QUESTE HANNO LE AGGREGAZIONI DI NOBILI CHE AVESSERO PRESTATO UNA CERTA SOMMA ALLO STATO, FATTE DURANTE LA GUERRA DI CAMBRAI.

 

QUI DI AGGREGAZIONI PUÒ SOLO PARLARSI PER INTENDERCI. SE NE EBBERO DUE NEL 1510 ED UN'ALTRA NEL 1525.

 

MA TORNATI TEMPI PIÙ TRANQUILLI IL PROVVEDIMENTO FU REVOCATO (11 MAGGIO 1531).

 

I MEMBRI DEL SENATO NON AVEVANO UGUALI DIRITTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA.

 

A QUESTO RIGUARDO ESSI POSSONO ESSERE DIVISI IN QUATTRO CATEGORIE: QUELLI CHE POTEVANO POR BALLOTTA (VOTARE) E POR PARTE (FARE PROPOSTE), QUELLI CHE AVEVANO UNA SOLA DI TALI FACOLTÀ E QUELLI CHE NON NE AVEVANO ALCUNA.

 

LE ATTRIBUZIONI DEL SENATO VANNO DISTINTE IN DUE GRUPPI: PER AUTORITÀ PROPRIA E PER DELEGAZIONE.

 

NEL SECOLO XIII, LE PRIME SONO LIMITATE E PRECISE: INVIGILA SUL COMMERCIO E SULLA NAVIGAZIONE; GIUDICA SULLE LESIONI DEI CAPITOLARI PER PARTE DEI SINGOLI OFFICIALI, SULLE MALVERSAZIONI DEL DENARO PUBBLICO, E, PRIMA ANCORA CHE FOSSE COSTITUITO IL CONSIGLIO DEI DIECI, SU TRADIMENTI E DELITTI CONTRO LO STATO.

 

ASSAI PIÙ INTERESSANTE È IL SECONDO GRUPPO DI COMPETENZE, CIOÈ QUELLO PER DELEGAZIONE.

 

E' APPUNTO, IN BASE A QUESTO, CHE IL SENATO DIVIENE L'ORGANO SUPREMO DELLO STATO O, COME FU DETTO, L'ANIMA DELLA REPUBBLICA.

 

LE NUMEROSE DELEGAZIONI IN MATERIA POLITICA, AVVENUTE DURANTE IL CORSO DEL SECOLOXIII FINIRONO COL CONFERIRE AL SENATO LA SUPREMA AUTORITÀ IN QUESTO CAMPO; E PRECEDENTI DEL POTERE ACQUISTATO IN SEGUITO NELLA MATERIA LEGISLATIVA ED IN QUELLA FINANZIARIA SI RINTRACCIANO ANCORA IN ANALOGHE DELIBERAZIONI DI QUESTO SECOLO E DEL DECIMOQUARTO.

 

SI GIOCA A VOLTE SULL'EQUIVOCO, SI TRATTA SPESSO DI ERRATE INTERPRETAZIONI, CHE LA CONSUETUDINE LEGITTIMA E CONSOLIDA.

 

NEL SECOLO SUCCESSIVO SI AFFIDANO AL SENATO ALTRE IMPORTANTI MATERIE: LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA VENETA PER PRIVILEGIO (18 SETTEMBRE 1323), LA REDAZIONE DELLE LETTERE COMMENDATIZIE AL PONTEFICE (14 OTTOBRE 1324), LA MATERIA DELLE RAPPRESAGLIE DI STRANIERI SU LEGNI VENETI (8 NOVEMBRE 1327), LA GUERRA (14 NOVEMBRE 1363), L'ISPEZIONE SULLE LEVE ARMATE NEI DOMINII (19 DICEMBRE 1381), I DAZI DI TERRA FERMA (9 MAGGIO 1389).

 

E L'IMPORTANZA E L'AMPIEZZA DELLE SUE FUNZIONI SI ACCRESCONO NEI SECOLI SUCCESSIVI; IL CONTRASTO CHE VI FANNO ALTRI ORGANI, SPECIE IL CONSIGLIO DEI DIECI, È SEMPRE, IN FONDO, VITTORIOSAMENTE SUPERATO. GLI SI AFFIDÒ ANCORA, LA SORVEGLIANZA SUPREMA SUI BENI ECCLESIASTICI (24 OTTOBRE 1412), QUELLA (SI TRATTA QUI DI CONFERMA) SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA E SULLA ZECCA (1416), E IL 12 DICEMBRE 1427, ABOLENDOSI IL SECONDO CONSIGLIO DEI CENTO GLI SI ATTRIBUÌ LA STESSA FACOLTÀ CHE QUELLO AVEVA IN MATERIA FINANZIARIA.

 

QUESTA PARTE SERVÌ, DUTTILMENTE INTERPRETATA, AD ACCENTRARE NEL SENATO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO.

 

RIFORME GIUDIZIARIE GLI FURONO AFFIDATE IL 16 OTTOBRE 1429.

 

PIÙ TARDI EBBE LA CURA DEL SINDACATO INQUISITORIALE SULLE PROVINCIE DI TERRA FERMA (5 OTTOBRE 1432) E QUELLA DELLA DIFESA DI ORZINUOVI, PALAZZOLO E MARTINENGO (13 FEBBRAIO 1435).

 

GLI SI AFFIDÒ IN SEGUITO DI PROVVEDERE AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA DEGLI IMPRESTITI (22 DICEMBRE 1443), LA CORREZIONE DELLE LEGGI CRIMINALI (28 NOVEMBRE 1445) CON LA FACOLTÀ DI BANDIRE I CRIMINALI DALLO STATO (1486), GLI APPELLI DEI PATRONI DELLE GALEE CONTRO I CAPITANI (6 MARZO 1446), IL DIRITTO ESCLUSIVO DI TENERE RAPPORTI CON STRANIERI (8 FEBBRAIO 1447), DI PROVVEDERE A ROCCHE E CASTELLI IN SUSPICIONE GUERRE (16 DICEMBRE 1450), LA FACOLTÀ DI ELEGGERE PROVVEDITORI ALLE FORTEZZE ED ALLE TERRE DEI DOMINI DA MAR E DI TERRA FERMA; IL DELIBERARE IN MATERIA DI RAPPRESAGLIE (7 SETTEMBRE 1456), LA MATERIA SANITARIA (1° LUGLIO 1466), LA CURA DEL DENARO PUBBLICO DESTINATO ALLE BIAVE, ALL'ARSENALE ED ALL'ARMAMENTO (11 MAGGIO 1467).

 

ANCHE SE QUESTA ULTIMA ATTRIBUZIONE SUL DENARO PUBBLICO NON EBBE QUELL'IMPORTANZA CHE DA QUALCUNO GLI FU ASSEGNATA, È PUR VERO CHE, NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIV, IL SENATO AVEVA GIÀ LA MASSIMA AUTORITÀ IN TALI AFFARI, E «CHE QUESTA GLI DAVA IL PRIMO LUOGO NELLA VITA POLITICA DI…. VENEZIA».

 

NUMEROSE ATTRIBUZIONI POSTERIORI A QUELLA PARTE DEL 1467 NON SONO CHE DETERMINAZIONI E SPECIFICAZIONI DI QUELLA PIÙ AMPIA E GENERALE AUTORITÀ E POSSIAMO FARE A MENO DI ELENCARLE.

 

RICORDEREMO, PERÒ, UNA PARTE DEL 30 MARZO 1515, CHE DEMANDÒ AL SENATO LA SORVEGLIANZA SULLE ACQUE, MATERIA IMPORTANTISSIMA PER LA VITA STESSA DELLA CITTÀ E CHE, SOLO FINO AD UN CERTO PUNTO, RIENTRA NELLE COMPETENZE DI CARATTERE ECONOMICO.

 

E CADE QUI PER RAMMENTARE COME AL SENATO FOSSE AFFIDATA LA SORVEGLIANZA SULLA FRAGLIE DEGLI ARTIGIANIE SULLE SCUOLE, AD ECCEZIONE DELLE SEI SCUOLE GRANDI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO DEI DIECI.

 

MA A COMPLETARE QUESTA SUCCINTA ESPOSIZIONE È NECESSARIO FAR CONOSCERE LE MAGISTRATURE, CHE VENIVANO ELETTE IN SENATO.

 

RISULTERÀ PIÙ ESATTO ANCHE IL QUADRO CHE È STATO FATTO DELLE SUE COMPETENZE.

 

ELEGGEVA LE MAGISTRATURE STRAORDINARIE: PROVVEDITORI, INQUISITORI, SOPRAINTENDENTI, SINDICI, ECC.

 

TRA LE CARICHE ORDINARIE GLI SPETTAVA LA NOMINA DEGLI AMBASCIATORI E DEI RESIDENTI, E DI ALCUNI PROVVEDITORI COME QUELLI DELLA DALMAZIA, DI CIVIDALE, DI PALMANOVA, DI CORFÙ, ZANTE, CEFALONIA.

 

ELEGGEVA I SAVI DEL CONSIGLIO, AGLI ORDINI, E DI TERRA FERMA, I REVISORI E REGOLATORI DELLE ENTRATE PUBBLICHE, I PROVVEDITORI E AGGIUNTI SOPRA DANARI, I DEPUTATI E AGGIUNTI ALLA PROVVISIONE DEL DANARO, GLI ESECUTORI DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO, I REVISORI E REGOLATORI DEI DAZI, IL DEPOSITARIO E I PROVVEDITORI IN ZECCA, IL CONSERVATORE AL DEPOSITO, IL DEPOSITARIO DEL BANCO GIRO, I SOPRAINTENDENTI ALLE DECIME DEL CLERO, L'INQUISITORE ALLE APPUNTATURE, I SAVI E AGGIUNTI ALLE ACQUE, I SOPRAPROVVEDITORI ALLE BIAVE, I PROVVEDITORI SOPRA I BENI COMUNALI, E QUELLI SOPRA BENI INCULTI, SOPRA FEUDI, SOPRA MONTI, SOPRA LE VALLI DEL DOGADO, SOPRA GLI ORI E MONETE, SOPRA GLI ORI E ARGENTI, I 5 SAVI ALLA MERCANZIA, I DEPUTATI AL COMMERCIO, I PROVVEDITORI ALLA GIUSTIZIA NUOVA, I SOPRAPROVVEDITORI ALLA GIUSTIZIA VECCHIA, I PROVVEDITORI AGLI OLI, E ALLE BECCARIE, I REGOLATORI ALLE TARIFFE MERCANTILI, L'INQUISITORE ALLE ARTI, I RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA, GLI ESECUTORI CONTRO LA BESTEMMIA, IL BIBLIOTECARIO DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA, I PROVVEDITORI SOPRA MONASTERI, I SOPRAPROVVEDITORI ALLE POMPE, I SAVI CONT RO L'ERESIA, I CONSERVATORI DELLE LEGGI, I PRESIDENTI ED AGGIUNTI AL SOMMARIO DELLE LEGGI, I PROVVEDITORI E AGGIUNTI ALLA SANITÀ, QUELLI SOPRA GLI OSPEDALI, I DEPUTATI AD PIAS CAUSAS, I PROVVEDITORI ED AGGIUNTI ALL'ARMAR, ALL'ARSENAL, ALLE LEGNE, I PRESIDENTI ED AGGIUNTI ALLA MILIZIA DA MAR, GLI INQUISITORI AI RUOLI, I PROVVEDITORI SOPRA LE ARTIGLIERIE, SOPRA LE FORTEZZE PUBBLICHE, E SOPRA LE GALERE DEI CONDANNATI, GLI INQUISITORI ALL'ARSENAL, I PROVVEDITORI SOPRA PRIVILEGI, QUELLI SOPRA LA CAMERA DEI CONFINI. 

 

NOMINAVA, INFINE, I PROFESSORI DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, I SEGRETARI PROPRI E DEL CONSIGLIO DEI X, E DA ESSO DIPENDEVANO LE NOMINE DEL PATRIARCA, DEI VESCOVI E DEI PRELATI DEI LUOGHI SUDDITI.

 

FINO AL 1440, LE DELIBERAZIONI DEL SENATO FURONO TUTTE DI SEGUITO REGISTRATE NEI MISTI. SI DISTACCAVANO SOLTANTO QUELLE IN MATERIA POLITICA CHE, DAL 1401, AVEVANO TROVATO POSTO NELL'APPOSITA SERIE DEI SECRETI.

 

DAL 1440, ACCRESCIUTOSI LO STATO VENEZIANO, FU NECESSARIO DIVIDERE LA VECCHIA SERIE IN DUE ALTRE, QUELLA COSÌ DETTA TERRA NELLA QUALE VENIVANO RICORDATE LE PARTI RELATIVE ALLO STATO DI TERRA FERMA, E QUELLA MAR IN CUI SI CONSERVAVANO QUELLE CHE INTERESSAVANO LO STATO DA MAR.

 

COSÌ FINO AL 1630: DA QUEST'ANNO ANCHE LA SERIE DEI SECRETI SI DISTINGUE IN QUESTE ALTRE: CORTI CONTENENTI LE DELIBERAZIONI POLITICHE PER I RAPPORTI CON LE VARIE POTENZE EUROPEE E RETTORI.

 

DUE ALTRE SERIE FURONO CREATE IN MATERIA DI RELAZIONI POLITICHE CON LA SANTA SEDE: ROMA ORDINARIA (DAL 1560) E ROMA EXPULSIS PAPALISTIS (DAL 1674) PER LE DELIBERAZIONI PRESE IN ASSENZA DEI MEMBRI IN VARIO MODO LEGATI ALLA SEDE PONTIFICIA.

 

A PARTE PURE VENNERO RACCOLTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CON COSTANTINOPOLI (DAL 1556) E QUELLE RIGUARDANTI LE REGGENZE AFRICANE (DAL 1784).

 

 

LE ALTRE SERIE DI MINORE IMPORTANZA NON HANNO BISOGNO DI SPIEGAZIONE.

 

 

  

 

 

CONSIGLIO DEI DIECI

 

 

 

Per punire i colpevoli della congiura Tiepolo-Querini, reprimere i germi di ribellione da essa lasciati in seno alla cittadinanza e prevenire infine il rinnovarsi di attentati alla sicurezza dello Stato, il Maggior Consiglio, con Decreto del 10 luglio 1310, nominava dieci Savi, affinché, uniti ai Capi dei Quaranta, si occupassero di tutto ciò che aveva riguardo con la cospirazione e deliberassero, con l'autorità stessa del Consiglio che li aveva eletti, i provvedimenti atti a garantire la pubblica tranquillità.

 

Da principio il nuovo Consiglio ebbe carattere straordinario con compito specifico: ma le necessità a cui rispondeva e la buona prova compiuta fecero sì che, dopo proroghe di varia durata, lo si rendesse, nel 1455, stabile (Decreto del M.C. del 20 luglio).

 

II Consiglio dei Dieci è stato per lungo tempo dipinto con i più foschi colori, ma non senza esagerazione: ché, in realtà, quel che lo rese temuto nei lunghi secoli della sua esistenza fu l'aria di mistero di cui gelosamente volle e seppe circondare i propri atti, non già la possibilità che si lasciasse trascinare, a causa appunto di detta segretezza, a pratiche arbitrarie.

 

Esso era infatti sottoposto a norme minuziose alle quali non poteva derogare ed aveva una procedura che, se pure sommaria, doveva conformarsi alle leggi che la regolavano. Inoltre l'intervento del Doge e dei suoi Consiglieri, che presiedevano alle sue sedute e quindi lo controllavano, era la garanzia migliore di una scrupolosa osservanza della giustizia, di una giustizia alle volte forse tremenda, ma tuttavia sempre regolare.

 

Il Consiglio si componeva:

I) Dei dieci membri ordinari, scelti dal corpo del Senato tra i cittadini più rispettabili per le virtù dell'animo e della mente e di età superiore ai 40 anni.

 

Venivano eletti in Maggior Consiglio (prima con due, poi con tre e infine con quattro mani di elezioni) in diverse sedute dall'agosto al settembre di ciascun anno e non potevano essere scelti se non uno per famiglia, al fine di evitare il più possibilmente gli abusi.

 

Non potevano essere legati fra di loro da vincolo di parentela e non potevano cumulare altra carica. 

 

Duravano in funzione un anno ed erano sottoposti ad una contumacia della stessa durata, la quale veniva osservata così rigorosamente che bastava essere entrati in Consiglio il giorno precedente alla sua rinnovazione per non poter far parte del successivo Consiglio. Col tempo la contumacia fu portata a due anni.

 

II) Del Doge e dei sei Consiglieri Ducali, ai quali spettava la presidenza del Consesso. Dapprima facoltativa, la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio fu, con legge del Maggior Consiglio del 1427, dichiarata obbligatoria: rimase invece sempre facoltativa quella del Doge.

 

III) Di almeno uno degli Avogadori di Comun, il cui intervento era richiesto a tutela della legge e per la regolarità degli atti.

 

Egli poteva accusare chiunque dei Dieci avesse operato illegalmente, aveva facoltà di proposta e poteva finanche sospendere le deliberazioni del Consiglio: non aveva però voto deliberativo.

 

I tre Capi dei Quaranta, nello stesso anno dell'istituzione del Consiglio, ne furono esclusi: l'ultima ingerenza, che in virtù di un decreto del Consiglio Minore del 1402 vi avevano, limitata al caso della sostituzione di qualche Consigliere Ducale espulso, fu ad essi vietata dal Maggior Consiglio nel 1464.

 

All'epoca del processo di Marin Faliero (1355) la composizione del Consiglio dei Dieci si allargò con l'applicazione di una Zonta, creata con semplice voto consultivo, trasformato l'anno seguente, in cui essa diventò ordinaria, in voto deliberativo.

 

Fu composta dapprima di venti membri, ridotti poi a quindici nel 1529, che venivano scelti in un primo tempo dallo stesso Consiglio dei Dieci, poi dal Maggior Consiglio, fra i senatori di età superiore ai 30 anni e che duravano in carica un anno e non potevano essere rieletti, se non dopo una contumacia di ugual durata.

 

Chiamata a deliberare nei casi gravi, specie in quelli che interessavano la suprema sicurezza dello Stato, la Giunta durò fino al 1582, anno in cui, in seguito alla reazione manifestatasi nella Repubblica contro le tendenze oligarchiche del Consiglio, nessuno dei 15 riuscì confermato in Maggior Consiglio: sicché essa si estinse nel fatto prima ancora che un espresso decreto la abolisse.

 

Il Consiglio dei Dieci si adunava in principio quattro volte al mese, poi in ogni giorno non festivo e non di seduta pel Senato.

 

Poteva essere convocato straordinariamente dal Doge in qualunque giorno, anche festivo, anche di notte.

 

Il membro che non interveniva alle sue sedute per tre settimane era destituito.

 

Nel 1318, i Dieci furono chiamati dal Maggior Consiglio a consulta col Senato e da allora vi parteciparono sempre con diritto di voto.

 

In seno al Consiglio dei Dieci venivano scelti ogni mese tre Capi, alternativamente di settimana, i quali lo rappresentavano stabilmente. Ad essi spettava l'iniziativa degli affari, il far eseguire le deliberazioni del Consiglio, il difendere la quiete e libertà dei sudditi da prepotenti, la sorveglianza sulle carceri, ecc. ecc.

 

Davano udienza tre giorni per settimana, erano privati dell'ufficio se mancavano per otto giorni di seguito, dovevano osservare la contumacia di un mese.

 

Avevano anche funzioni giudiziarie autonom — limitate, ma delicate — come il decidere in ultima istanza contro le sentenze dei censori o i casi urgenti, ma non gravi, di soprusi del patriziato. Anche essi come il Consiglio, ebbero sempre la tendenza ad esorbitare dai propri poteri, definendo finanche cose non appartenenti al Consesso, ma furono sempre richiamati al dovere.

 

Il seno al Consiglio venivano eletti anche, mensilmente, due esecutori o inquisitori con funzioni istruttorie.

 

A garanzia della sua autonomia politica il Consiglio dei Dieci aveva una Cassa propria per le spese segrete, che amministrava da sé e di cui non doveva render conto a nessun altro Corpo: vi attendeva un Camerlengo eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

 

Alla Cassa erano anche adibiti due Revisori.

 

Altri organi interni del Consiglio erano: Il Provveditore alle Sale, al quale era affidata la custodia delle armi, che si tenevano pronte pel caso di improvviso pericolo, precauzione necessaria, specie dopo l'esperienza di insidiosi tentativi contro lo Stato, e i due Deputati sopra le risposte dei particolari.

 

L'attività del Consiglio dei Dieci, considerato come supremo organo criminale e di polizia, si esplicò soprattutto in tre direzioni: tranquillità e prosperità dello Stato; garanzia del cittadino; tutela del buon costume.

 

Funzione sua preminente e caratteristica, derivatagli nell'atto stesso della sua costituzione, fu il perseguire con ogni mezzo le male disposizioni interne ed esterne contro la stabilità e la quiete della Repubblica.

 

Entravano quindi in questa branca essenziale delle sue funzioni il conoscere dei reati politici (sette, congiure, spionaggio, tradimento, propalazione di notizie false, ecc.), dei reati più gravi che, perturbando le coscienze, era interesse anche politico reprimere, dei reati dei nobili, nei quali, anzi dal 1624, divenne giudice assoluto, con esclusione della Quarantia dapprima competente nei casi meno gravi.

 

E poiché la tranquillità e il buon ordine della classe patrizia erano necessari per una ben regolata vita pubblica, al Consiglio fu dato un esteso potere disciplinare sui nobili, il quale, penetrando fin nella loro più intima vita, assicurava sia il buon costume privato, sia il buon andamento della cosa pubblica.

 

Spettava inoltre al Consiglio, come supremo tutore politico, la sorveglianza sulle corporazioni la cui attività, non frenata a tempo, avrebbe potuto riuscir dannosa allo Stato; sull'arte vetraria tanto importante nell'industria del paese; sui boschi, il cui legname era preziosissimo per i bisogni della flotta; sulle miniere; sulla Cancelleria Ducale, nella quale si custodivano gelosamente gli atti essenziali della vita dello Stato.

 

Infine per la buona amministrazione della cosa pubblica, della quale è condizione indispensabile il buon costume politico, ai Dieci era affidata la vigilanza sul broglio elettorale.

 

Alla tutela del cittadino e quindi alla quiete pubblica il Consiglio provvedeva disciplinando l'uso delle armi, la materia dei duelli, la violenza nelle barche e quanto altro potesse arrecar offesa e turbamento nel popolo.

 

Infine per quanto riguardava il buon costume il Consiglio vi attendeva attraverso l'attento regolamento del lusso, degli spettacoli, delle feste, dei teatri, delle maschere, dei casini e delle sale da ballo, della questua, della decenza nelle Chiese e nei Monasteri, della prostituzione, ecc. ecc.

 

Ma la primitiva sua competenza, per la natura stessa, assai delicata, delle sue funzioni e per il fatto che le sue attribuzioni non potevano essere fissate se non con una certa elasticità, venne pian piano allargandosi dal campo puramente criminale e di polizia al campo amministrativo, finanziario e sopratutto a quello della politica estera.

 

Accadde così che il Consiglio fosse spesso portato ad esorbitare dai limiti delle sue funzioni e fosse tentato di attrarre nella sfera dei suoi poteri materia politica che la costituzione affidava ad altri organi.

 

Di qui inevitabili reazioni, come quella del 1582, in seguito alla quale la trattazione degli affari segretissimi, già prima, per la loro natura, di esclusiva pertinenza del Consiglio dei Dieci, fu condivisa anche dal Collegio, che intanto era riuscito a porsi nella vita costituzionale veneziana come l'organo più idoneo a trattare la politica del paese; fu riaffermata la norma che i provvedimenti del Consiglio potessero essere intromessi da ciascuno degli Avogadori, norma, che per essere stata scarsamente applicata per l'addietro, aveva favorito gli sconfinamenti dei Dieci; si sottrasse alla sua competenza la sorveglianza sulla Zecca, sulla quale aveva avuto potestà fin dal 1350, per attribuirla al Senato, al quale fu data la libera ed esclusiva disposizione del pubblico danaro; si tentò di definire la natura degli affari segreti che i Dieci potevano trattare; si vietò loro infine di revocare o di modificare le parti  del Maggior Consiglio.

 

Con questa riforma e con le altre successive (principale quella del 1628).

 

Limitandosi l'attività del Consiglio e riaffermandosi espressamente la sua competenza a conoscere di tutti i reati che direttamente o indirettamente rivelassero un interesse politico, si mirò a ricondurlo alla sua tipica funzione di tutore dell'ordine politico, a cui spesso esso aveva tentato di aggiungere la funzione di governo.

 

Ciò non ostante rimane vero che, dalla sua creazione in poi, il Consiglio dei Dieci manifestò sempre la tendenza ad usurpare la direzione suprema dello Stato, in ciò coadiuvato dal fatto che aveva nel suo seno il Doge ed il Consiglio Minore, oltre che dalle alte incombenze che gli erano demandate, dal segreto delle sue deliberazioni e dall'essere la fonte da cui traevasi il temuto tribunale degli Inquisitori di Stato, che nel secolo XVIII finì anzi con l'assorbire gran parte dei suoi poteri.

 

 

  

 

 

INQUISITORI DI STATO

 

 

 

Nel 1539, il Consiglio dei Dieci scelse dal proprio seno una giunta di tre, che, col nome d’Inquisitori contro i propagatori del segreto (da non confondere con i preesistenti Inquisitori dei X che avevano una funzione istruttoria) cercassero i colpevoli di propalazione di secreti dello Stato.

 

Questa giunta fu nominata poi sempre annualmente, ma non costantemente, e, sulla fine del secolo XVI, prese il nome di Inquisitori di Stato e divenne permanente.

 

Uno degli Inquisitori era scelto fra i Consiglieri ducali (rosso), gli altri due e quello di rispetto fra i decemviri (neri).

 

Le loro deliberazioni erano sempre sottoposte al vincolo del segreto. Avevano la sorveglianza su tutto ciò che spettava alla sicurezza dello Stato e la punizione di quanto aveva apparenza di attentato a quella: erano di loro competenza tutte le colpe politiche, le trasgressioni della legge, che proibiva ai nobili di frequentare o corrispondere con personaggi stranieri, le maldicenze contro il governo, le mancanze di rispetto a chiese e monasteri, i pubblici ritrovi, ecc. ecc.

 

Anche questo corpo che si intitolò il Supremo Tribunale ebbe tendenza ad assorbire la trattazione degli affari politici, e, interpretando estensivamente il proprio mandato, a esercitare una funzione preponderante, almeno di fatto, nella direzione della pubblica cosa.

 

Negli ultimi tempi della vita della Repubblica era molto potente e si era anche tentato di reagire per ricondurlo entro l'ambito delle proprie facoltà legali; ma troppo tardi, ché la Repubblica era già agonizzante.

 

Rapida era la loro procedura: il loro voto concorde era sentenza, che pubblicavasi nel Maggior Consiglio.

 

 

 

CONSIGLIO DEI QUARANTA

 

O

 

QUARANTIA

 

 

 

II Consiglio dei 40, che da taluni si suol far risalire al 1179, probabilmente fu creato soltanto nei primi anni del secolo XIII con procedura analoga a quella del Maggior Consiglio e con attribuzioni molto diverse da quelle posteriormente assunte.

 

Era sede di appello delle sentenze emesse dai magistrati di Venezia e, più tardi, anche delle terre soggette; giudicava i casi gravi criminali.

 

Ma ebbe anche, sotto la presidenza del Doge e del Consiglio Minore, che ne facevano parte integrante, specialmente nei primi tempi di sua istituzione, oltre la competenza giudiziaria, larga ingerenza negli affari politici o amministrativi non soltanto come organo esecutivo, ma anche legislativo per delegazione del Maggior Consiglio, al quale fu aggregato di diritto.

 

Mutata la forma di composizione del Maggior Consiglio, furono sottoposte al voto dei XL le approvazioni dei membri del Consiglio dei Pregadi e Maggiore e la decisione sulle domande di chi, dopo il 1297, chiedeva di essere ammesso al Maggior Consiglio.

 

Inoltre dai documenti risulta che preparava le deliberazioni che si votavano poi nel Maggior Consiglio, che udiva gli inviati esteri, che infine faceva quasi tutto ciò che posteriormente incombette al Collegio e Pien Collegio: presiedette di più per qualche tempo all'economia, deliberando le imposte, governando la Zecca, ecc.

 

Fin dal principio del secolo XIV, deliberava in unione al Consiglio dei Rogati.

 

Già nel corso del secolo XIII, delegando il Maggior Consiglio alcun affare ai Pregadi, diceva «Rogatis et Quadraginta per quos fiunt omnia magna facta tam Communis quam specialium personarum»; ma da ciò non si può dedurre se le deliberazioni fossero collettive.

 

Nel 1324, erano detti «unum corpus et unum consilium»; non è però sicuro che l'unione fosse costante e continua, sebbene, dal 1338, si cessasse dal nominarli distintamente. 

 

Tuttavia, fino al principio del secolo XV, i Quaranta ebbero un'attività legislativa propria, la quale venne scomparendo quando fu assorbita dai Rogati, per la riunione dei due corpi.

 

Il Consiglio dei XL conservò invece distinto il potere

giudiziario, sì civile che criminale, che divenne preponderante nelle sue funzioni specifiche.

 

Anche questo, nel principio del secolo XV, fu bipartito: gli antichi Quaranta conservarono la giurisdizione criminale: per gli affari civili si instituì un nuovo consesso di 40 membri, detto Quarantia Civile, la quale successivamente fu divisa in Civil Vecchia e Civil Nuova, per l'elezione di altri 40 membri, cui erano deferite le materie di appello della Terraferma dopo la conquista.

 

Instituita la Quarantia Civil, i membri dell'una passavano nell'altra dopo sei mesi di carica, ma dopo la divisione delle due Quarantie civili fu radicalmente mutato il metodo di elezione, da parte del Maggior Consiglio, restando elettivi soltanto i primi 40, i quali successivamente passavano negli altri due consessi senza ulteriore elezione, e arrivati così alla Criminale erano, per il periodo durante il quale esercitavano tale carica, aggregati ai Rogati.

 

Per le cause in materia civile di minore importanza furono istituiti, in sussidio delle Quarantie, i Collegi dei XV e dei XXV, che, nei primi tempi, si componevano rispettivamente di XII e di XX patrizi.

 

Le tre Quarantie eleggevano nel loro seno, ciascuna, tre capi, due vicecapi, e due contradittori (specie di fiscali dei Consigli).

 

I tre Capi della Quarantia Criminale facevano parte della Serenissima Signoria, della quale, per la legge del Maggior Consiglio del 15 decembre 1437, tre dei consiglieri ducali uscenti di carica passavano per tre mesi, con la qualifica di Consiglieri Inferiori, nella Quarantia Criminale insieme ad un capo di essa per presiederla in determinati casi stabiliti dalla legge.

 

La Quarantia Criminale eleggeva inoltre tre Presidenti sopra Uffici, ai quali era affidata la disciplina di tutto il ministero civile della Repubblica, sul quale aveva il Consiglio facoltà deliberative e giudiziarie, come eziandio sui banchi del Ghetto e sopra altri disciplinari rapporti.

 

 

 

 

SALA DELL'AVOGARIA DE COMUN

 

 

  

 

 

AVOGARIA DE COMUN

 

 

 

E’ ignota la data di nascita di questo antichissimo magistrato che esisteva già nel sec. XII.

 

Pare che, dapprima, non avesse altra incombenza che di difendere i beni del Comune e di decidere le cause fra il fisco ed i privati; in seguito, le sue funzioni aumentarono sempre più, incaricandosi esso di tutto ciò che stava in armonia con la sua qualità di protettore e difensore dei diritti dello Stato e della legge.

 

Nel 1264, all'Avogaria fu attribuita la decisione degli appelli contro le sentenze di condanne capitali o al carcere o al bando, pronunziato nello Stato, e questa attribuzione essa conservò fino alla istituzione della Quarantia Criminale.

 

Dopo ad essa, rimase solamente il diritto di intromissione, cioè di giudicare se una istanza di appellazione ai Quaranta poteva essere accettata (dopo l'istituzione, avvenuta nel 1343, degli Auditori tale diritto si restrinse solamente alla materia penale).

 

Gli Avogadori avevano inoltre il carico di accusatori pubblici nei Consigli, potendo muovere querela anche contro i Consiglieri; la vigilanza sull'osservanza dei capitolari da parte dei rispettivi magistrati; l'esazione delle pene pecuniarie portate dalle leggi.

 

Inoltre, uno di essi almeno, doveva essere presente alle deliberazioni del Maggior Consiglio e dei Pregadi, che potevano anche sospendere quando fossero contrarie alle leggi.

 

Almeno uno di essi doveva intervenire in Consiglio dei Dieci a tutela della legge: non vi aveva voto ma solo facoltà di proposta e diritto di placitare le deliberazioni contrarie alle leggi.

 

Avevano inoltre il diritto di inquisire in materia di mancata obbedienza degli organi locali agli ordini del Dominio, di rivedere le casse degli uffici di S. Marco e di Rialto, di bollare gli scrigni per impedire le sottrazioni fraudolenti di denaro ed il peculato, di eseguire le confische ordinate dai Dieci, di supplire, con i Signori di Notte al Civil, gli altri magistrati nelle ferie e nelle vacanze ducali.

 

Fin dal 1319, ebbero l'incarico di vegliare perché nessuno entrasse senza avervi diritto in Maggior Consiglio e, a tale scopo, tenevano registri ufficiali di tutti gli ammessi; decidevano i casi dubbi per le ammissioni; rigettavano quelli che, dopo regolare procedura, si fossero trovati sprovvisti dei dovuti requisiti; istruivano i processi per riconoscere i diritti di cittadinanza e di ammissione a quelle cariche (es. cancellieri, ragionati, ecc.) per cui occorrevano speciali condizioni di famiglia.

 

Il numero degli Avogadori, incerto nei primi tempi, fu poi regolarmente di tre, a prescindere da quegli Avogadori straordinari che venivano eletti in numero di due in speciali occasioni, specie per rivedere i conti di coloro che avevano maneggiato denaro pubblico durante le guerre.

 

La durata della loro carica, in un primo tempo di un anno, fu, nel 1314, portata a 16 mesi; nel 1551, fu fissata una contumacia di ugual durata.

 

 

 

 

 

PALAZZO DUCALE

 

SALA DELLA QUARANTIA CRIMINAL

 

 

 

 

 

CORRETTORI

 

ALLE LEGGI

 

 

 

Fu giustamente osservato che nella legislazione veneta assai rare sono le ricompilazioni di leggi e statuti, tanto frequenti invece nei nostri Comuni, e fu notato pure, anche se in altra occasione, che ciò deriva da una forte coscienza della ininterrotta continuità del diritto.

 

Questo scopo appunto perseguivano i Correttori alle leggi della Repubblica Veneta.

 

La stessa opera costante di adattamento del diritto alla realtà sempre in svolgimento, compiuta dal Pretore e dai giureconsulti romani, viene, sia pure sotto altra forma, perseguita dai Correttori veneziani.

 

La magistratura in questione fu un organo straordinario, creato dal Maggior Consiglio ogni qualvolta si riteneva opportuno apportare modifiche o agli statuti o alle leggi sull'attività o sulle stesse competenze dei Consigli.

 

Il numero dei membri variò di volta in volta, come pure dovettero variare le stesse facoltà loro attribuite a seconda della natura delle leggi da riformare e degli scopi che si volevano raggiunti.

 

Un primo esempio di queste — per così dire — commissioni di riforma si trova nel 1280; ma con più evidenza nel 1325, anno in cui si trova un collegio di 25 savi per la riforma degli statuti.

 

Altri esempi si hanno nel 1400 e nel 1416 per le correzioni ai capitolari, nel 1554, nel 1577, nel 1585, nel 1595 per le leggi sull'attività forense, e ancora per la stessa materia nel 1639, nel 1655, nel 1667, nel 1704, nel 1761, nel 1765 ed altre ancora.

 

Nel 1605, 1612, 1616, 1623, e ancora con maggiore ampiezza nel 1635, si istituirono correttori per la revisione dei capitolari dei Consigli.

 

 

 

CONSERVATORI ED ESECUTORI

 

ALLE LEGGI

 

 

 

Questo magistrato, composto di tre membri, detti «Conservatori ed esecutori delle leggi e ordini degli uffici di S.Marco e di Rialto», fu creato, nel 1553, col compito di eseguire e far osservare la legge del Maggior Consiglio, del 1537, sul foro veneto e tutte le altre fatte o da farsi in detta materia, nonché di annullare inappellabilmente, procedendo sia di ufficio che su querela e denunzia, quelle consuetudini e pratiche arbitrarie, che urtassero contro dette leggi.

 

Dovevano riunirsi tre giorni per settimana e in caso di legittima mancanza erano sostituiti dai Consiglieri Inferiori.

 

In seguito, furono loro affidati i giudizi arbitrali fra parenti di stretto grado con esclusione dell'appello e la vigilanza sulle solennità delle cedole testamentarie e su altre leggi relative a testamenti.

 

 

 

SOPRINTENDENTE AL SOMMARIO

 

DELLE LEGGI

 

COMPILAZIONE DELLE LEGGI

 

 

 

L'attività legislativa in seno alla Repubblica Veneta si svolgeva attraverso tre categorie di organi: quelli che avevano facoltà di proporre le leggi, quelli che avevano diritto di correggerle, quelli infine che avevano il dovere di invigilare alla loro osservanza.

 

Sotto il primo profilo aveva grande importanza il Doge, il quale poteva proporre, senza assenso della Signoria, qualsiasi disposizione legislativa e poteva perorare le sue proposte.

 

Tale potere di proposta, con alcune limitazioni, spettava anche ai tre Capi della Quarantia e ai Consiglieri ducali. Perché un Consigliere potesse presentare una proposta di legge doveva essere sostenuto da un certo numero di colleghi e da almeno un Capo della Quarantia e così pure i Capi della Quarantia dovevano essere d'accordo con la maggior parte dei Consiglieri.

 

Potevano proporre leggi anche i Savi grandi, che formavano la parte più importante del Collegio.

 

Quello infatti di essi, che era di settimana, formulava le proposte di legge da presentare e discutere in Senato; a volte però un altro Savio poteva opporre un altro parere che, presentandosi a modificazione o a riforma del primo, era detto scontro.

 

In tal caso tutte e due le proposte venivano messe in discussione.

 

All'infuori di questi organi nessun altro poteva portare un disegno di legge davanti ai corpi legislativi.

 

Le magistrature, se richieste, potevano esporre i loro pareri con apposite scritture, sopra le quali la Signoria e il Collegio dei Savi, formavano le proposte delle leggi; in questo caso i magistrati consulenti potevano sostenere in pieno Consiglio le loro proposte.

 

Si noti però che nella discussione davanti al Maggior Consiglio ogni membro di questo, sorgendo a discutere la proposta, poteva presentarne anche una diversa.

 

La quale, se avesse ottenuto i voti non sinceri, doveva essere presentata entro un certo termine, fissato volta per volta, al Maggior Consiglio dagli organi proponenti.

 

Le leggi, una volta formate, venivano trascritte in appositi libri e conservate negli archivi delle varie magistrature.

 

Curavano la loro conservazione sopratutto due Sopraintendenti al Sommario delle leggi, istituiti nel 1662 con l'incarico (prima affidato a magistrati straordinari di tempo in tempo e per certe materie) di ordinare per materia e per tempo tutte le deliberazioni della Repubblica, ricavandole dai registri e dalle filze degli Archivi generali della Cancelleria Ducale, della Cancelleria Segreta, e del Consiglio dei X e da tutti i capitolari delle magistrature.

 

Nel 1784 la magistratura venne accresciuta di tre aggiunti con l'incarico di attendere alla riforma delle leggi criminali.

 

Essi vennero soppressi nel 1796 e le loro attribuzioni passarono ai due Sopraintendenti.

 

Alle dipendenze dei Sopraintendenti al Sommario fu posto, nel 1767, il compilatore delle leggi e archivista, perché portasse a termine, sotto la sorveglianza di quelli, l'opera di compilazione di tutte le leggi della Repubblica, da qualunque Consiglio fossero state promulgate.

 

Il primo fu il giurista Conte Marino Angeli al quale furono aggiunti due assistenti. Anche i tre aggiunti ricevettero alle loro dipendenze un compilatore che era coadiuvato da assistenti.

 

La compilazione doveva servire come lavoro preparatorio alla formazione dei codici.

 

Il progetto del codice criminale fu approvato dal Senato nel 1785, quello del codice civile nel 1789 e quelli di altre leggi nel 1791.

 

Ma di tutti questi fu portato a termine e messo in vigore solo quello della Marina mercantile.

 

Perché le leggi fossero in continuo contatto con la vita, senza però compiere integrali riforme, furono istituite varie magistrature di correttori; importantissimi fra gli altri i Correttori della promissione ducale di cui si è fatto altrove parola.

 

 

 

ORGANI GIUDIZIARI

 

AUDITORI VECCHI

 

NOVI E NOVISSIMI

 

 

 

Auditori vecchi delle sentenze. — Secondo i cronisti questa magistratura sarebbe stata istituita verso il 1264, ma, da documenti ufficiali, risulta invece che avrebbe avuto origine verso la metà del secolo XIV.

 

La componevano tre membri, che giudicavano in appello sulle sentenze civili dei magistrati di Venezia e dei Reggimenti.

 

Essi venivano chiamati Avogadori civili, perché gli Avogadori di Comun, invece, giudicavano in appello le cause penali.

 

Gli appelli in ultima istanza, che erano ad essi, deferiti, riguardavano cause di piccola entità, mentre quelle di maggiore importanza venivano da essi giudicate in seconda istanza, ed in tal caso le loro sentenze erano dette di intercessione o di intromissione.

 

Auditori novi delle sentenze. — Nel 1410, essendo accresciuto molto il lavoro a causa delle nuove conquiste, vennero istituiti altri tre auditori delle sentenze, che vennero detti novi.

 

Con questa nomina rimasero agli Auditori Vecchi le appellazioni di Venezia, del Dogado e dei possedimenti marittimi, mentre le altre vennero assegnate ai Nuovi.

 

Nel 1444, per alleviare ancor più gli Auditori Vecchi, vennero aggiunte ai Nuovi anche le appellazioni dell'Istria e dei paesi oltre il Carnaro.

 

Gli Auditori Novi ebbero anche il compito di visitare annualmente i paesi terrestri di loro giurisdizione per definire gli appelli soggetti alla loro competenza con autorità di avogadori e di sindici.

 

Ma questa attribuzione durò solo fino alla metà del secolo XVI.

 

Nel 1548, fu data loro facoltà di contenere nel limite delle leggi le magistrature, che non le avessero osservate; nel 1595, vennero loro assegnate le liti laiche di Ceneda e, nel 1631, le cause derivanti da nullità di professioni di frati e monache.

 

Nel 1634, fu stabilito che nessuno potesse essere nominato auditore novo senza che avesse seduto per otto mesi nelle Quarantie. Auditori novissimi delle sentenze.

 

Vennero istituiti, nel 1492, per assistere i Novi. Giudicavano per lo spazio di otto mesi le liti non eccedenti i cento ducati, spettanti agli Auditori Novi, e, poi, per uno stesso periodo di tempo, sottentravano nel loro ufficio.

 

Essi supplivano gli Auditori Novi, quando erano assenti per i sindicati e quando dovevano supplire i Vecchi.

 

 

 

COLLEGIO DEI XX SAVI

 

DEL CORPO DEI XL

 

 

 

Gli appelli dalle controversie di piccolo valore in un primomomento quelle da cento a trecento ducati, in seguito da quattrocento a ottocento ducati furono assegnati, nel 1527, ad un organo di trenta membri, scelti dalla Quarantia Criminale tra i suoi membri uscenti di carica, allo scopo di alleviare le Quarantie Civil Vecchia e Nuova, cariche di lavoro.

 

Il numero dei membri del nuovo Collegio fu ridotto nel 1559 a25 e nel 1572 a20: e furon chiamati del corpo dei XL, per distinguerli da quegli altri, che, ugualmente in numero di 20, venivano eletti in seno al Senato.

 

La riforma, del 1780, portò di nuovo il numero dei membri a 25 ed estese la competenza fino ai 1500 ducati.

 

Inoltre, già sulla base di una disposizione del 1671, si era concesso ai Capi delle Quarantie Civil, Vecchia e Nuova, di delegare a quest'organo le controversie di valore fino a duemila ducati.

 

 

 

COLLEGIO DEI XII - POI XV

 

 

 

II Collegio dei XII venne istituito, nel 1548, e fu formato dai giudici della Quarantia Criminale uscenti di carica.

 

Ebbe competenza di appello nelle cause di valore minimo, da cento a quattrocento ducati.

 

Nelle controversie di valore inferiore ai duecento ducati le sue decisioni erano inappellabili.

 

Gli furono rimessi pure gli appelli nelle controversie a minori, cioè di valore inferiore ai cento ducati, decise prima dal Collegetto, composto dagli Auditori delle sentenze e dagli Officiali al Cattaver.

 

Perché questo Collegio fosse legalmente adunato bastava che intervenissero nove membri; e le sentenze venivano prese anche con la maggioranza minima di un solo voto, a differenza che nei Consigli di XL.

 

Nel 1780, il numero dei componenti fu portato a 15 e la competenza a ducati ottocento.

 

 

 

CORTI

 

DI PALAZZO

 

 

 

Prima ancora dei Sapientes accanto al Doge si trovano, a partire dal secolo X, i judices, membri essi pure dell'aristocrazia cittadina dei primates, che, baldanzosa e piena di vita, muove alla conquista del potere statale.

 

Una derivazione dai tribuni bizantini è da escludersi; è unanime convincimento, ormai, che è erroneo ammettere l'esistenza, in un certo momento della vita costituzionale veneziana, come da alcuni è stato creduto, di tribuni e di tribuni judices, gli immediati antenati dei judices.

 

Se di derivazione si vuol parlare, lo si può solo perché anche i tribuni facevano parte di quell'aristocrazia di primates alla quale si è accennato, e in seno alla quale anche i tribuni si dissolsero e confusero.

 

I judices partecipano, insieme agli altri potentes, al placito ducale, e non solo quando questo funziona come supremo tribunale, ma anche allorché si raduna per scopi di indole amministrativa o politica.

 

Le funzioni non giudiziarie dei judices durano però fin solo alla creazione dei Sapientes, rappresentanti oltre che membri dell'aristocrazia, che ormai è rialtina, i quali li sostituiscono, perché troppo legati al Doge e quasi strumento di questi.

 

Sicché a questo elemento del placito viene, alla fine, ad essere affidata esclusivamente la funzione giudiziaria.

 

La Curiainfatti, che si differenzia dagli altri organi dello Stato, provenienti essi pure dal placito, è composta proprio dai judicese la presidenza del doge diviene soltanto nominale, fino a che il suo intervento nei giudizi è abolito.

 

Interviene con poteri di decisione solo quando fra i giudici non riesca a formarsi una maggioranza, e, dal 1346, anche in questo campo, lo sostituisce il Maggior Consiglio, qualora ognuno dei tre giudici avesse avuto un'opinione propria.

 

E' da questa Curia ducis che si originano, con minore o maggiore immediatezza, le sei Corti di Palazzo, che occupano un posto a parte negli ordinamenti veneziani: esse formano un vero ordo judiciarius, perché hanno esclusivamente funzioni giudiziarie.

 

La dottrina del secolo XIII già le chiama ordinarie, e le contraddistingue dalle altre, per la presenza in ognuna di esse di advocatores o advocati, organi pubblici, anch'essi eletti come i judices in Maggior Consiglio.

 

Le compongono tre membri, ma basta alla validità del procedimento, la presenza di due soli di essi.

 

I giudici assenti o impediti e quelli, per giusto motivo, sospettati dalle parti sono sostituiti dai judices per omnes curias, sorti, a quanto pare, nel secolo XIII, e nel XVI sostituiti dai giudici e sindici estraordinari, di cui sarà fatta altrove parola.

 

 

 

GIUDICI

 

DEL PROPRIO

 

 

 

La continuatrice diretta della curia ducis è la curia del proprio, che prese questo nome, quando fu creata quella del forestier.

 

Le sue competenze, pertanto, dovettero essere all'inizio amplissime, sia nel campo civile che in quello penale.

 

Ma la storia di questa magistratura è una storia di involuzione.

 

Man mano che nuovi organi sorgevano essa veniva a perdere qualche cosa della sua importanza.

 

La materia penale le fu completamente sottratta e quella civile sempre più ridotta e limitata.

 

Alla fine della sua lunga esistenza la sua competenza è circoscritta alle questioni dotali, una volta sciolto il matrimonio, alle successioni ab intestato, alle divisioni fra fratelli e ai chiamori (clamores) su beni immobili di Venezia e Dogado.

 

 

 

GIUDICI

 

AL FORESTIER

 

 

 

La Curia del Forestier fu creata negli ultimi anni del sec. XII e fu detta dapprima del Comun.

 

Secondo le più antiche cronache (non sovvenendo per il primo periodo della sua vita documenti) essa sarebbe sorta per conoscere delle controversie tra lo Stato ed i privati.

 

Ma con l'ingrandirsi del commercio veneziano fu sua competenza tipica la conoscenza delle controversie sorte tra stranieri o tra veneziani e stranieri, quando questi fossero convenuti, nelle quali giudicava o secondo i trattati, se ve n'erano, o secondo le leggi nazionali.

 

Assai connesse a queste erano le controversie in materia di locazione di case in Venezia, nelle quali, il più delle volte, erano interessati stranieri, per essere a questi vietato l'acquisto di beni immobili.

 

Nel secolo XIV, la sua importanza s'accrebbe, essendole state riservate le controversie di diritto marittimo: cause tra capitani, ufficiali e marinai, sui noli, ecc. In seguito ebbe competenza sulle questioni di avaria.

 

 

 

GIUDICI

 

DI PETIZION

 

 

 

I Giudici di Petizion furono creati, nel 1244, dal Doge Giacomo Tiepolo, e furono loro attribuite competenze, che erano prima del Minor Consiglio, dei Giudici del Proprio e dei Giudici del Forestier.

 

Giudicavano di tutte le controversie per debiti tra veneziani o in cui un veneziano fosse convenuto, da 50 lire e poi da 50 ducati in su; le questioni di società e di colleganze; nel campo della giurisdizione volontaria nominavano i tutori e commissari legittimi e dativi e ne autorizzavano gli atti dispositivi, interpretavano i punti dubbi dei testamenti.

 

Per un certo periodo di tempo (fino ai primi del trecento) furono competenti in materia di rappresaglie e di fallimenti.

 

 

 

    GIUDICI

 

    DELL'ESAMINADOR

 

 

 

I giudici dell'Esaminador furono istituiti nel 1204.

 

Esaminavano i testimoni, autorizzavano i passaggi di proprietà, sottoscrivendo i contratti relativi, e registrandoli nei loro atti, con che si otteneva la sicurezza e la garanzia più opportuna del diritto di proprietà, autenticavano le copie dei documenti e, dal 1280, tutti gli atti notarili, rilevavano i testamenti per breviario e curavano la vendita dei pegni. 

 

Inoltre furono loro affidate le controversie sui diritti di prelazione nelle vendite di immobili.

 

 

 

GIUDICI

 

DEL PROCURATOR

 

 

 

I giudici del Procurator furono istituiti intorno alla metà del secolo XIII.

 

Ebbero competenza nelle liti, in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di S. Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, testamenti) a questi affidate e nelle altre a queste connesse di qualunque natura fossero e a qualunque magistrato appartenessero.

 

A questo magistrato la moglie chiedeva che le fosse assicurata la dote in caso di bisogno, che le si permettesse di ricavare dalla dote alimenti per sè e per la famiglia, di disporne fino a 1000 ducati per maritare o monacare una figlia o, infine, di ottenere la restituzione della dote, quando per un motivo qualsiasi la dote fosse stata amministrata dai Procuratori di S.Marco.

 

Nel 1269 i giudici del Procurator furono dichiarati competenti a conoscere le questioni sorte fra veneziani per beni immobili situati nella Marca Trevisana e nel Ferrarese.

 

Un'estensione di questa attribuzione può ritenersi la facoltà, che ebbero in seguito, di conoscere le questioni sorte fra veneti circa possessi situati fuori della Città e del dogado.

 

 

 

GIUDICI

 

DEL MOBILE

 

 

 

I giudici del Mobile furono eletti per la prima volta, nel 1255, per alleviare il lavoro delle Corti del Proprio e di Petizion.

 

La loro competenza fu limitata a controversie di valore inferiore a 50 lire, portate poi, nelle mutazioni del valore della moneta, a 50 ducati.

 

Rientravano pure nella sua competenza tutte le controversie su beni mobili, quando l'attore non avesse documenti o testimoni e le controversie per fitti di case, quando fossero trascorsi cinque anni dall'abbandono della casa da parte dell'inquilino.

 

Nel secolo XIV fu loro data facoltà di autorizzare con sentenze a legge l'esecuzione di testamenti, contratti di nozze, chirografi sottoscritti da due testimoni, e fu loro attribuita la competenza, fino allora dei giudici di Petizion, sulle colleganze e società di cose mobili, sempre nei limiti di 50 ducati.

 

 

 

GIUDICI

 

DEL PIOVEGO

 

 

 

I Giudici del Piovego corruzione di super publicis, esistevano già nella prima metà del secolo XIII.

 

Ebbero varie ed estese competenze: anzitutto sorvegliavano le vie pubbliche ed i canali minori della città, i terreni, le acque e le paludi del Dogado a garanzia dei diritti dello Stato.

 

Rilasciavano perciò agli interessati il permesso di elevare nuovi edifici.

 

Conoscevano di tutti i contratti che contenessero patti illeciti o danneggiassero una delle parti.

 

In materia di usura, sia di cristiani che di ebrei, avevano anche competenza criminale, e dalle loro decisioni, in questa materia, non si poteva appellare, senza aver dato garanzia della esecuzione della sentenza.

 

Inoltre giudicavano, esclusivamente, tutte le controversie, da lire dieci in giù, con eccezione di pochi casi rimessi al Giudice del Forestier.

 

Non poteva essere nominato giudice del Piovego se non chi avesse tutti i requisiti per accedere al Consiglio dei Quaranta (1704).

 

 

 

I CINQUE

 

ALLA PACE

 

 

 

I cinque Savi ed Anziani alla Pace furono creati, nel secolo XIII, sotto il ducato di Giacomo Tiepolo.

 

La loro competenza fu limitata alle risse tra popolani, che non portassero gravi conseguenze: percosse, pugni, lievi ferite.

 

Un certo ampliamento di funzioni ebbero, nel 1533, quando si stabilì che fossero competenti anche nei casi di ferite gravi, purché non vi fosse, a giudizio degli esperti, pericolo di morte.

 

Competenza, questa, che era prima dei Signori di notte al Civil.

 

Questa magistratura sedeva anche durante la vacanza ducale.

 

 

 

SIGNORI DI NOTTE

 

AL CRIMINAL

 

 

 

Non si può indicare con precisione la data di nascita di questa magistratura, che però esisteva già nella prima metà del secolo XIII.

 

Secondo anzi la cronaca di Sanudo, nel 1250, la magistratura sarebbe divenuta collegiale, essendo stato portato a due il numero dei membri, che, nel 1262, divennero sei: uno per sestiere.

 

La competenza loro tipica fu quella di sovraintendere di notte all'ordine pubblico; ma altre importanti furono ad essi attribuite quasi in conseguenza di quella.

 

Potevano arrestare, di notte, chi portasse armi, procedere contro i reati carnali dei servi (1287), contro i bigami (1288), gli assassini (1299) e contro i ladri, comunque e dovunque fosse stato commesso il furto (1306).

 

Negli anni successivi ebbero competenza a conoscere dei reati di percosse, di omicidio e di associazione a delinquere. Infine nel 1520, 1540, 1567, ebbero facoltà di sorvegliare le danze notturne, di procedere contro i vagabondi e di conoscere degli stupri.

 

Alcune competenze di questo organo furono poi attribuite ai Signori di notte al Civil.

 

Dalle sentenze di questa magistratura si appellava al Collegio attraverso gli Avogadori di Comun (1407).

 

Dal 1450, però, i reati di omicidio e di furto erano intromessi dai Giudici del Proprio.

 

Un'altra modifica si ebbe, nel 1499, quando si stabilì che giudice di appello competente fosse non più il Collegio, ma il Consiglio dei XL al Criminal, in seno al quale, in questi casi, entravano gli stessi Signori di notte, i Giudici del Proprio e gli Avogadori di Comun.

 

 

 

SIGNORI DI NOTTE

 

AL CIVIL

 

 

 

Il Collegio dei Signori di Notte al Civil fu creato, nel 1544, e composto di sei membri.

 

Furono ad esso attribuite alcune competenze, che erano state dei Signori di Notte al Criminal: cioè cause per locazioni di fondi urbani e per pegni.

 

Gli furono anche demandati gli esami dei testimoni, richiesti dall'estero, e le esecuzioni di sentenze straniere, la vendita dei pegni, la formazione degli atti nei giorni festivi, ecc.

 

Assorbirono pure le competenze dei Capi di Sestiere, vale a dire ebbero facoltà di bandire da Venezia gli uomini di cattiva vita, di arrestare i banditi che si ritrovassero in città, gli omicidi, i ladri, i feritori, le meretrici, ecc.

 

Nel campo della giurisdizione penale, conobbero dei reati di ingiurie e di tutti gli altri per i quali non fosse comminata pena corporale o l'esilio.

 

Sostituivano le magistrature, che non agivano durante le ferie e durante le vacanze del dogado.

 

 

 

CONSOLI

 

DEI MERCANTI

 

 

 

Non si può con precisione indicare l'origine di questa magistratura: certo essa esisteva già nella prima metà del sec. XIII.

 

Il numero dei suoi membri di tre, fino al 1423, fu poi aumentato a quattro in quest'anno per essere di nuovo ridotto a tre nel 1700.

 

L'importanza di questo magistrato andò man mano crescendo, fino ai principi del sec. XVI, per poi decadere.

 

Sorto infatti col compito di regolare la classe mercantile, di decidere le contese relative alla mercatura, di tutelare il commercio nazionale (per questo compito ottenne fin dall'inizio facoltà di inquisizione e di punizione contro chi attentasse alla sua prosperità), di rendere sicura la navigazione (aveva infatti l'obbligo di stimare le navi e misurarne il carico prima della partenza), nel corso dei secoli ottenne sempre nuove funzioni, come la facoltà di concedere moratorie ai debitori insolventi (1344), la sorveglianza sull'arte della seta (1350), il diritto di ordinare la carcerazione dei debitori fuggitivi ad istanza dei creditori (1361), la materia giudiziale dei banchi privati (1429), la competenza sui contratti di assicurazione (1468), la sorveglianza sull'arte dei filatori di seta (1494), la materia dei saponi (1600).

 

Ma, istituitisi i cinque Savii alla Mercanzia ed essendo stati via via assorbiti da questi gli oggetti principali della loro antica competenza, questa rimase, si può dire, quasi esclusivamente circoscritta alla materia dei giudizi sulle liti mercantili.

 

 

 

SOPRACONSOLI

 

DEI MERCANTI

 

 

 

II Magistrato dei Sopraconsoli, composto prima di tre membri e poi di quattro, esisteva già nel sec. XIII: godette diritto d'ingresso in Senato fino al 1319.

 

Sorse con l'intento di agevolare chi senza colpa si fosse trovato in stato di decozione: era quindi suo compito concedere affidi e salvacondotti e facilitare gli accordi coi creditori, sempre però che il caso meritasse l'applicazione di questi particolari benefici di legge, dai quali erano assolutamente esclusi i falliti per la seconda volta.

 

Ad evitare le frodi era prescritto all'insolvente di far presentare segretamente, entro cinque giorni dalla fuga, presso l'ufficio dei Sopraconsoli i libri, le carte ed i beni.

 

A questa magistratura fu affidata pure la materia delle rappresaglie, della vendita dei pegni con gli ebrei e l'esecuzione di alcune leggi relative a questi ed ai loro banchi di pegni.

 

 

 

UFFICIALI

 

AL CATTAVER

 

 

 

Gli Ufficiali al Cattaver vennero istituiti nel 1280, come magistratura straordinaria, col compito di preservare ed accrescere i beni pubblici e di vigilare sopra i dazi e sulle aste, che se ne facevano.

 

Divenuti, nel 1281, organo ordinario, fecero parte di tutti i consigli in cui si trattavano materie economiche e quindi anche del Senato. Per le loro funzioni erano anche chiamati Avogadori de intus, veglianti al bene del fisco.

 

 Nel 1355, poi, il Maggior Consiglio deliberò che a tutte le proprie adunanze dovesse intervenire almeno un Cattaver.  

 

Dal 1421, supplivano alcuni magistrati nei Collegi solenni per le prove dei patrizi, dal 1464, nel Collegio delle biave, e, dopo il 1500, fecero parte del collegetto alle biave fino al 1548.

 

Dopo varie vicende le loro competenze furono fissate come segue.

 

Presiedevano, insieme ai Savi agli Ordini, ai piloti, destinati a guidare i navigli dall'Istria a Venezia.

 

Avevano giurisdizione sulle usure degli Ebrei e una certa suprema vigilanza sul loro abitare in Venezia, dal 1516 in poi, essendo stata questa materia prima di competenza del Consiglio dei Dieci.

 

In terzo luogo dovevano provvedere all'acquisto delle eredità vacanti per conto dello Stato.

 

Infine, procuravano che le cose, ritrovate in mare o in terra (tesori), passassero in potere del fisco.

 

 

 

SOPRAGASTALDO

 

 

 

L'esecuzione delle sentenze civili di tutte le magistrature veneziane era cura del Doge, che la faceva compiere a suo nome dai Gastaldi, ministri che egli stesso sceglieva fra i Cancellieri inferiori.

 

Ma, nel 1471, si volle che fossero due nobili incaricati di questa funzione, insieme ad un Gastaldo, che sedeva con essi a parità di diritti.

 

Appena due anni dopo, però, nel 1473, il posto di questo fu preso da un altro nobile, e all'officio nuovo, così detto del Sopragastaldo, vennero aggregati due Gastaldi, che insieme ai fanti, curavano la materiale esecuzione delle sentenze ed avevano, inoltre, l'importantissimo incarico di conservare tutte le scritture della Cancelleria Inferiore.

 

 

 

SOPRA ATTI DEL SOPRAGASTALDO

 

 

 

Le sentenze dei Sopragastaldo non erano definitive; fino al 1485 furono esaminate in secondo grado da tre Procuratori di S. Marco, scelti uno per ciascuna delle Procuratie; dopo quest'anno da un apposito organo composto di tre membri, il Superiore, detto pure Sopra gli atti del Sopragastaldo.

 

Si trova spesso, specie nel Segretario alle Voci, anche l'altra designazione più esplicita e che meglio chiarisce le origini dell'organo: Al luogo dei Procuratori sopra gli atti del Sopragastaldo.

 

 

 

OFFICIALI ALLE CAZUDE

 

 

 

L'Ufficio delle Cazude è certamente anteriore al 1474, anno in cui vennero eletti tre nobili col titolo di Savi, con la mansione di riscuotere i crediti dello Stato, quando fosse trascorso un certo periodo di tempo, senza che gli officiali competenti avessero potuto incassare.

 

Deriva appunto da questa funzione di riscossione di crediti «decaduti» il nome di officio delle Cazude.

 

La loro competenza, però, era limitata ai debiti per decime ed altre tasse pubbliche e ai debiti delle Camere di Terraferma.

 

 

 

COLLEGIO DEI X POI XX

 

SAVI DEL CORPO DEL SENATO

 

 

 

I privilegi e le esenzioni da imposte delle città suddite e di privati non veneziani venivano discussi, in caso di controversia, davanti al Senato, che in via normale delegava i suoi poteri al Collegio.

 

La creazione di un nuovo organo, composto di dieci membri estratti a sorte nel Senato, di sei in sei mesi, ebbe proprio lo scopo di alleviare i lavori del Collegio, attribuendo a quello questo gruppo di controversie.

 

Nel 1569, si stabiliva che, in casi di una certa gravità, dovesse il Collegio esser composto di almeno 15 membri; e a questo scopo si dessero, nello stesso modo, dieci Aggiunti.

 

Il provvedimento divenne definitivo, nel 1619, quando si volle che il Doge, di quattro in quattro mesi, estraesse tra i membri del Senato e della Zonta, in carica o usciti di carica, venti membri destinati a costituire il riformato collegio.

 

Le adunanze erano legali, solo in presenza di dodici membri.

 

Oltre quella competenza originaria e fondamentale furono, in seguito, attribuiti a questo organo gli appelli dalle sentenze dei Provveditori sopra Beni Inculti (1562), sopra Beni Comunali, dei Provveditori alla Sanità, per intromissione degli Avogadori (1563), e di quelli Sopra Feudi (1588).

 

In seno al Collegio si eleggevano, di due in due mesi, tre Presidenti.

 

Questi eseguivano le ducali che avessero esentato da gravezze coloni, affittuari e lavoratori.

 

Gli ordini, però, di sospensione dai pagamenti delle imposte, che pur potevano concedere (suffragi), dovevano essere registrati negli atti suffragatori.

 

Chi si fosse sentito gravato dalla decisione dei Presidenti si rivolgeva a questi stessi, salvo ad appellarsi, in un secondo momento, a tutto il Collegio.

 

 

 

 

DEPUTATI

 

ALLA LIBERAZIONE DEI BANDITI

 

 

 

 

Questa magistratura, composta di sette membri eletti dal Senato, fu istituita, nel 1616, col compito di esaminare la situazione dei banditi, che si presentavano per essere liberati dal bando, offrendo in cambio di servire personalmente come soldati o di mandare altri a servire a proprie spese.

 

Ebbe in principio carattere straordinario, dovendo durare solo quattro mesi, ma in realtà continuò fino al 1733.

 

Nella sua facoltà di esame e di grazia non entravano i banditi dal Consiglio dei X.

 

 

 

 

 

 

ORGANI FINANZIARI

 

INQUISITORE

 

SOPRA LE APPUNTADURE

 

 

 

 

L'Inquisitore sopra la revisione delle casse e delle appuntadure fu istituito colle parti dei Pregadi del 4 aprile 1743 e del 22 febbraio 1772.

 

Egli era il controllore supremo delle amministrazioni dei magistrati.

 

A lui i pubblici Ragionati, detti Appuntadori dalle appunture che facevano alle partite nell'incontro dei quaderni, avevano l'obbligo di riferire i risultati del loro esame sui quaderni d'ufficio dei magistrati.

 

 

 

DEPOSITARIO

 

DEL BANCO - GIRO

 

 

 

Questo magistrato, estratto dal corpo del Senato, aveva la presidenza del banco pubblico, aperto dalla Repubblica nella piazza di Rialto, nel 1584, per ovviare al disordine derivante dalla sfiducia che ormai ispiravano i banchi privati.

 

Durava in carica tre mesi, alla fine dei quali presentava il bilancio della sua gestione al Senato.

 

Aveva l'obbligo della presenza quotidiana nel suo ufficio, durante le ore in cui si svolgevano a Rialto le riunioni dei mercanti, e non poteva lasciare il suo ufficio se prima non fosse stato riscontrato il libro giornale e sottoscritto da uno dei tre provveditori sopra banchi.

 

 

 

PROVVEDITORI SOPRAPROVVEDITORI

 

SOPRA BANCHI

 

 

 

La vigilanza sui Banchi, sorti ad opera di famiglie patrizie fin dal secolo XII per le necessità del commercio e dei cambi, fu affidata dapprima ai Consoli dei Mercanti; nel 1524, fu attribuita ad un organo apposito, composto di tre membri, che, nel 1526, avendo fatto buona prova, da straordinario divenne stabile.

 

La competenza dei Provveditori non fu limitata al controllo di indole economica sui banchi, ma si estese anche nel campo giudiziario, essendo stata loro affidata la facoltà di decidere sulle questioni nascenti fra banchieri e mercanti in occasione dei loro rapporti di affari.

 

 

 

PROVVEDITORI SOPRAPROVVEDITORI

 

E

COLLEGIO ALLE BIAVE

 

 

 

La cura dell'annona fu affidata agli Ufficiali al formento sino al 1349. In quest'anno si creò un Collegio sopra le biade composto dai Consiglieri, dai Capi di Quaranta e dagli stessi Ufficiali al formento.

 

Ma esso era poco snello e non raggiungeva gli scopi per cui era stato istituito, specie per la difficoltà, che vi era, che si potesse riunire al completo.

 

Si venne perciò, dopo pochi anni, nel 1365, all'istituzione dei tre Provveditori alle biave.

 

Questi rivedevano i conti degli Ufficiali al formento; insieme al Collegio anzidetto provvedevano di biade la città; decidevano le controversie che potevano sorgere in seno al Collegio stesso; avevano l'obbligo di visitare ogni settimana i pubblici depositi di grano, perché questo si conservasse in buono stato.

 

Nel 1367, fu sottoposta ad essi l'arte dei Pistori; e ad essi, da quell'anno, furono egualmente affidate le deliberazioni dei Rettori nella sola materia annonaria.

 

Contemporaneamente, per questi argomenti, ebbero giurisdizione, anche penale.

 

Fissavano inoltre i prezzi del grano e punivano i contravventori e quelli che artificiosamente con incette influivano sul costo delle biade.

 

Il Collegio sopra le biade continuò a sussistere anche dopo l'istituzione dei Provveditori.

 

Verso il 1425, venne chiamato Collegio delle appellazioni, perché era investito della giurisdizione in appello delle liti di minori somme in materia di biade.

 

Lo componevano allora i Provveditori alle Biave e i Provveditori di Comun. In seguito venne istituito il Collegio solenne delle appellazioni, che non si sa bene se abbia sostituito completamente il preesistente.

 

Esso era composto dei Consiglieri, dei Capi di Quaranta, degli Avogadori e dei Provveditori alle Biave.

 

Nell'anno 1433 la sua composizione venne modificata chiamando ad intervenirvi due Consiglieri, un Capo di Quaranta, un Avogadore, i Provveditori alle Biave, gli Auditori vecchi e nuovi; in caso di mancanza supplivano gli Officiali al Cattaver, al Sale, i Provveditori di Comun e gli Ufficiali alle Ragioni vecchie e nuove.

 

Nel 1441 si aggiunsero le Corti dell'Esaminador e del Procurator; nel 1442 come suffraganei gli Ufficiali alle Ragioni vecchie e nuove e nel 1450 i Provveditori di Comun.

 

Con decreto del Maggior Consiglio del 1472 il Collegio fu nuovamente modificato e furono chiamati a comporlo officiali tolti dalle magistrature economiche.

 

A questo Collegio vennero sottoposte anche le liti private in materia di biade di tutto lo Stato fino a trecento ducati, mentre le maggiori vennero sottoposte al Consiglio dei Quaranta Civil Vecchio.

 

Nel 1492, con l'istituzione della Quarantia Civil Nuova, il Collegio venne soppresso e le appellazioni vennero tutte deferite alla stessa.

 

Nel 1526, il Consiglio dei Dieci elesse due Sopraprovveditori che furono incaricati di raccogliere dai privati e riporre nei fondaci il grano necessario al sostentamento della città. Essi avevano anche giurisdizione penale, esclusa la pena di morte.

 

La loro elezione passò al Senato nel 1582. In varie occasioni vennero nominati degli Inquisitori di terra ferma per rivedere anche il maneggio dei frumenti, delle farine e dei biscotti e per inquisire sopra i Ministri, fonticai, dazieri ed altri, formando processi ed emettendo sentenze dei Provveditori sopra formenti in terra ferma, dei Revisori ed Inquisitori dell'ufficio delle biave e degli Aggiunti al Magistrato alle biave.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA CAMERE

 

 

 

Nelle città della Terraferma l'amministrazione finanziaria statale si accentrava nelle così dette Camere, le quali, fino al 1449, dipesero dall'Officio delle Rason Nuove.

 

Essendosi accresciuti gli obblighi di vigilanza per nuove conquiste, in quest'anno si credette opportuno creare un'apposita magistratura, composta di tre membri, col titolo di Provveditori Sopra Camere, la quale, per la sua importanza, ebbe ingresso in Senato con facoltà di proposta e di voto.

 

Ad essa i Rettori di Terraferma dovevano inviare esatto conto delle entrate e delle spese, e queste dovevano ordinare secondo le norme stabilite dai Provveditori.

 

I Provveditori avevano singolarmente giurisdizione nella materia di lor competenza e le loro sentenze potevano essere portate in appello solo davanti al Pien Collegio.

 

Le imposte ordinarie, sulla cui esazione i Provveditori vegliavano per ragione della loro carica, erano: la tassa personale sull'industria e sul traffico, il campatico, imposta diretta sui terreni, la dadia o colta, imposta che si pagava al di qua del Mincio e la taglia ducale, che si pagava al di là del Mincio, salvo alcune eccezioni, il sussidio ordinario, a cui erano soggetti tutti i possessori di immobili ad eccezione dei Veneti e degli ecclesiastici, e la tassa di genti d'armi e della banca o alloggi di cavalleria, da cui erano esenti solo i Veneti, e quelle straordinarie dette de mandato dominii, per la fabbrica della fortezza di Legnago, del Boccadego, per le ordinanze, della limitazione e delli soldi per cadauna lira e per altri scopi, come per arginamento di fiumi e riparazione di strade.

 

Nel 1550, ebbero incarico dal Consiglio dei Dieci di vendere i feudi del Polesine, che si estinguevano e si devolvevano al pubblico e, nel 1659, dal Senato di formare un nuovo catastico dei beni feudali enfiteutici, livellari e terratici del Polesine, da servire per le investiture rinnovative decennali e per i passaggi da persona a persona che davano luogo alla riscossione del laudemio.

 

Da questa magistratura dipendeva una particolare amministrazione denominata Ufficio del Quartieron, che aveva per oggetto di provvedere al vestiario dei soldati.

 

 

 

CAMERLENGHI DI COMUN

 

 

 

La più antica legge che riguardi i Camerlenghi di Comun è del 1236; ma la loro origine è certamente più remota.

 

Sorti in numero di due furono portati a tre, nel 1527.

 

Risiedevano in Zecca ed avevano anche un ufficio particolare a Rialto.

 

Erano, in sostanza, i cassieri della Repubblica: tutti i pagamenti, tranne quelli a cui erano particolarmente delegate alcune magistrature con cassa speciale, dovevano essere compiuti per loro mano, e ad essi, in conseguenza, si inviavano gli ordini relativi.

 

D'altra parte era ai Camerlenghi che doveva essere versato il denaro riscosso da tutti gli offici.

 

Insieme a questa funzione importantissima furono essi incaricati di vigilare tutti gli offici di riscossione e di proporre diminuzioni di spese.

 

Ebbero inoltre il diritto di esigere e di imporre pene ai debitori dello Stato. Potevano disporre di somme solo fino a dieci ducati.

 

Ebbero ingresso in Senato con diritto di voto.

 

Prima dipesero dal Doge e dal Minor Consiglio, a cui rendevano conto mensilmente dello stato della cassa, ma, nel 1471, vennero sottoposti al Collegio dei Savi del Consiglio.

 

 

 

SAVIO CASSIER

 

 

 

La esistenza di questo magistrato, che era uno dei Savi di Terraferma, risulta da un atto del Senato del 1473.

 

Egli aveva una gran parte delle incombenze dei Camerlenghi ed una supremazia sopra di essi.

 

Poi non venne più nominato e, fino al 1526, i Camerlenghi rimasero alla dipendenza del Collegio dei Savi.

 

In quest'anno, per alleviare il Collegio dei Savi di questa mansione, si tornò a nominarlo. Doveva sopraintendere alla esazione delle imposte, alle casse dei magistrati, al ricupero e custodia del pubblico denaro.

 

I Camerlenghi non potevano fare operazioni contabili e di cassa senza il suo intervento.

 

In caso di difficoltà doveva rivolgersi al Collegio dei Savi ed al Senato.

 

La sua presenza non impediva agli Avogadori di Comun e ad altri magistrati di rivedere i conti dei Camerlenghi nei casi di loro competenza.

 

La sua attività durava un anno, ma doveva continuare ad occuparsi degli affari iniziati fino al loro espletamento, anche dopo uscito di carica.

 

Nel 1539, il Senato delegò nuovamente le sue funzioni al Collegio dei Savi e non tornò ad eleggerlo che nel 1543, dandogli le attribuzioni di un vero e proprio ministro delle finanze, ma restringendo a sei mesi il suo ufficio.

 

 

 

SOPRACONTI

 

 

 

Gli Officiali, detti Savi in principio e poi Provveditori sopra conti, furono una delle tante magistrature istituite dalla Repubblica per il controllo del pubblico denaro.

 

Sorsero nel 1474, in numero di tre ed ebbero l'incarico di rivedere i libri dei Governatori delle entrate pubbliche.

 

Negli anni successivi fu loro attribuita la revisione dei conti dell'armamento delle galee e delle altre navi della Repubblica e di quelli dei Sindici inquisitori nei domini marittimi dello Stato.

 

Nel 1499, troviamo pure notizia della istituzione di tre Sopraprovveditori straordinari, fatta dal Senato, con l'incarico di rivedere i conti degli ambasciatori, sindici, camerlenghi e altri pubblici officiali, con autorità di inquisizione e con facoltà di infliggere pene.

 

L'anno successivo, però, il Consiglio dei X con la Giunta incaricò i tre Sopra Conti ordinari della revisione dei conti di qualsiasi officio, con la stessa autorità degli Avogadori di Comun.

 

Nel 1513, fu ad essi demandata, invece che ai Governatori delle pubbliche entrate, l'accettazione delle rinunzie alle eredità da parte degli eredi necessari. Ottennero l'ingresso nel Senato, ma senza diritto di voto (1510).

 

 

 

INQUISITORATO

 

ALL'ESAZIONE DEI CREDITI

PUBBLICI

 

 

 

I tre Inquisitori sopra l'esazione dei pubblici crediti vennero istituiti dal Senato il 26 agosto 1786.

 

Essi dovevano attendere alla più facile e sollecita esazione dei crediti pubblici ed alla loro equa ripartizione.

 

 

 

 

COLLEZIONE-R.M.BORDIN-
COLLEZIONE-R.M.BORDIN-

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA

 

DANARO PUBBLICO

 

 

 

I Provveditori sopra denaro furono istituiti nel 1571, allorché, per sostenere la guerra di Cipro, la Repubblica si vide costretta a trattenere gli stipendi dei pubblici ufficiali di Venezia per sei mesi, a datare dal novembre dello stesso anno.

 

Si stabilì pure che di tutte le altre utilità godute dai pubblici ufficiali dell'intero Stato Veneto, ad eccezione dei Rettori del Golfo e delle terre poste dal Quarnaro in là, si trattenesse il 50%.

 

L'esazione della nuova imposta straordinaria fu affidata a tre Senatori, chiamati Provveditori sopra denari.

 

L'anno successivo si stabiliva che un'imposta del 10% sugli stipendi e sui proventi delle pubbliche cariche si contribuisse, non più in linea transitoria, da tutti gli Ufficiali della Repubblica, ad eccezione dei Rettori delle città e luoghi siti dal Quarnaro in là.

 

La nuova imposta, detta decima sopra gli uffici, veniva liquidata dai Provveditori, ma riscossa dai Governatori delle Entrate.

 

Nel 1616, fu estesa ai rappresentanti oltre il Quarnaro, ai Provveditori Generali, ai Baili di Costantinopoli, ai Sopra comiti e agli altri Ufficiali della marina militare.

 

Nel 1617, la decima fu temporaneamente raddoppiata.

 

Per gli accresciuti incarichi della magistratura si dovettero aggiungere, nel 1641, ai tre Provveditori due altri membri col titolo di Aggiunti.

 

Infine, nel 1647, perché l'ufficio potesse raggiungere meglio i suoi scopi, gli si attribuì la facoltà di ricercare con procedimento segreto i redditi ed i proventi dei vari uffici e le frodi commesse in questa materia a danno dello Stato.

 

 

 

DEPUTATI E AGGIUNTI

 

ALLA PROVVISION

 

DEL DENARO PUBBLICO

 

 

 

La magistratura sulla Provvision del denaro, istituita allo scopo di indicare i modi più opportuni per raccogliere denari per far fronte alle necessità della guerra di Candia, si trova fin dal 1646.

 

La componevano allora 5 membri. A coadiuvarli, dal 1652 al 1657, vennero nominati due aggiunti.

 

I cinque sulla provvision del denaro durarono nelle loro funzioni fino al 1661.

 

Nel 1658, vennero nominati accanto ad essi tre deputati alla provvision del denaro, i quali poco dopo li sostituirono completamente.

 

Nel 1664 per aiutarli nella grave bisogna vennero eletti quattro aggiunti, nel 1678 un altro e nel 1684 ancora due, che insieme ai deputati continuarono ad essere eletti fino alla caduta della Repubblica.

 

Loro incarico principale era quello di dar parere su tutti i rami della pubblica economia.

 

Spessissimo si univano in Consulta col Savio Cassier in carica e con quello uscito di carica venendo così a costituire il supremo organo finanziario della Repubblica.

 

Formava il bilancio dello Stato e teneva i registri della popolazione delle terre soggette per meglio proporzionare carichi e pesi.

 

 

 

INQUISITORE

 

SOPRA DAZI

 

 

 

L'Inquisitore sopra i dazi venne istituito nel 1655. Aveva giurisdizione e sorveglianza su tutti i dazi di Venezia.

 

 

 

OFFICIALI AL DAZIO

 

DEL VIN

 

 

 

Gli Officiali al dazio del vin sarebbero sorti nella seconda metà del secolo XII.

 

Riscuotevano il dazio sul vino e ne tenevano regolare contabilità. Furono prima quattro e poi cinque.

 

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA DAZI

 

 

 

 

I Provveditori sopra dazi furono creati, nel 1500, in numero di tre con decreto del Senato, confermato dal Maggior Consiglio, il quale li eleggeva.

 

Ebbero l'incarico di impedire il contrabbando.

 

Perché meglio raggiungessero lo scopo ebbero anche l'obbligo di custodire il Golfo, il Quarnaro ed il Po e, in generale, di fare la polizia delle acque.

 

In seguito fu anche loro attribuita giurisdizione e sorveglianza sui pubblici ufficiali, perché adempissero le mansioni inerenti alla materia dei dazi, sugli stranieri che navigavano su navi veneziane e su quelli che negoziavano nel Fondaco dei Tedeschi.

 

Infine essi rilasciavano i permessi di entrata e d'uscita delle merci, volgarmente detti bollette.

 

Avevano ingresso in Senato, ma senza diritto di voto.

 

 

 

 

REVISORI E REGOLATORI

 

DEI DAZI

 

 

 

 

I Revisori e Regolatori dei dazi di Venezia e di Terraferma furono creati in numero di tre, nel 1617, allo scopo di rivedere e riordinare la dissestata amministrazione dei dazi della Repubblica.

 

Nel 1625, vennero aumentati con altri due, detti di rispetto, fino al 1674, e poi aggiunti.

 

Verso il 1769, gli Aggiunti diventarono effettivi, sicché i magistrati da tre passarono a cinque membri.

 

Ebbero facoltà di suggerire gli opportuni provvedimenti ai Savi ordinari, i quali ne riferivano in Senato.

 

Dapprima l'opera della nuova magistratura si diresse a quei dazi che si trovavano in maggior disordine, cioè a quelli del vino, della seta, delle carte da gioco e dei velluti neri.

 

Gli altri dazi furono rivisti e riordinati negli anni successivi. 

 

Nel 1621, i Revisori regolavano l'amministrazione dei dazi di Terraferma; altri provvedimenti furono da essi presi insieme coi cinque Savi alla Mercanzia e coi Governatori delle Entrate.

 

Anzi ad evitare conflitti di competenza con quest'ultima magistratura, nel 1628, si stabilì che fosse esclusiva dei Revisori la competenza a conoscere degli appelli dai Rettori in cause, in cui si potevano comminare anche pene afflittive, e in quelle in cui si questionava circa l'infrazione dei capitoli dei dazi.

 

Nelle altre, invece, fu lasciata facoltà agli interessati di rivolgersi ai Regolatori o ai Governatori delle Entrate.

 

Nel 1629, si ebbe una netta distinzione delle competenze fra i tre membri della magistratura: ad uno fu affidata la cura di stabilire le condizioni degli appaltatori di dazi e dei loro fideiussori; ad un altro la giurisdizione criminale; al terzo la cassa e la revisione delle spese dei dazi.

 

Per alleviare il soverchio lavoro di questo magistrato, nel 1632, la competenza sui dazi di Terraferma passò ai Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca e più tardi anche quella sui dazi del vino, dell'olio, del tabacco e del sale ad altri magistrati.

 

 

 

SOPRAINTENDENTI

 

ALLE DECIME DEL

CLERO

 

 

 

A Venezia ai cominciò a riscuotere le decime ecclesiastiche con continuità e regolato ordine dal 1462.

 

Giusta però i principii ecclesiastici in materia, la riscossione avveniva per mezzo di collettori e di

sub-collettori non dipendenti dallo Stato.

 

Venezia, tuttavia, non mancò mai di esercitare un certo controllo su questi esattori, a mezzo di propri organi.

 

Anzi, nel 1516, creava due Sovraintendenti alle Decime del Clero, portati a tre verso la metà del secolo XVII.

 

L'opera di questi Magistrati si svolse in collaborazione con quella dei collettori ecclesiastici, e si ridusse, il più delle volte, a prestare l'aiuto del braccio secolare all'attività di quelli.

 

Nella maggior parte dei casi era bastevole, tuttavia, l'opera dei sotto-collettori, resi sempre più indipendenti da ogni altra autorità locale, aiutati dalla Magistratura secolare.

 

L'archivio riguarda le decime di Venezia, del Dogado, della Terraferma, della Istria, della Dalmazia e delle Isole Ionie e contiene documenti e notizie storiche su vari enti ed istituti religiosi, sui Cavalieri di Malta, ....

 

 

 

X SAVI

 

SOPRA LE DECIME IN RIALTO

 

 

 

La decima — primo esempio di imposta diretta — sorge in Venezia tardi, forse non anteriormente al secolo XV.

 

Ciò si spiega col fatto che la ricchezza della Repubblica, prima che essa si volgesse alle imprese di terraferma, derivava esclusivamente dai commerci ed era quindi nella sua massima parte mobiliare.

 

Comunque dai documenti esistenti risulta che essa fu imposta, per la prima volta, solo nel 1463, e nemmeno in via definitiva. In quest'anno l'imposta incise su tutte le locazioni di fondi urbani, sui mulini, e su qualsiasi altro bene posseduto sia da laici che da ecclesiastici in Venezia o nel Dogado, tra Grado e Cavarzere, o anche sul continente, in territorio soggetto alla Repubblica o ad altri Stati.

 

L'accertamento del reddito dei sudditi laici, non esclusi i forestieri non sudditi Veneti, fu affidato ad una magistratura di cinque nobili: la riscossione invece ai tre Governatori alle Entrate.

 

In seguito non sappiamo bene se i cinque siano stati portati a nove o se sia stato temporaneamente creato un collegio di nove.

 

Certo, anche dopo l'istituzione dei dieci Savi, fatta più tardi, furono create deputazioni straordinarie di savi alle decime in numero vario.

 

In anni successivi alla creazione del nuovo officio si ebbero varie leggi interpretative per evitare le evasioni: espressamente perciò si dichiararono soggetti alla imposta gli interessi dei capitali, i noli, le merci, l'oro, i cambi, gli stipendi di qualsiasi officiale, ecc.

 

Nel 1477 la magistratura veniva resa perpetua ed ordinaria; i suoi membri venivano portati a dieci, a cinque dei quali si affidò la parte della città situata oltre Canal grande e agli altri cinque l'altra.

 

Gli stessi Savi ebbero competenza d'appello dai 5 Deputati alla Provvision del denaro pubblico, ai quali era affidato l'accertamento dei beni soggetti al campatico.

 

Ed essi pure, infine, furono incaricati dell'esecuzione delle leggi riguardanti la vendita dei beni lasciati ad pias causas.

 

Le redecimazioni dovevano farsi per legge ogni decennio, ma in realtà dal principio del secolo XVI alla caduta della

Repubblica non ne vennero fatte che nel 1514, nel 1537, nel 1566, nel 1581, nel 1661, nel 1711 e nel 1740.

 

Dagli atti di questa magistratura si può ricavare, dal 1514 in poi, la storia completa della proprietà edilizia veneziana e delle case e dei beni appartenenti a veneziani situati fuori di Venezia.

 

 

 

OFFICIALI

 

ALLA DOGANA DA MAR

 

 

 

L'ufficio della Dogana da Mar è uno dei più antichi della Repubblica veneta.

 

Il primo decreto del Maggior Consiglio, che lo riguardi, risale al 1256, ma esisteva certo già prima di questa data. Nel 1284 ebbe ingresso nel Consiglio.

 

La sua principale incombenza era quella di riscuotere i dazi imposti sulle merci importate per via di mare.

 

 

 

OFFICIALI

 

ALL'ESTRAORDINARIO

 

 

 

L'ufficio era composto in principio di quattro e poi di sei nobili, che duravano in carica sedici mesi e avevano il titolo di Visdomini del Mare o Visdomini della Tavola del Mare.

 

Nei primi tempi ebbero solamente funzioni esecutive, mentre le deliberative erano attribuite al Collegio dei Savi; in seguito costituirono un organo in sottordine ai Savi della Mercanzia.

 

 

 

DOGANA DA TERRA 

 

 

TAVOLA DELL'ENTRATA

 

 

 

Gli Ufficiali alla Tavola dell'Entrata — più tardi detti Visdomini all'Entrata da Terra — furono istituiti, nel 1287, in numero di tre, poi portati a cinque e in ultimo a sei.

 

Al fine della riscossione dei dazi relativi essi registravano le merci introdotte nella città su tre tavole, sulla prima delle quali prendevano nota delle drapperie grosse, sulla seconda delle altre, sulla terza del ferro.

 

Nella seconda metà del secolo XVI le loro mansioni crebbero, per essere passata ad essi l'esazione dei dazi sopra i contratti di merci, prima spettante alla Messettaria.

 

 

 

TAVOLA DELL'INSIDA

 

 

 

Intorno allo stesso anno 1287 furono istituiti gli Ufficiali alla Tavola di Uscita, detti, pure essi, in seguito Visdomini all'Uscita.

 

Erano in numero di tre ed ebbero incarico di riscuotere i dazi sulle merci esportate e di ricercare i frodatori.

 

Il denaro che riscuotevano doveva essere consegnato ai Camerlenghi di Comun. (Vedi l'archivio dei Cinque Savi alla Mercanzia).

 

 

 

GOVERNATORI

 

DELLE ENTRATE

 

 

 

REVISORI E REGOLATORI

 

DELLE ENTRATE PUBBLICHE  IN

 

ZECCA

 

 

 

DEPUTATI AGGIUNTO

 

ALLO SPOGLIO DEI LIBRI

 

DEI GOVERNATORI

 

DELLE ENTRATE

 

 

 

INQUISITORI AI GOVERNATORI

 

DELLE ENTRATE

 

 

 

I Governatori delle Entrate sorsero nel 1433. Furono istituiti per raccogliere ad unità le sparse fila dell'amministrazione finanziaria della Repubblica.

 

Erano in numero di tre e duravano in carica due anni. Ebbero ingresso in Senato e diritto di voto.

 

Nel 1474, essendo aumentata la mole degli affari, si creò un altro Governatore, e, pochi anni dopo, nel 1480, fu aggregato all'ufficio un esattore.

 

Nel 1516 infine, fu, dal Maggior Consiglio, decretata la creazione di un altro membro.

 

Ampie ed importanti furono le loro attribuzioni: avevano facoltà di proporre al Senato provvedimenti, sia circa le entrate che le uscite, sia riguardo ai luoghi di Terraferma che a quelli marittimi.

 

Vigilavano sugli ufficiali dello Stato incaricati di riscossione; ne rivedevano i libri, ne trasmettevano il denaro ai Camerlenghi di Comun e ne denunziavano i reati agli Avogadori.

 

Ebbero in un primo tempo diritto di accusa contro i frodatori delle pubbliche entrate, a cui in seguito si aggiunse una vera e propria giurisdizione contro gli incaricati della riscossione.

 

Riscuotevano la decima imposta sui beni immobili e tenevano preciso elenco di tutti i debitori di quella, poiché era a chiunque vietato di aspirare a uffici pubblici senza essere in regola coi pagamenti. Potevano anzi sequestrare i beni dei contribuenti insolventi e subastarli.

 

La liquidazione della decima, però, era lasciata alla competenza dei X Savi sopra le decime, ai quali pure si appellava dalle sentenze dei Governatori.

 

I Revisori e Regolatori delle entrate pubbliche in Zecca sorsero, come magistratura straordinaria, nel 1584, allo scopo di meglio regolare le entrate pubbliche devolute alla Zecca.

 

Erano tre.

 

II nuovo officio si trasformò in ordinario e perpetuo, nel 1592, ed ebbe come sua principale incombenza quella di curare e regolare l'esazione dei dazi, importantissima fonte del pubblico erario.

 

La loro competenza si estese alla esazione di tutte le entrate da parte di terra, mentre di quelle da parte di mare erano incaricati i Regolatori alla Scrittura.

 

Ebbero inoltre, nel 1630, l'incarico di rivedere i conti di quelli che amministrassero denaro pubblico in via straordinaria: e cioè dei Provveditori straordinari di Brescia, Verona, Legnago, Orzinuovi, Peschiera e dei Provveditori Generali di Terraferma e da Mar.

 

Invigilavano sulla buona amministrazione delle entrate, sia prescrivendo le regole più adatte alla riscossione, sia impedendo le frodi.

 

Giudicavano dei titoli per esenzioni da gravezze e da dazi, e rilasciavano permessi per l'istituzione di nuovi mercati e di nuove fiere.

 

Nello stesso 1600 furono sottratte alla loro competenza le comunità del Dogado, attribuite al Collegio della Milizia da Mar, ed i Monti di Pietà, che passarono agli Scansadori.

 

Magistratura istituita nel secolo XVII come provvisoria e rinnovata di tanto in tanto, quando fu necessario procedere a grandi ricerche nei libri dei Governatori per colpire i pubblici debitori e per rettifiche.

 

Fu eletto saltuariamente nei secoli XVII e XVIII un particolare magistrato per esercitare il compito inquisitivo contro i pubblici debitori, che era  di esclusiva pertinenza  dei Governatori. 

 

Le carte di queste 4 magistrature (moltissime delle due prime, assai poche delle due altre) hanno sempre formato un unico archivio, il quale è adesso in via di ordinamento.

 

Esso presenta le voci proprie di ogni magistratura veneta: Capitolari, Decreti del Senato, Terminazioni, Corrispondenze coi Rettori; e quelle particolari della sua materia: Dazi, Appalti di dazi e di botteghe per generi di monopolio, Libri della decima e del campatico, Bilanci di Terraferma e del Dogado; notevolissima sopra tutto la collezione delle Polizze d'incanto per vendita di beni immobili di pubblici debitori morosi, perché esse hanno ancora un valore pratico, servendo talvolta da titolo per diritti.

 

 

 

 

DEPUTATI ALL'ESAZIONE

 

DEL DENARO PUBBLICO

 

E

 

PRESIDENTI

 

SOPRA LE VENDITE

 

 

 

Questa Magistratura fu istituita nel 1604 con due membri tolti dal corpo del Senato, che, nel 1608, vennero portati a tre.

 

Alla fine della prima metà del 700 se ne nominarono cinque, ma nel 1774 vennero di nuovo ridotti a tre.

 

Fu prima istituita in via straordinaria e solo nel 1640 diventò definitiva.

 

Essa aveva autorità sopra tutti gli uffici di esazione e sopra tutte le cariche dello Stato.

 

Nessuno poteva assumere un ufficio senza provare con una sua attestazione di non essere debitore verso lo Stato.

 

Verso il 1620 ebbe il mandato di presiedere alla vendita degli uffici dei ministri pubblici subalterni e più tardi alla distribuzione delle grazie, che dovevano essere poi convalidate dal Pien Consiglio, dal Senato e dalla Quarantia.

 

Con decreto del 1626 venne dato incarico ad ognuno dei Presidenti per turno di rivedere settimanalmente le casse degli uffici di Venezia in relazione ai debitori e di farne riferte ogni 15 giorni al Collegio dei Savi.

 

Nel 1627 fu imposto a tutti i magistrati dello Stato di esibire i loro libri ad ogni richiesta dei Presidenti.

 

In seguito, fra il 1629 e il 1632, furono obbligati tutti gli uffici di produrre la consistenza di cassa per assestarla e per stabilire i modi di rendere più facili le esazioni.

 

Nel 1636 ebbe anche la materia riguardante l'usurpazione dei beni pubblici.

 

In certe contingenze, per indagare sui disordini degli uffici, vennero nominati degli Inquisitori straordinari con speciale mandato, ma questo cessò nel 1710, con l'incarico dato ad uno dei Presidenti di permanentemente inquisire.

 

Nel 1680 vennero per breve tempo nominati due aggiunti.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

AGLI OLII

 

 

 

La materia degli olii, sia per quanto riguardava l'approvvigionamento della città, sia per quanto si riferiva al pagamento dei dazi relativi, fu soggetta, sino al 1531, alla Ternaria Vecchia.

 

In quest'anno invece essa fu attribuita ad un nuovo magistrato, composto di due membri, detti Provveditori i quali, aumentata la loro attività, furono portati, nel 1597, a tre. 

 

Il nuovo ufficio doveva approvvigionare di olio la città, regolare i prezzi, fissare il calmiere, curare l'amministrazione del dazio, ricercare e punire i contravventori e i contrabbandieri, rivedere e verificare le misure usate dai venditori.

 

La sua competenza si estendeva a tutta la Terraferma. 

 

Davanti ad esso si appellava dalle sentenze della Ternaria Vecchia.

 

Per la regolazione dei prezzi esisteva un ufficio, detto la Doanetta, retto da un funzionario non patrizio chiamato Deputato ed eletto dal Collegio, il quale dipendeva dai Provveditori.

 

Estratti dei capitolari della Ternaria Vecchia (1420-1680) e Indici del capitolar del Magistrato sopra Olii (1269-1679).

 

 

 

UFFICIALI

 

AL FRUMENTO

 

 

 

Gli Ufficiali al frumento si trovano sin dai primi tempi del Maggior Consiglio; ad essi fu affidata l'importante materia delle biade fino al 1349.

 

In seguito non rimase loro che l'amministrazione dei fondaci della farina a San Marco ed a Rialto.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA OFFICI

 

 

 

I Provveditori sopra Offici (o sopra le ragioni degli Uffici) furono creati dal Maggior Consiglio, nel 1381, innumero di tre, con l'incarico di rivedere i conti e il funzionamento degli uffici dell'Avogaria, delle Biave, del Sal, dell'Arsenale e delle Cazude e di proporre nel caso la diminuzione delle spese.

 

La loro competenza fu poi ampliata: infatti, nel 1489, fu loro attribuita la revisione dei conti dei Camerlenghi del Comune; nel 1491, per decreto del Consiglio dei Dieci, fu imposto a tutti gli ufficiali aventi maneggio di pubblico denaro di comunicare ad essi ogni mese la situazione di cassa; nei primi anni del secolo XVI infine ebbero anche il compito di rivedere i conti dei Governatori delle Entrate, delle Rason vecchie e nuove, della Zecca dell'oro e della Zecca dell'argento.

 

Uno dei Provveditori, inoltre, presiedeva all'esazione della decima sopra gli incerti delle cariche, tanto interne che esterne.

 

Data l'importanza delle loro funzioni, i Provveditori, sin dal 1484, entravano in Senato con diritto di voto.

 

 

 

OFFICIALI

 

ALLE RASON VECCHIE

 

E RASON NUOVE

 

 

 

Gli Officiali alle Rason vecchie, e gli Officiali alle Rason nuove furono due magistrature intimamente collegate, fra loro e, senza dubbio, tra le più importanti della Repubblica.

 

Primi a sorgere furono — come lo dice lo stesso nome — gli Officiali alle Rason vecchie.

 

Come molte magistrature veneziane la troviamo, nel 1368, istituita in via straordinaria dal Senato, con lo scopo di rivedere i conti dei Rettori del Trevisano, Mestre, Noale, Castelfranco, Asolo ed altre terre.

 

Divenne stabile, nel 1375, con altro decreto dello stesso Senato. In questo stesso anno la sua competenza fu estesa a tutti i Rettori veneziani, nell'anno successivo agli Ambasciatori e, nel 1381, fu ad esso anche affidata la vigilanza su alcuni dazi e le locazioni delle pesche pubbliche.

 

 Nel 1385, il Maggior Consiglio gli diè diritto di esazione da tutti i debitori dello Stato; anni dopo ottenne pure la revisione dei conti degli Ufficiali del Levante, e dei Rettori dell'Istria e del Dogado, e infine nel 1394 l'importantissima mansione di notare quei Magistrati che mancassero o trascurassero di intervenire agli offici a cui erano preposti.

 

Le quali note venivano chiamate appuntature.

 

Ma anche per questa magistratura il numero grande di affari costrinse, ad un aumento dei membri e ad uno sdoppiamento dell'organo in due altri, delle Rason vecchie e delle Rason nove.

 

Nel 1395 infatti si portò il numero degli Officiali da quattro a sei; ed ognuno dei due nuovi organismi fu composto di tre membri.

 

Nello stesso decreto di istituzione vengono riaffermate le funzioni che si erano, man mano, attribuite alla vecchia magistratura.

 

Ma l'evoluzione dell'organo non era ancora compiuta; nel 1401 furono ad esse affidate la revisione dei conti dei Rettori di Candia e, nel 1409, quella dei Rettori di tutta la Dalmazia; e negli anni successivi la vigilanza sull'amministrazione finanziaria dei Rettori dell'Albania e della Morea dei Consoli e Vice Consoli di Siria e di Aleppo, e inoltre quella sui cottimi e i viaggi di Fiandra e Cipro.

 

E' assai interessante notare, che nel 1413, sia alle Rason vecchie che alle Rason nuove, fu attribuita giurisdizione criminale sulle sottrazioni di pubblico denaro, commesse dagli Ufficiali dello Stato; e, infine, nel 1433, ebbero facoltà di far donativi e le spese di ospitalità a potentati stranieri. 

 

Già dal 1410 avevano avuto ingresso nel Consiglio dei Pregadi con diritto di voto.

 

 

 

SCANSADORI

 

ALLE SPESE SUPERFLUE

 

 

 

I tre Provveditori e Revisori sopra la scansazione e regolazione delle spese superflue, sebbene ci sia chi li faccia risalire al 1546, vennero istituiti certamente, come appare dal loro capitolare, nel 1576, subito dopo la famosa peste, in seguito alla quale restarono vacanti, per morte di persone, molti uffici.

 

Dovevano sorvegliare sul funzionamento degli uffici di tutto lo Stato, proporre la soppressione degli inutili, il regolamento di quelli che si mostravano necessari e per questi la riduzione delle spese di esercizio.

 

In particolar modo, e sotto questo profilo, dipesero dagli Scansadori gli uffici del Sale, delle Biade, dei Governatori delle Entrate e delle Camere degli Imprestidi, e sopratutto i Monti di Pietà, che sino allora avevano dipeso dai Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca.

 

Riguardo a queste ultime istituzioni ebbero facoltà di emanare capitoli.

 

Le funzioni degli Scansadori erano state compiute prima della loro istituzione dai cinque Savi alla Mercanzia e dai Governatori delle entrate, ma in maniera più limitata.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

AL SAL

 

 

 

Incerta è l'origine di questa magistratura, che risale almeno al sec. XIII.

 

I quattro funzionari che la componevano erano chiamati nei primi tempi salinieri del mare.

 

Dovevano non solo far sorvegliare la fabbricazione del sale ed impedirne il contrabbando, ma anche acquistare sale in luoghi non soggetti alla Repubblica.

 

Ebbero grande importanza, perché il commercio del sale fu certo uno dei primi e più lucrosi commerci dei Veneziani.

 

Fino dal 1276 ebbero l'attribuzione di fissare il prezzo del sale, e di imporre severe pene ai contravventori delle disposizioni prese a difesa di questa principale regalia.

 

Le cospicue somme, che procuravano con la loro attività allo Stato, servivano in gran parte per l'erezione e la manutenzione delle pubbliche fabbriche e dei monumenti pubblici di Venezia.

 

Nei secc. XIV e XV, si trova saltuariamente un'altra magistratura del sale di Rialto probabilmente sottoposta a questa.

 

 

 

SINDICI E GIUDICI

 

ESTRAORDINARI

 

 

 

Nel secolo XIV, si incontrano già tre sindici, eletti in seno alla Quarantia Criminale, con l'obbligo di giudicare, insieme ai Consoli dei Mercanti ed agli Officiali alla Messetteria, i reati dei sensali di Rialto.

 

E pure a questi officiali, nello stesso secolo, fu attribuito l'incarico di formare le tariffe per notai, scrivani, fanti, massari ed altri officiali inferiori e proporle per l'approvazione in Quarantia criminale.

 

Nel secolo successivo gli stessi sindici dovettero formare le tariffe per i notai pubblici (1531).

 

Nel 1442, il numero dei membri fu portato a sei e le competenze divise: tre dovevano vigilare gli offici di S. Marco e tre quelli di Rialto, con l'obbligo di formare processi contro quelli ufficiali inferiori che non avessero rispettato le tariffe o avessero lucrato indebiti guadagni.

 

Nel 1515, ebbero facoltà di portare davanti ai Consigli competenti gli atti da chiunque compiuti, in una causa civile, contrariamente alle leggi, prima della sentenza definitiva, ad eccezione di quelli imputati di falso, i quali restavano di competenza degli Avogadori di Comun.

 

Pochi anni appresso (1525) il numero dei Sindici fu portato di nuovo a tre, e dovevano rendere giustizia la mattina a S. Marco e il pomeriggio a Rialto.

 

Ma fin quasi alla metà del sec. XVI, i sindici si configurano sempre come una Commissione speciale della Quarantia.

 

E lo mostra la durata della loro carica: 15 giorni fino al 1461, 4 mesi fino al 1515, e da quest'anno in poi otto mesi, che era, come è noto, il periodo di tempo in cui le Quarantie duravano in carica.

 

E' nel 1545, che i sindici si staccano da queste ultime, diventano organo stabile e assorbono le funzioni dei due estraordinari.

 

In conseguenza, si assegnò loro l'incarico, che era stato di questi ultimi, di sostituire i giudici assenti o impediti nelle corti di palazzo, comprese quelle degli Auditori Vecchi, del Cattaver e del Piovego, e presero il nome di sindici e giudici estraordinari.

 

Ebbero pure, per un certo tempo, facoltà di nominare i sollecitatori del foro ed i lettori di Palazzo (1582), e di rilasciare licenza per esercitare l'avvocatura.

 

 

 

REVISORI E REGOLATORI

 

ALLA SCRITTURA

 

 

 

I Revisori e Regolatori alla Scrittura sorsero, come magistratura straordinaria, nel 1574, con l'incarico di rivedere i conti di tutti i magistrati cittadini, che avessero maneggio di denaro.

 

L'anno successivo il numero dei membri fu portato da due a tre e la loro competenza estesa a tutti gli uffici del dominio veneto, sia civili che militari, ed alle rappresentanze diplomatiche.

 

Oltre che la facoltà di rivedere i conti, essi avevano anche quella di stabilire le norme secondo cui dovevano essere tenuti e autorità giurisdizionale sulle vertenze tra Scontri, Quaderneri ed altri ufficiali finanziari.

 

I cassieri avevano l'obbligo di esibire i loro libri ad ogni richiesta dei Revisori, ai quali, mese per mese, dovevano essere inviati i giornali delle riscossioni e delle spese, perché il controllo riuscisse continuo ed efficace.

 

Da essi dipendeva il Collegio dei Ragionati, che sostenevano davanti ad essi uno speciale esame di ammissione.

 

 

 

Canaletto-1732

Ingresso all'Arsenale

 

 

 

 

DEPUTATI

 

ALLA REGOLAZIONE DELLE

 

TARIFFE MERCANTILI

 

 

 

Per regolare l'importante materia delle tariffe mercantili il Senato istituì, il 3 settembre 1785, una speciale magistratura composta di tre membri, detti Deputati, la quale durò fino alla caduta della Repubblica.

 

Suo compito era di modernizzare l'istituto delle tariffe doganali, che inceppava allora il commercio, facendo tesoro dei progressi verificatisi in tale materia presso gli altri Stati.

 

 

 

TERNARIA VECCHIA

 

 

 

La Ternaria Vecchia (da ternieri: venditori di olio) fu istituita nella seconda metà del sec. XIII e composta di quattro membri, detti Visdomini.

 

Aveva l'incarico di riscuotere i dazi sull'olio (sia per l'entrata che per i1 consumo), sul legname e sulla grascia, di rivedere le misure, di rilasciare mandati per lo scarico delle botti di olio.

 

Aveva giurisdizione contro i debitori dei dazi ad essa spettanti.

 

La sua competenza si limitava però alle importazioni da parte di terra. In seguito ebbe anche competenza sui dazi del ferro e del sapone, ma la perdette negli ultimi tempi della Repubblica.

 

La materia dell'importazione ed esportazione dell'olio fu affidata in seguito ai Provveditori sopra olii, da cui sia questa Ternaria che la nuova vennero a dipendere.

 

 

 

TERNARIA NUOVA

 

 

 

La Ternaria Nuova fu istituita non molto tempo dopo la vecchia: alla fine del sec.XIII o all'inizio del XIV.

 

Fu composta prima di quattro, poi di sei membri, detti Visdomini.

 

Ebbe la stessa competenza della Ternaria Vecchia, ma per le merci importate per via di mare.

 

 

 

 

 

MUSEO CORRER-VENEZIA-

Luca Carlevarijs -Udine-(1663-1729)

Riva degli Schiavoni verso la Salute

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI AMMINISTRATIVI 

  

 

SAVI ESECUTORI,

 

COLLEGIO, AGGIUNTO,

 

INQUISITORE

 

ALLE ACQUE

 

 

 

 

L'importantissima materia del regolamento delle acque della Laguna fu nei primi tempi affidata al Piovego e ai Provveditori di comune.

 

Dal sec. XIV, però, data la delicatezza delle funzioni in questo campo, che involgeva, come si sa, la sicurezza militare della Dominante, se ne occupò il Consiglio dei Dieci e il Senato, o direttamente o a mezzo di Commissioni straordinarie.

 

Avendo queste fatte buona prova, nel 1501, il Consiglio dei Dieci creò un organo ordinario e permanente di tre membri presi dal Senato, col titolo di Savi.

 

Nel 1551, in coerenza a quel movimento legislativo veneziano diretto a limitare lo strapotere dell'Eccelso Consiglio, l'elezione di questi magistrati fu avocata al Senato.

 

Prima, però, nel 1505, la Repubblica aveva ritenuto necessaria la formazione di un Collegio solenne, a cui fosse affidata la decisione delle più importanti deliberazioni in materia.

 

Questo Collegio fu composto in origine di 15 senatori; nel 1531, il numero di questi fu portato a 25.

 

Ma, nel 1543, si venne ad un'altra riforma: parteciparono a quel Collegio, infatti, 40 senatori, tutti i membri del Pien Collegio sotto la presidenza del Doge, i tre Savi alle acque, i tre esecutori di cui dirò, e gli Avogadori di Comune.

 

Al posto dei capi del Consiglio dei X, poi, parteciparono, alle deliberazioni i Capi della Quarantia criminale.

 

I membri del Collegio venivano nominati dal Collegio stesso; esso doveva riunirsi una volta almeno ogni settimana; e dal 1578 dovette convocarlo il Doge.

 

Si noti infine, che, nel 1671, si dette ingresso nel Collegio anche ai Savi agli Ordini.

 

Accanto a questi due organi si pone, sin dai primi tempi, un Esecutore, aggiunto ai 3 Savi: nel 1530, il Consiglio dei X ordinò che se ne nominassero 3, e se ne riserbò l'elezione; la quale gli fu tolta, nel 1582, dal Maggior Consiglio, che se l'attribuì. 

 

Nel 1678, il Senato creò un Inquisitore, incaricato di istruire processi con lo stesso rito del Senato.

 

Tale funzione, affidata, fino al 1709, a quest'apposito organo, fu da quest'anno incarico di uno dei tre Savi.

 

L'Inquisitore ritorna a essere eletto, però, nel 1745, e a lui, dopo qualche anno (1754), fu completamente affidata la riscossione dell'imposta del 5% sui trasferimenti a titolo gratuito, di cui ora si parlerà (il che si diceva a Venezia pagar l'acque).

 

A render completa la esposizione, è da ricordarsi che, nel 1542, si trova istituito un pubblico matematico, con alle sue dipendenze un certo numero di periti (Proti e Vice-Proti), incaricato di dare pareri al Magistrato in materia di argini, regolamenti, porti, fiumi e lidi, ecc., oralmente o per iscritto.

 

La competenza di questi organi fu di grande importanza: la buona tenuta delle acque lagunari, dei lidi (dal 1520 fino a quest'anno tale materia fu affidata ai Provveditori al Sal), dei fiumi che sfociavano nella laguna fu loro affidata.

 

Ebbero essi anche giurisdizione criminale; anzi, in alcuni casi, come taglio di argini di fiumi, intestadure, impedimento al corso delle acque, potettero servirsi del rito del Consiglio dei X.

 

Ma fra le più importanti competenze dei Savi è da ricordarsi l'esazione a loro affidata del 5% su tutti gli acquisti a titolo gratuito (eredità, legati, donazioni, ecc.).

 

Sarebbe troppo lungo, e fuori del prefisso compito, di enumerare qui tutte le disposizioni del Senato in materia.

 

Norme si ebbero nel 1565 (si dichiararono esenti dall'imposta le eredità da padre, madre, fratello, sorella, avo, ava, marito e moglie), nel 1572 (si chiarì il decreto precedente), nel 1573 (esenzione a favore dei legati ad pias causas, che non eccedessero i 200 ducati, e di quelli ordinari non superiori ai 5), nel 1574 (si sottoposero alla imposta anche le grazie, pensioni e cariche conferite dal governo).

 

Nel 1617, l'imposta fu estesa alle città soggette sia di Terraferma che da Mar, e, nel 1619, si emisero nuove disposizioni a riguardo.

 

Numerose altre norme, ad evitare le frodi, furono emanate nel 1655, nel 1663, nel 1718, 1719, 1726, 1729, 1732 e infine nel 1745. Interessa ricordare qui soltanto che, nel 1619, fu fatto obbligo al Cancellier Grande e ai Cancellieri Inferiori di ordinare ai notai la presentazione di copie di tutti i testamenti.

 

 

 

PROVVEDITORE

 

ALL'ADIGE

 

DEPUTATO

 

ALLE VALLI VERONESI

 

 

AGGIUNTO AL MAGISTRATO

 

SOPRA I BENI INCULTI

 

 

 

Una magistratura sul fiume Adige si trova dalla fine della seconda metà del secolo XVI.

 

Era composta di due o tre membri; ma in forma stabile apparisce solo nel 1677.

 

tale anno vennero eletti tre provveditori con un aggiunto, ai quali venne poco dopo aggregato un Collegio di nove membri. In seguito il magistrato si ridusse a tre membri senza l'Aggiunto.

 

Sorvegliavano il corso del fiume, riscuotevano il campatico per la riparazione delle rive, vigilavano i mulini sorti sul fiume e ordinavano la vendita delle alluvioni formate dal corso di quello.

 

Avevano competenza a giudicare le questioni che sorgevano in tal materia: e dalle loro sentenze si appellava al Collegio dei XX Savi del corpo del Senato.

 

La bonifica del territorio veronese, bagnato dall'Adige, di natura paludosa, fu affidata, su proposta dei Provveditori ai Beni inculti, nel 1780, ad un apposito magistrato, denominato Deputato all'asciugamento delle valli veronesi.

 

Egli era in continue relazioni, oltre che col magistrato ai Beni inculti, anche con quello alle Acque.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

ALL'ARMAR

 

PAGATORI

 

ALL'ARMAMENTO

 

 

INQUISITORI

 

ALL'ARMAR

 

 

TRE

 

SULLE GALEE DEI CONDANNATI

 

 

 

I Provveditori all'Armar furono istituiti nella seconda metà del sec. XV. Fino al 1644 furono due: dopo diventarono tre.

 

Avevano alle loro dipendenze il materiale ed il personale della marina da guerra in disarmo ed in allestimento: nominavano gli ufficiali di marina e gli altri funzionari non patrizi e giudicavano sommariamente nelle questioni fra ufficiali, marinai e condannati.

 

Al principio del secolo XVII, ebbero facoltà, insieme al Collegio della Milizia da Mar e ai Tre sulle galee dei condannati, di inquisire nei casi di preda o naufragio di navi venete.

 

Avevano inoltre giurisdizione su quanto riguardava la navigazione, sul Canale della Giudecca, sulla scuola di San Nicolò dei Marineri.

 

Potevano mettere parte per il loro ufficio come i Savii del Consiglio.

 

Insieme ai Provveditori all'Armar attendevano all'armamento e al disarmo delle navi i Pagatori o ufficiali alla Camera dell'armamento, che vennero istituiti, alla fine del secolo XIII, e variarono da tre a cinque.

 

Il loro compito, dopo la creazione dei Provveditori all'Armar, si restrinse al pagamento degli equipaggi; prima invece dovettero avere attribuzioni molto maggiori.

 

Sulle ciurme dei condannati alla galera presiedevano i Tre sulle galee dei condannati, istituiti nel 1545.

 

Gli archivi di queste due ultime magistrature fanno pure parte dell'archivio dell'Armamento, nel quale si trovano altresì frammenti dell'archivio degli Inquisitori all'Armar, che venivano alle volte eletti per reprimere gli abusi e per rivedere la gestione dei magistrati all'armamento.

 

 

 

PROVVEDITORI, PATRONI,

 

INQUISITORI

 

ALL'ARSENALE

 

VISDOMINI

 

ALLA TANA

 

 

 

L'Arsenale fu una delle principali glorie della Repubblica Veneta e uno degli istituti più curati e sorvegliati (il Doge aveva l'obbligo di visitarlo ogni mese insieme col Consiglio Minore; dal 1645, ogni trimestre insieme col Collegio dei Savi).

 

Su di esso invigilava in maniera ordinaria e diretta una magistratura di tre membri, chiamati Patroni all'Arsenal, la cui istituzione, sebbene traccie se ne trovino solo nella seconda metà del sec. XIII, deve riportarsi più oltre nel tempo, dato il carattere marinaro della città, fin dai primi anni di vita.

 

Essi dovevano custodire l'Arsenale di notte e di giorno; abitarvi durante la loro carica (nel 1486 tale obbligo fu ristretto alla dimora di almeno uno di essi per settimana); tenere le chiavi; essere tutti e tre presenti nel caso in cui occorresse aprire le porte dell'Arsenale dopo un'ora di notte; recarsi uno di essi ogni mese insieme con un Provveditore davanti al Collegio dei Savi per dar conto delle cose avvenute nel mese precedente.

 

Nel 1444, furono ammessi in Senato con diritto di voto.

 

Nel 1565, furono chiamati a comporre il Collegio sopra l'Arsenale insieme ai Provveditori, a due Savi di Terra Ferma, a due Savi agli Ordini, a un Consigliere, a un Capo della Quarantia Criminale e a un Savio del Consiglio; Collegio che si riuniva dapprima una volta all'anno, poi ogni biennio, per provvedere ai bisogni economici e alla buona disciplina dell'istituto.

 

Dal 1637 in poi la facoltà di convocarlo spettò ai Patroni.

 

Accanto ai Patroni, eletti dal Maggior Consiglio, nel sec. XV sorsero i Provveditori, eletti dal Senato, prima in numero di due (1490), poi di tre, il più anziano dei quali ebbe, dal 1683, diritto di inquisizione.

 

Avevano varie competenze comuni con i Patroni con i quali concorrevano a formare il Collegio dell'Arsenale:

dovevano dimorare nell'Arsenale, ciascuno per quindici giorni continui.

 

Un'altra antica magistratura sopra l'Arsenale (si trova fin dal sec. XIII) fu quella dei tre Visdomini alla Tana (deposito di cordami), prima del 1558 denominati ufficiali alla Camera del Canevo. Venivano eletti dal Maggior Consiglio.

 

Si trovano infine anche dapprima tre, poi un solo Inquisitore all'Arsenale, nominati di tempo in tempo dal Senato per ovviare ai disordini derivanti dalla cattiva amministrazione.

 

In seguito alle inchieste e alle relazioni dell'ultimo di questi inquisitori, eletto nel 1753, furono stabiliti quattro amministratori dei pubblici effetti col compito di regolare tutta la gestione amministrativa.

 

 

 

INQUISITORE

 

ALLE ARTI

 

 

 

Il 17 marzo 1707, venne istituito, con autorità eguale al Senato ed in via straordinaria un Inquisitore sulle arti specialmente in relazione ai commestibili.

 

Egli ebbe l'incarico principalmente di punire i contravventori in tale materia.

 

Un inquisitore sulla regolazione di tutte le arti, non esclusa quella della seta, venne istituito, il 19 luglio 1751, con l'incarico di proporre al Senato gli opportuni provvedimenti per la riduzione dei prezzi dei commestibili e del costo della mano d'opera nelle arti.

 

Il 7 giugno 1753, furono aggiunti ad esso straordinariamente tre Deputati per l'erezione di un albergo dei poveri.

 

Il 4 febbraio 1762, l'Inquisitore, temporaneamente non più eletto, fu ristabilito con l'incarico di cercare di dare impulso alle industrie dello Stato e di favorirne in tutti i modi l'esportazione.

 

Dopo un'altra interruzione fu definitivamente ristabilito, il 27 settembre 1777, e continuò fino alla caduta della Repubblica.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

ALLE ARTIGLIERIE

 

 

 

All'inizio del secolo XVI si trova menzione di un Provveditore sopra le Artiglierie e le munizioni eletto dal Consiglio dei Dieci.

 

Nel 1588, detta elezione fu rimessa al Senato, che, l'anno seguente, portò a tre il numero dei membri, uno dei quali aveva in consegna la cassa.

 

Era loro compito soprintendere alla costruzione del materiale d'artiglieria, alla provvista e confezione delle munizioni ed all'organizzazione del personale iscritto nelle varie scuole di bombardieri dello Stato.

 

Nel 1648, fu loro concesso di procedere criminalmente contro chi si appropriasse delle munizioni e, nel 1679, ottennero competenza civile nelle cause fra i bombardieri e la loro arte, ad eccezione delle controversie sulla matricola, spettanti al magistrato sulla Giustizia Vecchia.

 

 

 

UFFICIALI

 

ALLE BECCHERIE 

 

PROVVEDITORI

 

ALLE BECCHERIE 

 

COLLEGIO DEI XII E DEI V

 

ALLE BECCHERIE

 

 

 

Non si può con precisione indicare l'anno di nascita degli Ufficiali alle beccherie, i quali però esistevano già nel secolo XIII, come risulta da disposizioni del 1249 regolatrici delle loro attribuzioni. Il loro numero, dapprima di tre, fu portato a quattro nel 1363.

 

Avevano l'incarico di tenere approvvigionata la città di carni, di riscuotere il dazio relativo, di curare la bontà della merce in vendita e la giustezza dei prezzi e dei pesi.

 

Agli inizi del sec. XV fu loro affidata anche la vigilanza sull'industria dei cuoiami, esercitata dall'arte degli scorzeri.

 

Nel corso del sec. XV, per meglio provvedere all'importantissima bisogna, venne istituito il Collegio dei XII o dei beccai, composto da due consiglieri inferiori presidenti, da due governatori delle entrate, da due provveditori sopra camere, da due Provveditori al sale e dai quattro ufficiali alle beccarie.

 

Nel 1545, per dare maggiore autorevolezza all'ufficio, vennero istituiti due Provveditori alle beccarie, che venivano eletti dal Senato.

 

Essi erano tenuti a far affluire a Venezia la quantità di bovi necessaria per la cittadinanza e ad invigilare che nello Stato l'allevamento del bestiame dovesse essere ripartito in proporzione alle possibilità di tutti i poderi.

 

Avevano giurisdizione — estesa a tutto lo Stato — circa gli abusi e le frodi, che potessero essere commessi dai mercanti, dai macellai, ecc. specialmente in materia di calmiere.

 

Nel 1573, vennero meglio definite le mansioni dei quattro Ufficiali alle beccarie affidando al primo la cassa del dazio di Venezia, al secondo la cassa del dazio di fuori, al terzo il peso della carne nei macelli di Rialto e al quarto nei macelli di S. Marco.

 

Essi ricevettero pure la potestà di processare e di punire i frodatori dei pesi e dei calmieri ed i colpevoli di altri delitti a queste materie connessi.

 

I colpevoli condannati avevano diritto di ricorrere in appello ai Provveditori.

 

Malgrado l'istituzione dei Provveditori continuò a sussistere il Collegio delle beccarie fino al 1598, incui fu sostituito da un Collegio di cinque Savi sopra le beccarie con l'incarico di unirsi ai Provveditori per consigliarli nelle materie ad essi affidate.

 

Verso il 1620, anche questo Collegio fu soppresso e, a consigliare i due Provveditori nelle gravi questioni, vennero destinati i Cinque Savi alla mercanzia.

 

Nel 1678, fu aggiunto un terzo Provveditore, detto aggiunto, che doveva attendere particolarmente al fondaco dei cuoiami, prima invigilato da tre inquisitori eletti dal Senato.

 

Era affidata ai Provveditori, unitamente al Pien Collegio, anche la deliberazione sugli appalti della carne dei bovi, dei vitelli, degli agnelli, dei capretti, dei castrati e delle carni insaccate degli animali porcini, a Venezia e nel dogado.

 

Avevano anche facoltà di nominare fra di loro un inquisitore per la formazione dei processi, indipendentemente dai quattro Ufficiali alle beccarie, e di stabilire anche alcuni dazi sulle carni in alcune località del dogado.

 

 

 

 

Luca Carlevarijs -Udine-(1663-1729)

Il molo di Venezia nel Bacino di San Marco, c. 1709

 

 

 

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA BENI COMUNALI

 

 

 

Sui beni destinati agli usi civici invigilarono vari organi ordinari e straordinari in ordine di tempo.

 

La materia infatti fu prima regolata dal Consiglio dei Dieci, poi nel secolo XVI fu affidata a due Provveditori sopra gli usurpi dei beni comunali e nel 1574 a tre Provveditori sopra i beni comunali.

 

Accanto a questi si trovano, nel 1602, istituiti due Revisori con facoltà di inquisizione contro le usurpazioni ed alienazioni illecite; altri due furono eletti nel 1604, e contemporaneamente tale materia venne del tutto sottratta ai Rettori.

 

Questa stessa facoltà di inquisizione fu attribuita ad un Provveditore, nel 1684, quando la Repubblica fu costretta alla vendita di una parte dei beni comunali.

 

Nelle cause che si discutevano davanti a questi Magistrati dovevano intervenire i Fiscali della Repubblica; e le loro sentenze venivano riesaminate in appello dal Collegio dei venti Savi del Corpo del Senato.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA BENI INCULTI

 

 

 

I Provveditori ai Beni Inculti furono istituiti dal Senato, nel 1566, per sopravegliare alle bonifiche e alle culture che si erano rese necessarie nel territorio della Repubblica.

 

La loro istituzione era stata preceduta, nel 1545, da una ispezione dei territori incolti e malsani, affidata a competenti; ispezione che aveva consigliato la creazione di un organo permanente.

 

Fu a questi nuovi officiali affidata la sorveglianza sulle bonifiche in corso, il promuovere consorzi a tale scopo e dare parere sui progetti dei tecnici.

 

Erano incaricati di formare il catastico dei possessori di acque direttamente senza obbligare gli stessi a recarsi davanti ad essi, ma servendosi al bisogno dei Rettori.

 

Confermavano inoltre il possesso delle acque pubbliche, quando avesse determinati requisiti di durata e agivano contro gli usurpatori delle acque stesse.

 

Accanto a questi officiali vi era un Deputato all'Agricoltura con l'incarico di dare opportuni consigli tecnici.

 

 

 

ESECUTORI

 

CONTRO LA BESTEMMIA

 

 

 

I tre esecutori contro la Bestemmia, detti pure Difensori in foro secolare delle leggi di Santa Chiesa e Correttori della negligenza delle medesime (parte del Senato 17 agosto 1759), furono istituiti nel 1537.

 

Nella materia ad essi affidata erano stati competenti in un primo tempo i Signori di Notte al Criminal, ed in seguito il Consiglio dei X, in unione, sotto certi riguardi, agli Avogadori di Comun, e senza che peraltro ai primi fosse tolta del tutto ogni ingerenza in materia.

 

Ebbero competenza a giudicare, con lo stesso rito e con la stessa autorità del Consiglio dei X, i reati di bestemmia e di turpiloquio, le profanazioni di luoghi sacri, le deflorazioni di vergini con promessa di matrimonio, il lenocinio, i giuochi illeciti, e, in conseguenza, dovettero sorvegliare i Casini o case da giuoco, proibiti dal Consiglio dei X fino dal 1599.

 

Vigilavano le osterie perché non si facesse uso di carne nei giorni proibiti ed avevano una certa giurisdizione sui forestieri e ebrei per la tutela dell'ordine pubblico.

 

Nel 1608 fu ad essi altresì attribuita competenza insieme ai Censori in materia di scommesse che si facessero in occasione delle elezioni del Maggior Consiglio.

 

Esercitavano pure un certo controllo sulla pubblicazione dei libri.

 

Punivano dal 1641 i cristiani che avessero avuto rapporti carnali con donne ebree ed infine rivedevano in appello le sentenze emesse dal Magistrato della Sanità in materia di meretricio e quelle dei Rettori di Terraferma nei reati di bestemmia.

 

Ad essi era affidata la nomina di due Capi per ogni contrada, obbligati di avvisare le guardie della Piazza Ducale di ogni misfatto o mormorio sedizioso.

 

Nel 1583, quando si impose ai forestieri di denunziare la loro dimora in città a questi ufficiali, il loro numero fu portato a quattro.

 

 

 

PROVVEDITORE

 

SOPRINTENDENTE

 

ALLA CAMERA DEI CONFINI

 

 

 

In epoca non precisata fu istituita nella Secreta una camera apposita per la custodia delle carte e dei disegni riguardanti i confini dello Stato.

 

Ad essa fu destinato dapprima un segretario, il quale nel 1675 fu incaricato di registrare, con l'aiuto di due segretari della Cancelleria Ducale, i decreti del Senato nella materia dei confini dal 1644 in poi, affinché prontamente potessero consultarsi.

 

Nel 1676, rendendosi necessaria l'istituzione di un apposito magistrato per la cura di così gelosa materia, fu eletto un Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, al quale fu dato incarico di rivedere e di regolare le scritture riguardanti i confini dello Stato, di farsi inviare dalle città di Terraferma quelle che non si trovassero nella Camera, di conservare gli atti deliberati al riguardo dalla Repubblica, di rivedere in fine i disegni delle fortezze.

 

Fu posto alle dipendenze del Senato, a cui esponeva di tempo in tempo il suo operato e a cui proponeva le deliberazioni che gli sembravano opportune.

 

In ogni città di confine vi erano poi speciali Provveditori, scelti dal Collegio, su proposta del Rettore, fra i cittadini del luogo, e confermati dal Senato.

 

 

 

CENSORI

 

 

 

La prima legge veneta sui brogli elettorali pare risalga al 1303.

 

In principio le leggi in tale materia venivano applicate dal Consiglio dei X con gli Avogadori di Comun e col Minor Consiglio.

 

Nel secolo XV venne affidata la loro esecuzione anche agli Auditori nuovi e vecchi.

 

Solo nel 1517 si istituì una speciale magistratura composta di due nobili detti Censori che venivano eletti dal Maggior Consiglio e che dovevano inquisire prima e dopo le elezioni sopra denuncia di almeno due testimoni e dar corso anche alle denunce segrete.

 

Giudicavano i reati di loro competenza e se le loro sentenze erano dettate all'unanimità le pene potevano essere applicate senza il concorso di altre magistrature.

 

Tale fu il rigore dei primi eletti, specialmente contro i patrizi della classe più elevata, che ne seguirono dei disordini, in seguito ai quali il Maggior Consiglio nel 1521 decise la loro soppressione, investendo gli Avogadori di Comun delle loro funzioni.

 

Dopo tre anni però, essendosi sempre più moltiplicati i brogli elettorali la magistratura fu ristabilita, annullandosi anzi il rito dell'accusa necessaria e stabilendosi che potesse agire ex officio.

 

In appresso i Censori furono investiti della giudicatura sopra i salari dei servitori, sopra le scommesse e sopra i reati commessi dai gondolieri.

 

Nei 1762 l'arte vetraria passò dalla dipendenza del Consiglio dei X alla loro unitamente alle arti degli specchieri, dei margariteri e dei perleri, e l'anno seguente per la sorveglianza sull'arte vetraria venne anzi aggiunto ai due Censori un altro, l'aggiunto Inquisitore, eletto dal Senato.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

DI COMUN

 

 

 

I Provveditori di Comun furono istituiti in numero di tre nel 1256 ed ebbero, fin dall'inizio, ingresso nel Maggior Consiglio e nel Senato, con diritto di voto in quest'ultimo dal 1311.

 

La loro incombenza principale era la sorveglianza e la cura della mercatura, nella quale materia avevano anche giurisdizione criminale.

 

Per tale oggetto erano a contatto con i Consoli dei Mercanti, insieme ai quali preparavano i progetti da presentarsi in Senato.

 

Nel 1277 fu posta sotto la loro presidenza l'arte della lana, a cui vennero poi aggiunte man mano tutte le altre a questa connesse; indi le arti della seta e dell'oro; le associazioni dei barcaioli dei traghetti; l'arte vetraria, su cui aveva l'alta ispezione il Consiglio dei X; il collegio dei medici e dei chirurghi; l'ufficio dei corrieri ed infine tutte le scuole, ad eccezione delle scuole grandi.

 

Essi avevano inoltre cura delle strade pubbliche, dei ponti, delle fondamenta, dei canali piccoli; davano il permesso alle navi di partire da Venezia (dal 1569), inquisivano sui naufragi.

 

Un altro importantissimo incarico loro affidato fu quello della concessione della cittadinanza per privilegio ai forestieri.

 

 

 

CONSULTORI

 

IN JURE

 

 

 

I consultori erano tre e precisamente: un consultore di Stato o in jure, un teologo canonista e un revisore delle carte provenienti dalla Curia romana.

 

Il consultore di Stato, di uso antichissimo, fu stabilito permanentemente in virtù di un decreto del Maggior Consiglio del 1301, col compito di fornire al bisogno il lume della propria dottrina ed esperienza al governo.

 

La sua elezione fu dapprima demandata al Doge e ai suoi Consiglieri, ora in via di semplice proposta, ora in via deliberativa; nel 1541 passò al Consiglio dei X e infine al Senato. 

 

Il teologo e consultore canonista fu istituito per la prima volta nella persona di fra Paolo Sarpi, nella congiuntura dell'Interdetto, nella quale si sentì vivo il bisogno di un ecclesiastico dotto in teologia e in diritto canonico, che potesse illustrare il governo in dette materie.

 

Ad esso fu dato un coadiutore, il quale nel 1656 venne separato dal teologo, ottenendo come propria stabile funzione la revisione dei brevi e di altre carte provenienti dalla Curia romana e la materia dei possessi temporali dei benefici ecclesiastici. Entrambi erano eletti dal Senato

 

 

 

INQUISITORI

 

SOPRA L'UNIVERSITÁ

 

DEGLI  EBREI

 

 

 

E' ben noto quale alterna vicenda di odi e di favori abbiano subito in ogni Stato gli ebrei: né Venezia, sotto questo punto di vista fu un'eccezione.

 

Ricorderemo solo che nel 1534 gli ebrei furono autorizzati a costituirsi in una Università, che fu resa responsabile degli obblighi finanziari dei singoli membri.

 

Sull'Università, condotta quasi a rovina per gli eccessivi debiti, nel 1722, fu imposta la vigilanza di tre magistrati, detti Inquisitori sopra l'Università degli ebrei.

 

Dovevano essi sopra tutto vigilare e regolare l'amministrazione dell'Università ebraica, perché essa meglio assolvesse i suoi obblighi pubblici e privati.

 

 

 

SAVI

 

ALL' ERESIA

 

 

 

Già dal principio del secolo XIII esisteva in Venezia un magistrato contro l'eresia, e propriamente super patarenos et usurarios, ma è del 1249 l'istituzione della speciale magistratura dei tre Savi, cui era demandata l'inquisizione sugli eretici con la potestà massima di punire col fuoco quelli che risultassero tali.

 

Ciò però non poteva avvenire se non d'accordo con i due Consigli Minore e Maggiore e con sentenza di questi e del Doge, funzionanti da veri giudici.

 

I tre Savi erano eletti dal Doge fra i patrizi più atti per pietà religiosa e probità, e a lui, entrando in carica, prestavano giuramento di non celare cosa alcuna relativa all'ufficio e di non farne alcuna senza ordine suo o del Senato.

 

Non essendosi ancora introdotto il Sant'Ufficio in Venezia, i sospetti di eresia o denunziati per tali erano dai Savi sottoposti all'esame del Patriarca di Grado, del vescovo di Castello e degli altri vescovi del Dogado, ma restava fondamentale la funzione di controllo del Veneto magistrato sull'operato degli ecclesiastici in sì delicata materia.

 

Questa funzione importantissima per la quale l'Inquisizione religiosa in Venezia ebbe un proprio carattere e una ben nota moderazione, fu conservata anche dopo l'istituzione del Sant'Ufficio che avvenne il 1289: i tre Savi infatti dovevano essere presenti per tutti gli atti del Sacro Tribunale, che altrimenti erano nulli ipso iure.

 

Avevano potestà di sospendere o impedire l'esecuzione delle sentenze, quando le ritenessero contrarie alle leggi, alle consuetudini o alle istruzioni del governo ed inoltre il diritto e il dovere di eccitare all'azione gli Inquisitori che trascurassero la loro missione.

 

In seguito, intensificatasi l'attività del Sacro Tribunale per il pericolo della Riforma, fu accresciuta l'importanza del Magistrato all'Eresia con un aumento dei suoi poteri.

 

Così, per non ricordare che le riforme più importanti, con decreti del Senato 1560, 1567, 1589, fu stabilito che non potessero estradarsi rei di delitti ereticali commessi altrove, né inviarsi alcun processo senza averne avvisato preventivamente la Signoria; con decreti 1609 e 1613 fu fatto obbligo ai tre Savi di assistere ad ogni processo in tutti i suoi momenti e a tutti gli atti che vi si facessero.

 

Ed era anche dovere giuridico dei Savi non permettere agli Inquisitori di procedere in casi nei quali non vi fosse manifesto indizio di eresia e di avvisare il governo quando fosse necessario provvedere a un nuovo Inquisitore.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA FEUDI

 

 

 

La legge veneta più importante in materia feudale è certamente quella del 1586, che regolò completamente

l'argomento.

 

Fu appunto dopo la promulgazione di questa legge, che si venne all'elezione di tre officiali col titolo di Provveditori ai Feudi, i quali dovevano istruire le pratiche relative alle investiture; queste poi venivano compiute dal Pien Collegio.

 

Nel 1616 il loro numero fu portato a cinque e nell'anno successivo si attribuì agli stessi Provveditori la facoltà di concedere l'investitura, restando però sempre negli investiti l'obbligo di prestare giuramento nelle mani del Doge.

 

Anzi per i feudi semplici, tale giuramento si prestò dal 1625 davanti agli stessi Provveditori, ad eccezione degli investiti di beni censuali, livellari ed enfiteutici, siti nel Friuli e nel Polesine; nel primo era competente il Luogotenente di Udine, nel secondo il Magistrato sopra camere.

 

Le cause feudali giudicate dai rappresentanti locali venivano portate in appello ai Provveditori e da questi ai XX Savi del Senato, solo se la loro sentenza fosse stata discorde da quella pronunziata in prima istanza.

 

Imponevano la tassa feudale, vendevano i beni feudali, e nel 1652 ebbero competenza anche sui feudi ecclesiastici.

 

Nel 1667 il loro numero fu riportato definitivamente a tre. Catastici delle provincie della Terraferma, dell'Istria, della Dalmazia, delle Isole, dei feudi ecclesiastici, dei beni feudali del Doge nella Patria del Friuli, della famiglia Cittadella d'Ongara, della contea Marcolini, della baronia Viaro (poi Marcello) in Corfù, della baronia Corner, ecc.

 

  

 

VISDOMINI

 

AL FONTICO

 

DEI TEDESCHI

 

 

 

L'affluenza dei Tedeschi a Venezia fu così numerosa, che sin dal sec. XIII la Repubblica assegnò loro un pubblico edificio, dove potessero dimorare e depositare le loro merci.

 

La sorveglianza su questa istituzione fu nel 1268 affidata ad una magistratura di tre membri (portati poi a quattro), detti Visdomini al Fontego dei Tedeschi, alle cui dipendenze furono posti due scrivani o contabili (portati poi a tre) con l'obbligo di dormire uno per mese nell'edificio e un fonticario o custode.

 

I Visdomini non potevano acquistare merci nel Fondaco o da mercanti che vi dimorassero; sorvegliavano la pesatura delle merci che vi venivano introdotte o estratte; rivedevano mensilmente le scritture dell'entrata e dell'uscita tenute dagli Scrivani e dal Fonticario; istruivano i processi contro i sensali che agivano nel Fondaco e li rimettevano ai Consoli, che avevano giurisdizione su quelli; ricevevano la nota scritta dei contratti conclusi dai sensali con la loro intercessione; davano il permesso per lo scarico delle merci, ecc.

  

 

 

PROVVEDITORI

 

ALLE FORTEZZE

 

 

 

L'incarico di provvedere ai bisogni delle fortezze fu dapprima affidato ai Savi del Collegio; ma, essendone con le conquiste aumentato il numero e non potendo quindi quelli attendervi con la cura che l'importante materia richiedeva, furono eletti nel 1542 due senatori col titolo di Provveditori alle fortezze, portati poi a tre nel 1579.

 

Avevano l'incarico di vigilare sulle fortezze, castelli, mura, magazzini per i biscotti, ponti pubblici, porte della città ecc. e a loro disposizione era stabilito un deposito in Zecca.

 

Le ultime deliberazioni concernenti questo Ufficio furono emanate nel 1727.

 

Riaffermando i vecchi ordini esse stabilivano inoltre la sorveglianza dei Provveditori sulle formalità degli appalti, sulle consegne dei materiali, sulla tenuta dei registri del basso ministero e sul buon funzionamento della Cassa.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

E

 

SOPRAPROVVEDITORI

 

ALLA GIUSTIZIA VECCHIA

 

 

 

I Giustizieri furono creati, sembra, nel 1173 in numero di cinque (poi ridotti a tre), col compito della tutela del consumatore contro le frodi che potevano derivargli dalle arti relative alla vendita dei generi alimentari.

 

Tale sorveglianza fu estesa nel secolo seguente anche alle altre arti: da essa rimase però esclusa quella della lana, affidata ai Provveditori di Comun, e qualche altra.

 

I Giustizieri avevano facoltà di rivedere pesi, misure e prezzi; di giudicare le controversie attinenti alle cose dell'arte e quelle fra arte e arte e di farne eseguire le pene; di dare gli statuti e invigilare sulla loro osservanza; di ricevere il giuramento degli iscritti alle arti, indispensabile per l'esercizio del mestiere; di sorvegliare l'esportazione delle merci, sopratutto nei territori delle città in guerra con Venezia ecc.

 

Ben presto ad essi si aggiunsero altri tre ufficiali a formare un solo ed unico collegio, il quale nel 1261 si scisse in due, originando le magistrature della Giustizia Vecchia e della Giustizia Nuova.

 

Ai Giustizieri vecchi, essendo di molto aumentato il numero degli affari, fu aggiunto nel 1446 un quarto membro. 

 

Sia i Giustizieri Vecchi che i Nuovi non giudicavano definitivamente; ma nelle controversie di valore inferiore a cinquanta ducati erano giudici di appello i Cattaver e di quelle di valore maggiore la Quarantia.

 

Nel 1565 ai Giustizieri Vecchi fu aggiunta un'altra magistratura, scelta dal corpo del Senato e detta dei Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, alla quale fu attribuita la competenza di appello sulle cause giudicate dai Giustizieri Vecchi.

 

Essa ebbe inoltre il compito di provvedere a tenere la capitale ben provvista di viveri e a far provvisioni sulle materie affidatele, le quali approvate dal collegio dei Savi e dal Senato venivano poi eseguite dai Giustizieri Vecchi.

 

Nel 1530 fu istituito dal Consiglio dei Dieci un collegio straordinario, detto dei Cinque Savi sopra le matricole, col compito di rivedere le costituzioni delle arti ed in seguito anche di limitare i prezzi, Collegio che fu abolito nel 1584.

 

Nel 1572 il Senato istituì il Collegio delle arti, composto dai Provveditori, dai Giustizieri Vecchi e dai Cinque Savi alla Mercanzia, ai quali nel 1627 si aggiunsero i Regolatori sopra i dazi, col compito di riformare tutta la materia spettante alle arti.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

E

 

SOPRAPROVVEDITORI 

 

ALLA GIUSTIZIA NUOVA

 

 

 

Nei cenni sulla Giustizia Vecchia si è visto come sorse la Giustizia Nuova.

 

A questa furono soggetti, sempre a tutela del consumatore, i tavernieri ed i venditori di vino al minuto.

 

Essa provvedeva inoltre alla vendita dei pegni contratti nelle osterie, trascorsi tre mesi senza che il debito fosse stato pagato.

 

Nel 1501, con procedimento analogo a quello già visto per la Giustizia Vecchia, fu istituita una magistratura di appello contro le sentenze dei Giustizieri Nuovi col nome di Collegio dei sette Savi.

 

Questi rivedevano pure i libri e vegliavano a che gli ufficiali ed i ministri della Giustizia Nuova osservassero le leggi stabilite nella loro materia.

 

 

 

 

PROVVEDITORI

 

E

 

SOPRAPROVVEDITORI

 

ALLA

 

LEGNA E BOSCHI

 

 

 

 

La sorveglianza sui boschi, affidata anteriormente alla Giustizia Vecchia, passò nel 1452 ad un apposito Magistrato, il Provveditore ai Boschi, dapprima costituito di un solo membro, poi nel 1468 di due e infine dal 1677 di tre.

 

 Essendo state accresciute nel 1532 dal Consiglio dei Dieci le loro competenze con l'aggiunta della materia della legna e con l'esazione del dazio relativo, l'antica loro denominazione si mutò nell'altra di Provveditori alle legna e boschi.

 

Ad essi furono aggiunti col tempo due Sopra provveditori, i quali, insieme coi primi, deliberavano i provvedimenti amministrativi e decidevano gli appelli della Terraferma, della Dalmazia e dell'Istria, mentre da soli giudicavano sugli appelli contro gli atti dei Provveditori.

 

Attribuzioni del Magistrato erano: concedere le licenze per  tagli sia dei boschi pubblici che dei privati; impedire che i comuni fittassero, livellassero od alienassero i boschi; tenere nota della qualità, estensione e intestazione dei boschi; regolarne il taglio annuale; comminare le pene ai trasgressori; vegliare sulla distribuzione e vendita della legna, in modo da tenerne sempre rifornita la capitale e da impedirne l'uscita dallo Stato.

 

Sfuggivano alla sua competenza il bosco del Cansiglio, sottoposto al reggimento dell'Arsenale e quelli del Montello e di Montona che avevano apposite magistrature.

 

 

 

I CINQUE  SAVI

 

ALLA MERCANZIA

 

 

 

La cura del commercio, propria del Senato, fu affidata, in via straordinaria nel 1506 e definitivamente dal 1517, ad una speciale magistratura, quella dei Cinque Savi alla Mercanzia, la quale si dimostrò presto robusta e capace di attribuirsi nuove competenze ed incarichi.

 

All'inizio della sua esistenza essa ebbe un'ampia ed indeterminata vigilanza sul commercio di terra e di mare; proponeva disposizioni nuove al Collegio dei Savi; e per la connessione intima tra economia e finanza rivedeva le tasse stabilite dai Governatori delle Entrate e dai Provveditori di Comun.

 

Sorvegliava i Visdomini della Tavola d'Entrata ed aveva autorità sopra gli uffici che regolavano la mercanzia, compresi quelli attinenti alle arti.

 

Nel 1540 ebbe l'incarico di rivedere le mercedi corrisposte dalle Camere delle città del dominio; nel 1541 quello di governare gli ebrei di Levante, abitanti nel Ghetto di Venezia; nel 1550 la competenza di esaminare coi Governatori delle Entrate le cose del Fondaco dei Tedeschi; dal 1553 il diritto di approvare od annullare le deliberazioni prese dai capitoli delle associazioni laiche.

 

Nel 1570 ebbe la presidenza dei Cottimi e infine nel 1588 la vigilanza sulla navigazione e sulle assicurazioni marittime, quando vi entravano interessi di Principi stranieri.

 

Nel secolo XVII ottenne giurisdizione su alcune materie civili; nel 1625 sugli ebrei di levante e di ponente soggetti alla Turchia e nel 1676 sugli armeni.

 

Nel 1682 ebbe il diritto di inquisizione sui contrabbandi, affidata in special modo ad uno dei cinque, detto Inquisitore, e nel 1723 sul tabacco.

 

Accanto ai Savi alla Mercanzia vi fu pure dal 1527 un

Collegio composto da essi, dai Governatori delle Entrate e dai Provveditori di Comun, per stimare le mercanzie nelle dogane ed in altri uffici e per regolare le spese di entrata e di uscita delle merci, esclusa la materia dei dazi spettante al Senato.

 

Nel 1708 per dar maggior vita al commercio in continua decadenza vennero istituiti i Deputati al Commercio, alle cui riunioni doveva intervenire almeno uno dei Savi alla Mercanzia.

 

Ma non essendo questa magistratura riuscita a concludere nulla e, essendo più di ostacolo che di aiuto ai Cinque Savi, venne abolita nel 1756.

 

L'Archivio dei V Savi alla Mercanzia contiene, oltre agli atti comuni ad ogni magistratura veneziana: capitolari, decreti, terminazioni, parti del Senato e del Consiglio dei Dieci, lettere, scritture e risposte, dispacci dei Consoli Veneti all'estero e atti relativi ai Consoli esteri residenti a Venezia, atti relativi alle fabbriche esistenti nel territorio della Repubblica e ad alcune arti, alla restaurazione e sorveglianza di 197 strade, ponti o canali interessanti il traffico, all'agricoltura in certi suoi settori (es. coltivazione della canapa), ai dazi su merci, di ancoraggio, al commercio marittimo e terrestre e alle attività connesse lecite (sensali), e illecite (contrabbando) con dati statistici sulle importazioni ed esportazioni, alla marina mercantile (armamento, equipaggi ecc.), alle assicurazioni, agli Ebrei, alla neutralità in ciò che essa riguarda il commercio, alle poste, al Fondaco dei Tedeschi e a quello dei Turchi, privilegi di cittadinanza e privilegi commerciali.

 

 

 

OFFICIALI

 

ALLA MESSETTERIA

 

 

 

Il dazio della messetteria fu istituito nel secolo XIII, e prese nome dai messeti, o misseti, cioè mediatori.

 

Fu in sostanza un'imposta sulle contrattazioni, limitata dapprima alle cose mobili, ed estesa poi, nel 1338, alle immobili.

 

Essa era pagata in parti uguali dal compratore e dal venditore.

 

Nel secolo XVI le competenze di questa magistratura furono ridotte: si affidò infatti all'Ufficio di Entrata da Terra la riscossione delle imposte sulle contrattazioni di mobili; sicché agli Officiali alla messettaria restò l'incarico di riscuotere il dazio sulle compravendite di mulini, livelli, valli, paludi, case, acque, boschi, navi ed attrezzi di navigazione. 

 

L'imposta cadeva però solo su quei contratti, in cui una almeno delle parti fosse veneta per origine, per incolato o anche solo per abitazione nella città di Venezia o nel Dogado.

 

La magistratura, oltre quelle già ricordate, subì varie altre vicende.

 

Le ultime regolamentazioni a riguardo sono della fine della Repubblica. In esse si stabilisce la misura del dazio che è del tre per cento per i beni posti a Venezia o nel dogado e del due per cento per i beni di Terraferma.

 

II numero dei membri (detti Visdomini), di quattro fino al 1400, fu ridotto a tre in quest'anno, ma appena il 1401 si ripristinò l'antico numero.

 

 

 

PRESIDENTI

 

ALLA MILIZIA DA MAR

 

ED AGGIUNTO

 

 

 

Quando verso la metà del secolo XVI più incombeva sulla Repubblica la minaccia dei Turchi, il Senato, a difesa dell'Adriatico, deliberò di costruire una flotta di cento galee sottili.

 

La cura di questa fu affidata ad un Collegio, composto di 4 membri del Senato e di 16 aggiunti scelti dal Maggior Consiglio.

 

Si unirono poi a questi due Provveditori all'Armar, due Patroni all'Arsenal, i due Provveditori sopra biscotti e il Provveditore all'Artiglieria.

 

Nel 1558 il Collegio fu ridotto a due Provveditori e a otto Governatori, ai quali nel 1561 se ne aggiunsero altri otto e due Provveditori alle Biave.

 

Due anni dopo i Governatori vennero ridotti a 12. Nel 1585 i Governatori vennero diminuiti a tre e i Provveditori che presero il nome di Presidenti alla Milizia da Mar vennero portati a tre.

 

Dovevano provvedere all'armamento delle galee e perciò sopraintendevano all'assoldamento sia dei marinai che dei galeotti che si traevano dalle Arti della città e del territorio.

 

Dapprima queste ebbero l'obbligo di fornire un dato numero di uomini, ma in seguito tale obbligo personale si trasformò in pecuniario: esse furono tenute a pagare una tansa con vincolo solidale di tutti i membri.

 

In conseguenza il Collegio ebbe diritto di revisione sulle Casse delle comunità del Dogado per agevolare l'esazione della tansa.

 

Anzi passò in loro competenza la sorveglianza sull'amministrazione economica di queste, in parte nel 1694, per intero nel 1712.

 

Nel 1723, per meglio effettuare la ripartizione della somma fissata fra le varie Arti e la riscossione di essa, fu creato un quarto Presidente col titolo di Aggiunto che doveva unicamente sovraintendere alla riscossione.

 

 

 

DEPUTATI

 

ALLE MINIERE

 

 

 

La materia delle miniere fu da tempo immemorabile affidata al Consiglio dei X, che delegava l'esercizio di questa sua competenza a un Vicario generale.

 

Questi curava la concessione delle miniere esistenti nel territorio della Repubblica; la riscossione dei proventi relativi era fatta invece dal Magistrato alle acque.

 

Nella seconda metà del secolo XVII, però, per ovviare alla cattiva amministrazione di questo importante ramo della finanza pubblica, si stabilì di creare una nuova magistratura di tre membri, col titolo di Deputati sopra le Miniere, eletti dal Consiglio dei X, e l'anno successivo all'istituzione del nuovo  organo, 1666, si aboliva il Vicario generale.

 

Giudice di appello dalle decisioni dei Deputati in materia di concessioni furono sette giudici nominati dal Doge tra quelli che avevano appartenuto al Consiglio dei X.

 

La nuova magistratura raggiunse gli scopi che le erano stati affidati: una maggior cura nelle concessioni, una revisione delle concessioni precedenti e dei privilegi di esenzione della decima, che colpiva il reddito delle miniere.

 

Ebbero facoltà di nominare un Vicario o Soprastante che particolarmente riscuotesse le decime e ricercasse le infrazioni e le frodi.

 

Nelle varie città soggette, furono posti, alla dipendenza dei Deputati, dei Vicari, competenti a giudicare in primo grado delle controversie relative alle concessioni di miniere.

 

Da essi si appellava ai Deputati.

 

 

 

TRE PROVVEDITORI

 

SOPRA MONASTERI

 

 

 

La Repubblica veneta non ignorò mai un controllo sulle persone e sui beni degli ecclesiastici regolari.

 

Questo controllo, affidato in un primo tempo al Consiglio dei X, passò nel 1521 ad una magistratura appositamente creata, composta di tre membri, col titolo di Provveditori sopra Monasteri.

 

Entrati dapprima come organo straordinario nell'ordinamento della Repubblica, divennero magistrati ordinari con una parte del 1528.

 

Fino al 1536 furono scelti tra i membri del Consiglio dei X; dai 1551 in seno al Senato.

 

Ciò non ostante continuarono ad avere ingresso nel Consiglio dei X, quando questo era chiamato a giudicare su processi formati dagli stessi Provveditori.

 

Ai quali, oltre questa competenza, fu attribuita piena giurisdizione contro gli ecclesiastici regolari per quei reati puniti con pena inferiore a quella di morte.

 

 

 

AGGIUNTO

 

SOPRA MONASTERI

 

 

 

L'Aggiunto al magistrato sopra monasteri fu istituito con parte del Senato del 7 settembre 1768.

 

Aveva le stesse mansioni dei Provveditori sopra monasteri, alle cui deliberazioni interveniva ed in più doveva esercitare una speciale vigilanza sopra la disciplina degli ordini monastici con diritto di inquisizione, che esercitava con rito ed autorità del Senato.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

AL BOSCO DEL MONTELLO

 

 

 

II bosco del Montello, presso Treviso, fu riservato dalla Repubblica alle costruzioni dell'Arsenale.

 

Vi soprintendeva dapprima il Senato che mandava due volte all'anno a visitarlo uno dei Patroni all'Arsenale.

 

Poi dal 1519 vi ebbe ingerenza il Consiglio dei Dieci, il quale continuò ad averne la suprema direzione anche dopo l'istituzione, avvenuta nel 1587, di una magistratura speciale, composta prima di un membro e poi di tre, che venivano eletti dallo stesso Consiglio ed assunsero la denominazione di Provveditori al Bosco del Montello.

 

Era loro compito difendere i confini del bosco dai privati

usurpatori e la sua integrità da eventuali allargamenti delle chiese e monasteri situati nel suo interno; formare processi sia per via di denunzia che per via di inquisizione contro i danneggiatori, esclusi però i delitti gravi per i quali dovevano presentare il processo ai Capi dei Dieci: vendere la legna consegnando il ricavato alla Cassa del Consiglio dei Dieci; visitare il bosco uniti o separati almeno tre volte all'anno (dal 1629 solamente due) e redigerne relazione scritta; giudicare su contese in materia di roveri e suoi frutti; procedere contro i banditi rifugiati nel bosco; giudicare sui fatti in esso avvenuti; amministrare alcuni dazii con profitto della propria cassa.

 

Per disposizione del 1668 non potevano essere eletti a questo ufficio quei nobili che avessero interessi e possessi nei tredici comuni che circondavano il bosco.

 

Dell'ordinaria custodia di esso fu incaricato dal 1527 il così detto Capitano del Montello, che veniva scelto dai Provveditori al Bosco e dai Patroni all'Arsenal fra i marangoni dell'Arsenale stesso e confermato dal Consiglio dei Dieci.

 

L'Archivio si trova unito a quello dei Provveditori sopra Legna e Boschi.

 

 

 

DEPUTATI

 

AL BOSCO

 

ED ALLA VALLE

 

DI  MONTONA

 

 

 

Il bosco che sorge nella Valle di Montona, in Istria, fu destinato dalla Repubblica, al pari di quello del Montello, a rifornire di legname l'Arsenale.

 

Ne ebbe la vigilanza fino al 1612 il Capitano di Raspo; dopo quell'anno il Consiglio dei Dieci l'avocò a sé ed istituì una speciale magistratura composta di due membri, che venivano eletti dallo stesso Consiglio ed esercitavano il loro ufficio con l'assistenza del Camerlengo del Consiglio.

 

Nel 1628 il Magistrato, che era stato istituito in forma straordinaria, divenne definitivo, assumendo le stesse funzioni dei Provveditori sopra il bosco del Montello.

 

Nello stesso anno si propose in Maggior Consiglio di avocare al Senato la competenza sulla sorveglianza della Valle, ma la proposta non ebbe seguito e la presidenza venne conservata dal Consiglio dei Dieci.

 

L'Archivio si trova unito a quello dei Provveditori sopra Legna e Boschi.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

SOPRA OSPEDALI E LUOGHI PII

 

E AL RISCATTO DEGLI SCHIAVI

 

 

 

I tre Provveditori sopra Ospitali furono nominati temporaneamente nel 1561 (quattro anni dopo divennero stabili) con l'incarico di riscontrare se fossero osservate le tavole di fondazione degli ospedali, di controllarne l'amministrazione e l'ordinamento, di rivedere i testamenti fatti in loro favore, e con l'obbligo di riferire al Senato il risultato delle loro indagini, obbligo che fu tolto nello stesso anno per non intralciare la loro opera, resa meglio esplicabile dalla facoltà ad essi concessa di deliberare da sè stessi le questioni riguardanti la propria materia.

 

Nel 1586 essi ottennero anche l'incarico di provvedere, col denaro raccolto a tal uopo nello Stato, al riscatto dei sudditi fatti schiavi dagli infedeli e per poter adempiere meglio a tale compito due anni dopo ebbero facoltà di nominare un Console in Algeri, città nella quale i Turchi usavano trasportare quegli infelici.

 

Nel 1588 ebbero anche la vigilanza sui questuanti, già prima di sola competenza del Magistrato alla Sanità, col quale si univano in consulta per prendere i provvedimenti su detta materia.

 

Nel 1594 alle loro dipendenze furono posti anche gli ospedali delle Scuole grandi e in appresso una certa sorveglianza fu loro concessa anche sugli ospedali di iuspatronato ducale, espressamente esclusi dalla loro sfera di azione dal decreto costitutivo.

 

Avevano infine anche l'incarico di sorveglianza sulle commissaria istituite a beneficio dei luoghi pii esistenti o da crearsi.

 

Contro le sentenze dei Provveditori si ricorreva dapprima alle Quarantie, ma, poiché in tal modo le cause si trascinavano per le lunghe con danno degli ospedali, fu destinato nel 1591 dal Senato, come, magistratura di appello, il Collegio dei X (poi XX) Savi del corpo del Senato.

 

 

 

DEPUTATI

 

AD PIAS CAUSAS

 

 

 

I tre deputati ad pias causas, detti pure Aggiunti al Collegio dei X savi sopra le decime in Rialto, furono istituiti con lo scopo precipuo di vegliare, insieme ai due savi ordinari del predetto Collegio, all'applicazione della legge del 1605, che imponeva che tutti i beni stabili lasciati a corporazioni religiose fossero venduti entro due anni.

 

Essi avevano facoltà di ricercare e punire i contravventori e di suggerire in materia provvedimenti al Senato.

 

Fu appunto su loro proposta promulgata la legge del 1767, che imponeva l'assenso dello Stato per l'acquisto di beni immobili da parte di corpi ecclesiastici.

 

Per opera loro e dell'Aggiunto sopra monasteri vennero istituite le tasse dette di famiglia per i vari ordini regolari, vennero proibite le questue e vennero emessi dietro delegazione del Senato regolamenti e statuti per le scuole pubbliche (1774).

 

Anch'essi stabilirono le norme da seguire dal Regio Agente Spedizioniere in Roma per le cui mani dovevano passare tutti i ricorsi presentati dai Veneti alla Curia Pontificia (1775).

 

 

 

PROVVEDITORI,

 

SOPRAPROVVEDITORI

 

COLLEGIO

 

ALLE POMPE

 

 

 

La materia delle pompe, distribuita nei primi tempi fra varie magistrature, fu affidata nel 1476 ad uno speciale collegio, dei tre Savi alle Pompe, che ebbe breve vita, perché, poco dopo, le sue funzioni vennero nuovamente attribuite ad altre magistrature, fra le quali furono perfino i Procuratori di S. Marco.

 

Finalmente, poiché in tal modo non si era raggiunto lo scopo, nel 1514 venne istituita nuovamente e definitivamente una speciale magistratura, composta di tre membri, detti Provveditori alle Pompe, ai quali nel 1559 furono aggiunti due Sopraprovveditori, eletti dal Senato nel suo seno, a differenza dei primi, eletti invece nel Maggior Consiglio.

 

Nel 1562 l'ufficio fu riorganizzato; fu nominato un sopraprovveditore aggiunto e tanto i Provveditori come i Sopraprovveditori furono autorizzati a legiferare nella loro materia con la stessa autorità del Senato, al quale tale attività prima spettava.

 

Nel corso del sec. XVII la materia delle pompe assunse un tale sviluppo ed importanza da richiedere per il disbrigo degli affari ulteriori aumenti di funzionari.

 

Nel 1635 e nel 1644 vennero nominati temporaneamente 4 e 3 aggiunti rispettivamente, per la revisione e la riforma della esistente legislazione, molto disordinata e confusa.

 

Nel 1652, per frenare le troppo frequenti intromissioni degli Avogadori di Comun alle sentenze del Magistrato, venne istituito un collegio di 7 nobili per il loro esame e decisione.

 

Nel 1666 uno dei sette venne nominato Inquisitore con l'incarico di rivedere i processi fatti dal magistrato.

 

Di tanto in tanto uno dei tre provveditori veniva mandato ad inquisire sulle pompe dei Reggimenti.

 

Con tutte queste aggiunte il magistrato risultò definitivamente composto di due Sopraprovveditori, di un Sopraprovveditore aggiunto, di tre Provveditori e di sette del Collegio, di cui uno Inquisitore.

 

Nel secolo XVIII il magistrato andò sempre più perdendo la sua importanza. Le sue ultime leggi vennero emanate nel 1749.

 

Dopo continuò a sussistere per tradizione e per decorazione, occupandosi dell'illuminazione della città, del servizio contro gli incendi e di altri meno importanti incarichi.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

ALLA FABBRICA

 

DEL PONTE DI RIALTO

 

 

 

La magistratura fu istituita nel 1587 col compito di condurre a termine la fabbrica del ponte di Rialto.

 

Veniva eletta dal Senato; era composta di tre membri e doveva durare fino ad opera compiuta.

 

L'ultima elezione ebbe luogo nel 1596. 1507-1594: pezzi 15 più un rotolo di disegni.

 

 

 

INQUISITORI

 

SOPRA L'AMMINISTRAZIONE

 

DEI PUBBLICI SUOLI

 

 

 

Per provvedere al buon ordine della truppa il Senato istituì nel 1770 tre Deputati straordinari al Militar.

 

Su loro proposta l'anno seguente fu creato un nuovo organo straordinario di tre membri, detti Inquisitori sopra l'Amministrazione dei pubblici ruoli, che potevano essere presi da qualsiasi magistratura — ad eccezione dei Deputati ad pias causas e dell'Aggiunto sopra monasteri — senza obbligo di lasciare la carica che coprivano.

 

Doveva questo magistrato impedire ogni abuso che alterasse sia la forza stabilita, che la situazione economica delle truppe e a tal uopo gli furono concessi poteri inquisitoriali, volti a frenare qualsiasi prevaricazione.

 

Inoltre sempre allo stesso scopo vennero istituiti doppi ruoli da servire di confronto fra gli amministratori e gli ufficiali comandanti di compagnia e venne stabilita una generale rassegna da eseguirsi dalle primarie cariche e dai Reggimenti e da spedirsi poi all'Inquisitorato.

 

Era anche loro compito provvedere ad assicurare la buona custodia ed il maggior risparmio nelle munizioni e nelle vettovaglie.

 

 

 

PROVVEDITORI

 

E SOPRAPROVVEDITORI

 

ALLA SANITA'

 

 

 

COLLEZIONE-R.M.BORDIN-
COLLEZIONE-R.M.BORDIN-

 

 

 

 

L'istituzione dei tre Provveditori alla Sanità, come organo ordinario e permanente, risale al 1485 e fu conseguenza della micidiale peste del 1478.

 

Anche prima erano stati eletti in caso di bisogno tre nobili, deputati a questa materia, ma la durata del loro incarico era stata sempre limitata, alla durata della emergenza.

 

In relazione all'importanza del compito loro affidato della conservazione della salute pubblica i Provveditori furono investiti dei più ampi poteri.

 

Nel 1504 infatti fu loro concessa la giurisdizione criminale e nel 1535 vennero dichiarate inappellabili tutte le loro decisioni, norma quest'ultima però  temperata, quattro anni dopo, dal Consiglio dei Dieci, che per alcune espresse materie stabilì l'appello davanti ad un Collegio composto di Esecutori alla Bestemmia e Savi all'Eresia.

 

La loro vigilanza si estendeva in vasto campo: sui lazzaretti, sulla pulizia delle strade e delle cisterne, sui commestibili, sui vagabondi e questuanti, sulle meretrici, sugli albergatori, sulle sepolture, sui collegi dei medici, dei fisici e dei barbieri.

 

Essendo la loro nomina nel 1537 passata al Maggior Consiglio dal Senato che prima l'effettuava, questo, seguendo il suo solito sistema, aggiunse, nel 1556, ai Provveditori, due nuovi ufficiali col titolo di Sopraprovveditori alla Sanità, dando a tutto il corpo anche la facoltà di emanare sentenze capitali.

 

Ma nel 1563 contro le loro decisioni fu stabilito il ricorso ad un apposito Collegio di dieci Savi da eleggersi all'occorrenza dal Senato dal proprio corpo.

 

Alle dipendenze del magistrato vi erano uffici di sanità in ogni città e luogo importante soggetto a Venezia.

 

 

 

 

 

SAVIO ALLA SCRITTURA

 

SAVIO ALLE ORDINANZE

 

DEPUTATI AL MILITAR

 

 

 

II Savio alla scrittura era il Ministro della guerra della Veneta Repubblica.

 

La sua istituzione sembra risalire al 1519, prima del quale anno le funzioni che egli poi esercitò appartenevano all'intero Collegio dei Savi di Terra Ferma, creati al principio del secolo XV dopo i primi acquisti nel continente.

 

In principio gli fu affidata solamente la materia relativa al pagamento delle soldatesche stipendiate, poi anche quella delle rassegne, infine i suoi poteri furono accresciuti tanto che verso la metà del secolo XVII tutta l'amministrazione delle truppe terrestri, compresa la giustizia militare, venne a riunirsi nelle sue mani.

 

Nel secolo successivo la sua attività venne alquanto limitata con l'istituzione, per lo studio dei più gravi problemi militari, di commissioni speciali (conferenze) di patrizi, già investiti di cariche militari di terra e di mare, nelle quali interveniva come assistente.

 

Alle milizie locali, dette cernide in Terraferma e craine in Dalmazia, presiedeva un altro Savio di terraferma, detto Savio alle ordinanze che non veniva eletto a questa carica con particolare ballottazione, come invece il Savio alla scrittura e il Savio Cassier, ma era di diritto quello dei tre rimanenti Savi di terraferma che aveva ottenuto, il maggior numero di voti.

 

Dal 1721 al 1747 si trovano i tre Deputati al militar, a cui vennero deferite varie delle principali incombenze riguardanti la milizia e specialmente quelle che non ricercavano provvedimenti immediati.

 

Alle loro sedute assisteva sempre il Savio alla scrittura.

 

 

 

ESECUTORI

 

ALLE DELIBERAZIONI

 

DEL SENATO

 

 

 

Gli Esecutori delle deliberazioni del Senato furono creati nel 1610 in numero di due col compito di eseguire i provvedimenti presi dal Senato per la Terraferma.

 

Nel1615 furono portati a cinque ed incaricati di eseguire anche le provvisioni del Senato per il Mar, le quali, accrescendosi sempre più, determinarono nel 1619 il loro aumento a sette, numero che rimase poi definitivo, tranne per alcuni brevi periodi in cui alla magistratura vennero aggregati altri due membri.

 

Dovevano provvedere al soldo dell'Armata, alle munizioni, al vettovagliamento; per un certo tempo ebbero l'incarico di rivedere i conti dei generali, dei commissari, dei rappresentanti e di ogni altro ufficiale, incarico passato poi nel 1629 nei Regolatori alla Scrittura ad eccezione della revisione dei conti dei magistrati straordinari; fino dal 1617 ebbero giurisdizione civile sui debitori in campo e facoltà di giudicare i motivi dei pagamenti fatti dai vicecollaterali; riscuotevano infine le somme di cui capitani, stipendiari, privati o comunità fossero in materia militare debitori verso la Repubblica e dovevano esigere la restituzione del danaro consegnato ad arruolatori di gente d'arme o di provvisionati, quando poi tali arruolamenti non fossero seguiti.

 

Gli esecutori curavano collegialmente l'esecuzione dei loro incarichi, ad eccezione di taluni, divisi fra di essi.

 

Difatti nel 1625 troviamo due destinati all'esecuzione delle provvisioni, delle munizioni e dei pagamenti e nel 1629 altri due destinati ad accelerare l'esecuzione delle provvisioni occorrenti al pubblico servizio, uno per quelle di terra, l'altro per quelle di mare.

 

Nel corso del secolo XVIII molte funzioni furono loro tolte ed assegnate ad altre magistrature: ad essi rimasero solo quelle di non frequenti ispezioni.

 

 

 

INQUISITORI E REVISORI

 

SOPRA LE SCUOLE GRANDI

 

 

 

La sorveglianza sulle Scuole Grandi fu affidata dal Consiglio dei X, nella cui competenza rientrava, provvisoriamente nel 1622 e stabilmente nel 1627 ad un apposito organo, composto di tre membri, detti Inquisitori e Revisori sopra le Scuole Grandi.

 

Essi dovevano rivedere il funzionamento delle dette scuole e proporre al Consiglio le opportune riforme per l'eliminazione degli abusi.

 

Regolavano inoltre l'amministrazione delle entrate, perché potessero al bisogno sovvenire alle necessità dello Stato e dal 1662 ebbero anche il compito, precedentemente del Consiglio dei X, di approvare o disapprovare le spese. 

 

Avevano anche diritto di inquisizione e contro le loro sentenze era ammesso il ricorso al Consiglio dei X.

 

 

 

RIFORMATORI

 

DELLO STUDIO DI PADOVA

 

PUBBLICA LIBRERIA

 

ISTORIOGRAFO PUBBLICO

 

 

 

Riformatori dello Studio di Padova. — La sorveglianza sullo Studio di Padova prima affidata ai Vescovi, poi, dopo la conquista veneziana, ai rappresentanti della Repubblica in quella città passò nel 1516 ad un organo speciale, quello dei tre Riformatori dello Studio.

 

Le competenze di questa nuova magistratura non si limitarono solo all'ordinamento esteriore della famosa Università, ma furono estese anche al metodo di insegnamento da seguirsi, agli autori da adottarsi, e ad altre materie che più riguardano personalmente il docente.

Stabilivano il numero delle cattedre e la qualità loro, quello delle ore di insegnamento, nominavano i lettori, impedivano l'insegnamento privato.

 

Ma la loro attività non si limitò soltanto a quanto abbiamo ora esposto.

 

Può dirsi che essa si venne man mano estendendo a tutto il campo dell'insegnamento e della cultura. 

 

Tutte le scuole pubbliche e private dello Stato (ad eccezione dei seminari soggetti alle autorità ecclesiastiche e del Collegio militare di Verona, sottoposto al Savio alla Scrittura) dipendevano dai Riformatori: l'Accademia dei Nobili alla Giudecca, istituita dalla Repubblica per la gratuita istruzione dei giovani patrizi, la lettura del diritto veneto che si faceva nella Pubblica Libreria, e infine tutte le accademie di scienze, lettere ed arti, sia pubbliche che private.

 

Erano ugualmente ad essi affidati la censura ed il licenziamento dei libri, l'impedire l'introduzione nello Stato di quelli proibiti, le biblioteche, le gallerie, i musei, le stamperie, gli stampatori, la conservazione dei codici preziosi e delle migliori opere di pittura, scultura ed architettura.

 

Infine essi avevano competenza in due altri campi particolarmente delicati: la pubblica biblioteca e l'istoriografia pubblica. 

 

Pubblica Libreria. — La pubblica libreria di Venezia ebbe il suo nucleo originario nelle donazioni del Petrarca e del Cardinale Bessarione.

 

Custodia di essa ebbe in un primo tempo (1485) il magistrato al Sale, alle dipendenze, per questa materia, dei Procuratori di S.Marco.

 

Ma vari anni dopo che la biblioteca era stata aperta al pubblico (1515), nel 1544, se ne affidò la sorveglianza appunto ai Riformatori dello Studio di Padova e nello stesso anno si creò un bibliotecario pubblico, che dal 1600 fu eletto dal Senato e che dal 1650 durò in carica tutta la vita.

 

Istoriografo pubblico. — L'incarico di scrivere la storia della Repubblica, affidato dapprima al Sabellico e al Bembo, fu definitivamente regolato con un decreto del 1577.

 

In quest'anno ad Alvise Contarini si impose di scrivere la storia di Venezia con «sincerità, giudicio e buono stile» (Sandi).

 

Doveva lo storico presentare ciò che veniva scrivendo, di due in due anni, ai Capi del Consiglio dei X, i quali giudicavano il lavoro col parere dei Riformatori dello Studio di Padova.

 

 

 

CANCELLIERE GRANDE

 

 

 

Non è possibile stabilire con precisione l'anno in cui fu istituita la Cancelleria Ducale, quindi anche la carica di Cancelliere Grande, la più alta a cui potesse aspirare la classe dei cittadini originari, della quale quindi egli poteva considerarsi il capo, così come rispetto ai patrizi lo era il Doge.

 

Si può dire solamente che il primo Cancelliere Grande ricordato nelle antiche memorie è Corrado De Ducati del 1268.

 

Veniva eletto dal Maggior Consiglio e godeva di prerogative eccezionali, come la precedenza su tutti i Magistrati, eccettuati i Consiglieri e i Procuratori di S. Marco, e perfino sugli stessi parenti del Doge, col quale aveva comune il privilegio di poter rimaner coperto; il titolo di Eccellenza; la veste ducale di porpora; l'ingresso in tutti i Consigli, senza però voto deliberativo; funerali pubblici imponenti.

 

Aveva la soprintendenza sulla Cancelleria Ducale — e perciò anche sulla Secreta che ne formava una sezione — e quindi aveva l'obbligo della custodia delle leggi e degli archivi costituzionali della Repubblica, del loro ordinamento, della trascrizione e rubricazione degli atti.

 

Da lui dipendevano il Reggente e Vice-Reggente della Cancelleria e i Segretari di Cancelleria fra i quali egli sceglieva quelli che dovevano essere destinati presso le varie magistrature.

 

Altre sue incombenze e potestà erano: la conservazione dei registri dei voti per l'elezione alle varie cariche e la proclamazione degli eletti in Maggior Consiglio, in Senato, in Consiglio dei Dieci e nella Sala degli Scrutini; la compilazione dell'elenco dei senatori che non potevano partecipare alle sedute nelle quali si trattavano gli affari riguardanti Roma; la nomina dei notai, il cui Collegio egli presiedeva insieme coi due Cancellieri Inferiori.

 

E' da osservare che egli era anche il depositario dei trattati colle potenze estere, i quali venivano custoditi in Secreta in apposito armadio di cui egli solo possedeva le chiavi.

 

 

 

CASSIERE DELLA BOLLA DUCALE

 

 

 

Il Cassiere alla Bolla Ducale era dell'ordine dei cittadini originari.

 

Aveva un ufficio speciale nella Cancelleria ducale. 

 

Spettava a lui l'esazione delle tasse sui possessi temporali dei benefici ecclesiastici e la conservazione degli atti relative alle grazie dispensate dal Maggior Consiglio.

 

 

 

SEGRETARIO ALLE VOCI

 

 

 

Al Segretario alle Voci spettava la conservazione dei registri delle proposte e delle elezioni a tutte le cariche della Repubblica, sia ordinarie che straordinarie.

 

 

 

ARCHIVI NOTARILI

 

 

 

Nei primi tempi gli atti notarili più importanti venivano conservati nei locali della basilica di S. Marco.

 

Poi si raccolsero in palazzo ducale, in una sezione di cancelleria, chiamata Inferiore, dove dal 1316 venivano concentrati gli strumenti e le carte dei notai defunti ed i duplicati delle cedole dei testamenti consegnate ai notai viventi.

 

Nel 1474 l'archivio venne trasportato in due stanze terrene, dove rimase in cattive condizioni fino al 1772.

 

In quest'anno per deliberazione del Maggior Consiglio vennero trasferiti nella sala del Collegio della Milizia da Mar gli atti e, in una stanza contigua alla Cancelleria del Doge, i testamenti, che vennero poi riordinati nel 1774.

 

Caduta la Repubblica, gli archivi notarili dovettero esulare dalla Cancelleria Inferiore e, dopo varie vicissitudini, finirono in cinque stanze delle Fabbriche Nuove di Rialto, sovrapposte al Banco Giro.

 

Nel 1812 molti atti notarili, abbandonati nella soffitta della Chiesa di S. Marco e sotto i piombi del palazzo ducale, vennero aggiunti a quelli provenienti dalla Cancelleria Inferiore.

 

Nel 1813 gli atti notarili passarono nell'ex convento di S. Giovanni Laterano, da dove vennero trasferiti nel 1829 nell'ex convento di S. Maria Gloriosa dei Frari, ove aveva sede l'archivio notarile istituito nel 1806 per l'intera provincia di Venezia (Dipartimento dell'Adriatico) e che tra il 1809 e il 1837 accolse anche gli atti della provincia.

 

Gli atti dei notai di Candia, che per poco non vennero mandati al macero, furono depositati nell'Archivio Notarile dopo il 1819.

 

Oltre agli atti pervennero all'Archivio notarile l'enorme cumulo di cedole testamentarie ancora chiuse, esistenti nella cancelleria Inferiore.

 

Il 13 maggio 1884, in esecuzione della l. 25 maggio 1879, vennero consegnati dall'Archivio notarile di Venezia alla Sovrintendenza del locale Archivio di Stato tutti gli atti anteriori al 1830.

 

Gli atti ceduti, che vanno dal 1038 al 1830, comprendono 18.905 pezzi e 14.304 pergamene.

 

Essi possono dividersi in cinque parti:

 

1) Atti e testamenti dei notai di Venezia;

2) Atti e testamenti dei notai della provincia;

3) Atti e testamenti dei notai di città e luoghi fuori                della provincia di Venezia;

4) Atti e testamenti dei notai del Regno di Candia;

5) Cancelleria Inferiore.

 

Atti consegnati all'Archivio notarile nel 1812, che prima — come è stato già detto — giacevano abbandonati nelle soffitte della Chiesa di S. Marco e sotto i piombi del palazzo ducale. In gran parte derivano dall'archivio dei Procuratori di S. Marco (Commissarie).

 

Per i testamenti in generale che, secondo il diritto veneto, potevano essere nuncupativi (dettati al notaio), autografi (scritti dal testatore), allografi (scritti da persona amica o confidente del testatore) e per breviario (a voce), vi è un primo indice incompleto e poco esatto che va dal 1300 al 1520.

 

L'indice dei testamenti nuncupativi si divide in due parti:

 

a) Testamenta mulierum (1474-1756), extra tempus (1488- 1806) e cedulae (1534-1609);

 

b) Testamenta virorum (1474-1718), extra tempus (1363-1806), cedulae (1528-1608).

 

Poi segue l'indice dei testamenti in generale, divisi pure in:

 

a) testamenta mulierum (1629-1808).

 

b) testamenta virorum (1609-1808).

 

Per supplire agli indici ricordati, specialmente per i testamenti anteriori al 1608, è in lavoro uno schedario, che è ancora ben lontano dall'essere compiuto.

 

Per gli atti notarili esiste un indice, redatto durante il Regno italico, coi nomi delle parti contraenti per ordine alfabetico, che va dal 1533 al 1842.

 

Presso l'Archivio notarile sono rimasti la II e la III serie degli indici delle parti, che va dal 1832 ai giorni nostri.

 

Per i notai della provincia di Venezia e di altri luoghi vi sono indici dei testamenti di Torcello Burano e Murano dal 1563 al 1819; di Adria, Annone, Ariano, Corbola, Corbolone, Loreo e Portogruaro dal 1477 al 1846; di Chioggia dal 1321 al 1850; di Caorle (1528-1800); di Mestre, Mira, Dolo, Gambarare, Oriago, Cavarzere (1550-1831).

 

Notai. — Prima del sec. XVI potevano essere notai chierici e laici purché avessero i requisiti necessari.

 

Potevano esercitare il notariato non solo per autorità veneta, ma anche per autorità apostolica e imperiale.

 

Nel tempo venne stabilito per la nomina il requisito della cittadinanza originaria o della permanenza per un determinato numero di anni a Venezia, da provarsi presso i Provveditori di Comun.

 

Nel 1449 venne istituito presso la Cancelleria inferiore un libro nel quale dovevano risultare iscritti tutti i notai di Venezia sui quali invigilava il Cancelliere Grande, che li esaminava e constatava se avevano i requisiti necessari all'atto della loro ammissione. 

 

Nel 1514 i notai di Venezia vennero ridotti a 66, compresi i due notai cancellieri inferiori detti ducali, i notai delle magistrature e quelli ecclesiastici e si stabilì che non potessero rogare che per autorità dello Stato Veneto.

 

Il Collegio era retto da tre Priori del corpo stesso con l'intervento del Cancelliere Grande e dei cancellieri inferiori.

 

Nel 1632 fu stabilita per la loro ammissione una prova di civiltà e legittimità dei natali presso l'Avogaria di Comun, ma nel 1740 si tornò a richiedere il requisito della cittadinanza originaria.

 

Anche i notai dello Stato Veneto, dopo il 1567, dovevano essere approvati dai Rettori delle provincie e non potevano essere chierici né esercitare il notariato che per veneta autorità. Alcune città ottennero il privilegio di nominare i propri notai.

 

I sedici notai di Chioggia avevano anche il diritto di succedere nelle vacanze di quelli di Venezia.

 

Oltre alle altre autorità ricordate avevano molta ingerenza nell'esercizio del notariato anche i Conservatori e Esecutori alle leggi.

 

 

 

 

PALAZZO DUCALE

 

Paolo Caliari detto Veronese

 

Giunone che offre il corno ducale, gemme e oro a Venezia 

(1553-1556)